mercoledì, Marzo 27, 2024
Tax Driver

La progressività fiscale – riflessioni e chiarimenti

 

 

Questo particolare momento storico, caratterizzato da forti disuguaglianze e dove la progressività fiscale è spesso non pienamente compresa o confusa con altri concetti, richiede alla giurisprudenza e alla dottrina un costante esame e una valutazione adeguata per spiegare al meglio la portata di una delle norme più importanti della nostra Carta costituzionale.

L’ articolo 53 della Costituzione stabilisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

Ebbene, volendo esplicare i termini essenziali della norma, innanzitutto, la parola “tutti” sta a significare che non c’è una distinzione fra cittadini e non, nè vuole significare che gli stranieri non debbano concorrere alle spese pubbliche e cioè ai servizi essenziali come ad esempio quelle relative all’istruzione, alla sanità, ai trasporti, alla sicurezza. Pertanto, tutti, senza distinzioni e secondo le norme in materia devono contribuire. I cittadini, in particolare, devono concorrere al “progresso materiale o spirituale della società”. E’ chiaro che qui si cela il legame indissolubile fra diritto tributario e diritto del lavoro, due branche che spesso determinano ogni aspetto della vita dei consociati dato che, nella maggior parte dei casi, senza l’uno non potrebbe esserci l’altro.

Un altro termine essenziale e che governa buona parte del nostro ordinamento e la stessa giurisprudenza è il principio di ragionevolezza rapportato, in questo caso, alla capacità contributiva. Essa va applicata per garantire la convivenza civile, la sicurezza e il rispetto delle norme. Immaginiamo, ad esempio, a un’applicazione della legge priva di ragionevolezza oppure pensiamo a una norma scritta e promulgata senza ispirarsi a tale principio. Essa è  quel cardine che solo la coscienza e la competenza della più autorevole dottrina può comprendere, mantenendo quella sensibilità di contesto che è irrinunciabile nel momento di creazione e applicazione del diritto.Ciò anche quando si deve imporre un tributo che può incidere sulla vita dei consociati.

Infine, è necessario spendere qualche parola sul concetto di “sistema tributario”. Cosa vuol dire sistema?  In un qualsiasi dizionario si riporterà che si tratta di un insieme di elementi coordinati tra loro in una unità funzionale. Ma nel caso di un sistema giuridico è l’insieme delle norme che abbiano relazioni di significato di tipo deduttivo, cioè le norme giuridiche possono essere disposte in un sistema secondo rapporti logici tra i loro significati non casuali. Inoltre, come tutti i sistemi, ci sono alcuni punti di flessione che consentono di mantenerli in piedi. Questi punti sono le norme fondamentali e in un sistema tributario esse sono quelle che impongono i tributi più rilevanti rispetto al reddito e al patrimonio.

Insomma i criteri di progressività devono essere intesi come una particolare accezione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all’articolo 3 comma 2 della Costituzione, in quanto contribuisce a eliminare, all’interno della comunità, tutti gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La progressività è espressione dell’uguaglianza.

Un sistema tributario caratterizzato dalla progressività determina, pertanto, un depauperamento più che proporzionale nei soggetti dotati di maggior ricchezza e meno che proporzionale nei soggetti più poveri. Ciò comporta, come è noto, una redistribuzione della ricchezza. Ebbene ricordare, in proposito, che “nel 2016 la ricchezza dell’1% più ricco degli italiani (in possesso oggi del 25% di ricchezza nazionale netta) è oltre 30 volte la ricchezza del 30% più povero dei nostri connazionali e 415 volte quella detenuta dal 20% più povero della popolazione italiana”. Per quanto riguarda il reddito tra il 1988 e il 2011, il 10% più ricco della popolazione ha accumulato un incremento di reddito superiore a quello della metà più povera degli italiani. E come rilevato da una recente indagine demoscopica di Demopolis per Oxfam Italia sono proprio reddito e ricchezza a rappresentare le due dimensioni in cui i cittadini italiani percepiscono oggi le disuguaglianze più pronunciate” (Fonte Sole24Ore). Questo dato, pertanto, dimostra la quasi totale ineffettività del sistema che oggi tende ad aggravarsi.

Oggi, in un clima elettorale, ma in generale durante una stagione segnata dalla legislazione della contingenza si attribuisce poca rilevanza a questa norma e ai valori che trasmette, spesso non compresi.

Il punto centrale è come concretizzare la progressività dei tributi e come farla rispettare. Su questo, l’autorevole giurisprudenza della Corte Costituzionale indica alcuni parametri che esplicano al meglio l’articolo 53:

  • “per capacità contributiva si deve intendere l’idoneità economica del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta, la quale capacità si esprime attraverso indici economicamente valutabili tra i quali il patrimonio, il reddito, il risparmio, la spesa effettuata per consumi e/o investimenti, i trasferimenti di ricchezza e/o beni, le rendite finanziarie; fenomeni, cioè, sempre suscettibili di una valutazione economica oggettiva”
  • con la storica sentenza n. 1 del 1956, la Consulta modificò l’impostazione secondo cui solo una norma precettiva poteva essere il parametro di legittimità costituzionale, stabilendo, invece, che la verifica della legittimità costituzionale di una norma può anche derivare dal contrasto con una norma programmatica, quale è l’articolo 53.
  • “la progressività è principio che deve informare l’intero sistema tributario nel suo complesso e non il singolo tributo” (sentenze n. 223 del 2012; n. 2 del 2006; n. 263 del 1994; n. 159 del 1985; n. 62 del 1977 e ordinanze n. 341 del 2000; n. 128 del 1966).

Il carattere della progressività è, dunque, riferito al sistema tributario nel suo complesso, non a specifici tributi o a singoli profili degli stessi ed è proprio per questo che vi sono colonne portanti del sistema che necessariamente devono rispettare in pieno tale criterio. Nonostante parte della dottrina, interpretando la disposizione che sancisce la mera “ispirazione” a tale criterio, affermi che si tratti di un principio di portata programmatica, volto cioè a indicare una direttiva al legislatore ordinario ai fini della costruzione del sistema tributario e non di una norma avente natura precettiva, si può concludere che, tuttavia, i “punti di flessione” del sistema devono rimanere nei contorni dell’articolo 53. In particolare l’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, alla luce del dibattito odierno, è spesso considerata come l’imposta che dovrebbe essere meno progressiva. Ma come si può, alla luce di quanto detto, non rendere progressiva quanto più è possibile la norma tributaria portante di tutto il sistema? E’ forse progressività, dunque, imporre la stessa aliquota a un reddito di 20mila euro e a un reddito di 40mila? o forse è progressiva l’imposta che impone la stessa aliquota dai 60mila euro fino a un milione?

 

  1. – Luca Tremolada, il sole24ore infodata – 16 gennaio 2017 http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/01/16/italia-l1-piu-ricco-possiede-25-della-ricchezza-nazionale/

 

 

 

images credit – Latinoeconomist.com/mondoallarovescia.com

 

 

 

 

 

Dario Di Stasio

Diplomato al liceo scientifico e laureato con lode in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" all'età di 24 anni discutendo la tesi in diritto del lavoro in tema di licenziamenti e tutele indennitarie. Vincitore delle collaborazioni studentesche part-time A.A. 2014/2015, socio Elsa Napoli e vincitore assegnatario del bando per le attività di tutorato e orientamento A.A. 2017/2018. Ha superato con esito positivo il tirocinio presso il TAR Campania per l'accesso al concorso in magistratura. Ha completato il primo anno di praticantato come consulente del lavoro. Appassionato di diritto tributario, ha approfondito alcune sue branche, dalla finanza decentrata ai sistemi fiscali comparati. Sostenitore del federalismo europeo. E' stato eletto segretario della sezione di Napoli della Gioventù Federalista Europea nel 2017 e ha contribuito alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, edito da Guida Editore. Condivide e sostiene il progetto federalista di Altiero Spinelli volto all'unione politica e fiscale così da eliminare quelle disuguaglianze sostanziali che di fatto impediscono il pieno sviluppo della personalità anche oltre i confini nazionali.

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