lunedì, Marzo 18, 2024
Diritto e Impresa

Cass. civ., sez. I, 18.06.2020, n. 11882

commento breve a cura di Giulia Pancioli

Nella presente pronuncia la Suprema Corte esamina le condizioni di ammissibilità di un piano di concordato con continuità aziendale che prevede una moratoria ultrannuale per il pagamento dei creditori privilegiati.

A livello normativo, l’art. 186-bis c.2° lett.c) l.fall. disciplina la possibilità per un piano di concordato di prevedere “una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente hanno diritto di voto”; solo con il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, nell’ottica di incentivare il ricorso al concordato preventivo, l’art. 86 estenderà l’operatività della moratoria dei crediti privilegiati fino a due anni dalla omologazione.

Allo stato attuale, il silenzio della legge in merito all’ammissibilità di un pagamento ultrannuale dei creditori privilegiati induce i giudici di legittimità a ritenere ammissibile una proposta concordataria di tal tipo, pur con l’assunzione di alcune cautele nei confronti dei crediti dilazionati. Nello specifico, la previsione di una dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati richiede una lettura a contrario di quanto previsto dall’art. 186-bis c.2°, così che il pagamento di questi ultimi si accompagni, diversamente dalla moratoria annuale, all’esercizio del diritto di voto sulla proposta e al pagamento degli interessi, in deroga a quanto previsto espressi verbis dalla disposizione summenzionata.

Infatti, la predisposizione di un piano concordatario con una moratoria annuale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, deroga al principio generale sancito dall’art. 177 c.3°l.fall., ai sensi del quale i creditori privilegiati, qualora rinuncino alla prelazione sul loro credito, “per la parte non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari”, potendo così essere chiamati a votare sulla proposta di concordato; al contrario, secondo la presente Corte, “deve ritenersi che, nella misura in cui la moratoria per il soddisfacimento dei creditori privilegiati ecceda il termine di un anno dalla omologazione previsto dalla norma, i creditori privilegiati, al pari di quanto avveniva in passato, saranno chiamati ad approvare la proposta di concordato, se del caso, previo inserimento di un’apposita classe”.

In aggiunta, a completamento del suo ragionamento, la Corte determina anche il criterio da utilizzare ai fini del computo del diritto di voto dei creditori dilazionati. In senso conforme a quanto previsto dall’art. 86 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, i giudici di legittimità ricorrono al criterio del differenziale tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello al momento del termine del periodo di moratoria, prediligendo, così, un criterio certo e più giusto rispetto a soluzioni che attribuendo eccessiva rilevanza al voto dei creditori privilegiati dilazionati, creerebbero un “rischio di inquinamento delle maggioranze”.

 

Fatti di causa

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di P. ha accolto il reclamo proposto ai sensi della L. Fall., art. 18, dalla società (OMISSIS) s.r.l. unip. nei confronti della curatela fallimentare avverso la sentenza emessa in data 22 dicembre 2015 dal Tribunale di Trapani, con la quale, dopo la dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo presentato dalla società debitrice, quest’ultima era stata dichiarata fallita.

La corte del merito ha ritenuto che: a) quanto alla dedotta violazione della L.Fall., art. 162, comma 2, (ove si prescrive l’audizione in camera di consiglio del debitore prima della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo) e alla contestata violazione del diritto di difesa, la riunione tra le due procedure, e cioè tra quella pre-fallimentare e quella di ammissione alla procedura concorsuale, aveva assicurato l’attuazione del contraddittorio tra le parti e l’esercizio delle prerogative difensive da parte della società debitrice; b)nonostante la proposta di concordato avanzata dal debitore, con la indicazione di un pagamento in 24 rate mensili, non avesse previsto, in origine, la corresponsione di interessi in favore dei creditori privilegiati, tale previsione era stata superata dalla società proponente che, nelle note a chiarimento, aveva invece indicato risorse per il pagamento degli interessi sui crediti muniti di privilegio, risorse che tuttavia dovevano considerarsi insufficienti; c)erroneamente il tribunale non aveva sottoposto al debitore la questione attinente

all’esercizio di voto di creditori privilegiati non immediatamente soddisfatti, conciò integrando una violazione del diritto di difesa; d) in relazione all’ammissione al voto dei creditori privilegiati, la questione non era stata sottoposta alla società debitrice, la quale, peraltro, già in sede di reclamo, aveva prospettato dei correttivi per emendare le lacune, prevedendo l’inclusione dei creditori privilegiati entro la classe N (già contemplata dal piano); f) la moratoria dei creditori privilegiati superiore all’anno, senza previsione di interessi, doveva costituire questione rimessa al giudizio di convenienza economica riservata ai creditori.

(…)

Ragioni della decisione

(…)

4.Con il quarto motivo la ricorrente articola, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, vizio di violazione della L. Fall., art. 160, comma 2. Si evidenzia che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la proposta concordataria può prevedere il pagamento dilazionato dei crediti privilegiati, dovendosi tuttavia precisare che, per quanto integrale, un pagamento dilazionato implica un soddisfacimento solo parziale dei creditori, perchè il ritardo con il quale questi conseguono la disponibilità delle somme loro spettanti si traduce in una perdita economica. Si evidenzia che il pagamento degli interessi maturati era incerto sia nell’an che nel quantum e che, comunque, gli interessi erano dovuti ai sensi del combinato disposto della L. Fall., artt. 55 e 169.

5.Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

5.1 Il primo motivo di doglianza è fondato.

Osserva la Corte come il provvedimento impugnato abbia legato la lesione del diritto di difesa della società proponente alla mancata sottoposizione a quest’ultima da parte del tribunale – che aveva, poi, decretato l’inammissibilità della proposta concordataria – della questione relativa alla necessità dell’esercizio del voto da parte dei creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, perchè pagati con dilazione e senza la corresponsione di interessi.

5.3 Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e devono essere rigettati.

5.3.1 Sul punto, occorre fornire continuità applicativa a quella giurisprudenza giàespressa da questa Corte, secondo la quale, in materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato deicreditori privilegiati, sicchè l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto “liquidativo”) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi”normali”, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10112 del 09/05/2014; Sez. 1, Sentenza n.20388 del 2 6/09/2014; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2422 del 04/02/2020).

(…)

5.3.5 Venendo ad affrontare le questioni sopra esaminate nell’ambito del concordato con continuità aziendale (che riguarda, più da vicino, il caso oggi qui in esame), va detto che – per quanto già precisato in relazione alla giurisprudenza richiamata – il contenuto del piano concordatario, può contenere, secondo la espressa previsione normativa dettata dall’art. 186 bis, comma 2, lett.

c), una moratoria fino ad un anno dalla omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno ovvero ipoteca, a meno che il piano stesso non preveda la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione.

Sul punto, la dottrina ha evidenziato l’opportunità di tale previsione normativa in relazione al cosiddetto concordato di ristrutturazione, cioè quello in cui l’attività prosegue con lo stesso imprenditore, opportunità che è stata evidenziata in relazione, da un lato, all’esigenza di chiarire i tempi massimi ex lege previsti per il pagamento dei creditori privilegiati e, dall’altro lato, alla possibilità di pagare con dilazione anche i creditori privilegiati, possibilità già ammessa nella prassi applicativa e la cui introduzione tuttavia risolve un problema interpretativo assai dibattuto in passato.

5.3.5.1 Così deve ritenersi – per quanto qui rilevi, in relazione alle censure contenute nel ricorso – che l’ammissione al voto possa essere affermata sulla base della considerazione che il sacrificio del diritto del voto risulta giustificato solo dall’indifferenza rispetto al concordato, che esiste solamente se il pagamento è integrale all’omologazione ovvero, secondo taluni, se dilazionato con il riconoscimento degli interessi.

Tuttavia, una simile soluzione interpretativa comporterebbe l’accettazione di una opzione ermeneutica sostanzialmente abrogativa ovvero fortemente riduttiva della portata innovatrice della norma.

Ne consegue che, a fronte della introduzione di una specifica norma che consenta la possibilità per il piano concordatario di “una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca”, risulta plausibile ritenere che, in tal caso, la dilazione non richieda l’ammissione al voto e neanche l’inserimento di tali creditori in una specifica classe, trattandosi dell’utilizzazione da parte dell’imprenditore proponente il piano concordatario di una facoltà prevista dalla legge.

Per contro, deve ritenersi che, nella misura in cui la moratoria per il soddisfacimento dei creditori privilegiati ecceda il termine di un anno dalla omologazione previsto dalla norma, i creditori privilegiati, al pari di quanto avveniva in passato, saranno chiamati ad approvare la proposta di concordato,se del caso, previo inserimento in un’apposita classe. Occorre altresì aggiungere che nulla vieta che la proposta – nei limiti e alle condizioni di cui alla L. Fall., art. 160, comma 2, – preveda la mancata integrale soddisfazione dei creditori privilegiati qualora il bene su cui grava il privilegio sia incapiente. Sul punto, attenta dottrina ha evidenziato la diversa terminologia dettata dall’art. 186 bis, comma 2, lett. c), il cui testo riporta il “pagamento” dei creditori privilegiati, rispetto all’art. 160, commi 1 e 2, all’interno del quale si parla invece di “soddisfazione” dei creditori (cfr. comma 1), ivi compresi i privilegiati(comma 2). Com’è noto, il termine “soddisfazione” dei creditori riveste un contenuto più ampio di quello di “pagamento”, atteso che la soddisfazione può avvenire in forme diverse rispetto al pagamento, come accade nella ipotesi di operazioni straordinarie di conversione del credito nel capitale di rischio ovvero nelle diverse ipotesi di datio in solutum. Deve, pertanto, concludersi nel senso che, qualora la “soddisfazione” del creditore privilegiato non avvenga con un pagamento, a tale creditore dovrebbe essere riconosciuto il diritto di voto.

5.3.5.2 Come sopra rilevato, l’art. 186 bis, prevede, pertanto, quale speciale beneficio concesso per incentivare la continuità aziendale, che, fermo quanto disposto dall’art. 160, comma 2 (ossia, fatta salva la possibilità che creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, in caso di incapienza dei beni oggetto di prelazione, purchè in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di alternativa liquidazione), il piano possa contemplare una moratoria sino ad un anno dalla omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

Come già in premessa tratteggiato, la norma introduce espressamente la possibilità, che prima della riforma era oggetto di incerte applicazioni nella prassi, di pagare con dilazione anche i creditori privilegiati, ponendo, tuttavia, un limite di tempo massimo alla dilazione, cioè il termine annuale dalla omologazione del concordato.Sul punto, va precisato che la clausola di salvezza in relazione a quanto disposto dall’art. 160, comma 2, serve a chiarire che, quando la parte del credito prelatizio degradi al chirografo per incapienza del bene su cui grava la prelazione, la dilazione del pagamento può riguardare comunque la residua parte del credito che resta garantita dalla prelazione stessa.

5.3.5.3La norma in esame non si esprime expressis verbis sulla possibilità di una moratoria ultra annuale.Si deve tuttavia concludere, per le osservazioni già sopra riportate, nel senso della possibilità di tale previsione nel piano concordatario con continuità aziendale, previa previsione del diritto di voto per i creditori privilegiati”dilazionati” e corresponsione degli interessi (in tal senso, v. anche Sez. 1,Sentenza n. 17834 del 03/07/2019 per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i piani del consumatore).

5.3.6 Ebbene, emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e dallo stesso ricorso introduttivo come, nel caso in esame, la società debitrice avesse proposto, ai sensi del sopra richiamato L. Fall., art. 186 bis, un piano concordatario con continuità aziendale che prevedeva una dilazione ultrannuale

nel pagamento dei creditori privilegiati che deve ritenersi legittima, per quanto sopra osservato, qualora accompagnato dalla previsione del diritto di voto e del pagamento degli interessi. Sul punto, è anche emerso, come circostanza pacificamente ammessa dalle parti, che, in sede di modifica della proposta concordataria, la società debitrice avesse previsto il pagamento degli interessi per il credito privilegiato.

5.3.7 Deve, ora, essere affrontata la questione della determinazione in concreto della perdita relativa al mancato pagamento immediato del credito privilegiato, oggetto di dilazione nella previsione del piano, questione rilevante ai fini del computo del voto dei creditori privilegiati che, pur integrando un accertamento in fatto rimesso al giudice del merito, richiede tuttavia la fissazione di regole applicative di carattere generale.

5.3.7.1. Sul punto, soccorre, in parte, il criterio dettato dal legislatore nel nuovo”Codice della crisi di impresa”, per come regolato nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, art. 86, norma che, pur entrando in vigore il 15.8.2020, può essere utilizzata anche per la regolamentazione della materia in esame in relazione ai concordati ricadenti sotto l’egida applicativa dell’attuale legge fallimentare, essendo identici i principi regolanti la materia dell’esercizio del diritto di voto da riconoscersi ai creditori privilegiati “dilazionati”. Deve, pertanto, ritenersi estraibile dalla norma da ultimo citata il principio di “attualizzazione” dei pagamenti previsti dal piano concordatario, calcolati sul valore alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura concorsuale (come deve risultare dall’attestazione del professionista incaricato), con l’esclusione, tuttavia, del riferimento al tasso di sconto di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5.

5.3.7.2 Per altra parte, occorre far riferimento, come principio regolatore, alla disciplina di cui all’art. 2426 c.c., punto 8, come modificata dal D.Lgs. n. 139 del 2015, ed ai corrispondenti principi contabili OIC, secondo i criteri oramai normativizzati del costo ammortizzato e dell’attualizzazione del valore dei crediti.

Ne consegue che – sulla base del differenziale tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello al momento del termine della “moratoria” (la cui concreta determinazione deve essere rimessa, come accertamento in fatto, ai giudici del merito) potrà essere calcolato il diritto di voto dei creditori privilegiati dilazionati, con la precisazione, tuttavia,che i criteri per tale determinazione dovranno essere contenuti nel piano concordatario e certificati nella loro effettività e veridicità dal professionista, a pena di inammissibilità della proposta.

Del resto, la soluzione qui prospettata deve ritenersi preferibile rispetto alla possibilità di attribuire il diritto di voto per l’intero ammontare del credito,alternativa quest’ultima che attribuirebbe un peso eccessivo al voto dei privilegi dilazionati e creerebbe, dunque, un rischio di inquinamento delle maggioranze,in favore di creditori, cioè, destinati ad essere soddisfatti per intero, come peraltro già prospettato dalla giurisprudenza di questa Corte (così Cass. n.10112/2014, cit. supra), ove era stato ritenuto determinante, ai fini del computo del voto, la perdita economica conseguente al ritardo nel conseguimento della disponibilità delle somme spettanti ai creditori.

6.Si impone pertanto la cassazione della sentenza in esame con rinvio alla Corte di appello di P. che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Appello di Palermo, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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