La massima.
“In tema di liberazione anticipata, con particolare riferimento alla detenzione domiciliare, il Magistrato di sorveglianza deve basare il suo eventuale diniego non sulla gravità della singola violazione, bensì sull’idoneità di tale trasgressione ad inficiare l’opera di rieducazione, senza operare automatismi” (Cass. pen., sez. I, 09.04.21, n. 13412).
Il caso.
La pronuncia in esame origina dal ricorso presentato dal difensore del condannato contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza che aveva confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza circa il diniego di riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata relativa ad un semestre.
Il motivo di gravame si basava sulla violazione di legge.
La motivazione.
In via preliminare la Corte di Cassazione analizza i presupposti e le finalità della liberazione anticipata evidenziando in particolare che, qualora il condannato sconti la pena in detenzione domiciliare – in assenza dei servizi rieducativi offerti dalla struttura penitenziaria – la valutazione per la concessione del beneficio in parola: “(…) non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l’esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l’evoluzione positiva della sua personalità (Sez. 1, n. 6259 del 07/11/1997, dep. 1998, Pistolesi, Rv. 209522-01).
“In difetto dell’osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo, l’indagine sulla partecipazione all’opera di reinserimento deve essere dunque compiuta con riferimento alla condotta serbata, all’osservanza degli obblighi ed all’espletamento dell’attività lavorativa, se consentita”.
In sostanza nella valutazione demandata al Magistrato di sorveglianza lo stesso non dovrà operare mediante automatismi ma, al contrario, afferma la Corte: “La valutazione deve essere d’insieme, ed é illegittimo ogni automatismo (Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508-01), dovendo il diniego del beneficio essere sorretto, anche in caso di trasgressione, da una completa valutazione fattuale e psicologica dell’addebito, in modo che ne risulti l’incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione”.
Conseguentemente, in caso di trasgressione alle imposizioni, tali fatti dovranno essere valutati non singolarmente – mediante un diniego automatico – bensì alla luce dell’andamento complessivo della misura e in base reale incidenza in termini di partecipazione all’opera di rieducazione.
La Corte di Cassazione ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza.
La sentenza è disponibile Cass. pen., Sez. I, 09.04.21, n. 13412
Nato a Treviso, dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studio.
Ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia; ha inoltre effettuato un tirocinio di sei mesi presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia in qualità di assistente volontario.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia ed è attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha esercitato la professione di avvocato presso lo studio legale associato BM&A; attualmente è associate dell’area penale e tributaria presso lo studio legale MDA di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di Diritto Penale 1 e 2 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. E. Amati).
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” e membro della Commissione per la formazione e la promozione dei giovani avvocati; è altresì socio AIGA – sede di Venezia e di AITRA giovani.
Email di contatto: francescomartin.fm@gmail.com