Cass. Pen., Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 6358, sul diritto del detenuto in regime detentivo di cui all’art.41-bis O.P. a due ore giornaliere di permanenza all’aria aperta
La massima
Il detenuto sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 ha diritto a due ore giornaliere di permanenza all’aria aperta (Cass. Pen., Sez. I, 15.02.2023, n. 6358).
Il caso
La pronuncia in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dal Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha confermato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva disposto che il detenuto – sottoposto al regime previsto dall’art. 41-bis O.P. – avesse diritto a due ore quotidiane di permanenza all’aria aperta e che l’ulteriore ora al giorno dedicata alle sale destinate alla socialità non dovesse essere scomputata dalle due da trascorrere all’aria aperta.
Il gravame si basa sul contenuto della circolare del 2 ottobre 2017 del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria che aveva previsto, in relazione al regime detentivo speciale, il limite massimo di due ore giornaliere riservate ad attività da svolgere al di fuori della cella, e dunque comprensive di permanenza all’aria aperta, attività sportive, culturali o di socialità, sulla base di una interpretazione della norma di legge nel senso che la permanenza all’aria aperta poteva avere durata massima di due ore. e minima di un’ora. In sostanza quindi per i detenuti sottoposti a regime detentivo speciale opera il disposto che stabilisce il limite massimo di permanenza all’aria aperta di due ore e il limite minimo di un’ora, come altresì ancora previsto dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
La sentenza
La Corte nella concisa motivazione evidenzia che: «Il Collegio ritiene dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, che ha ritenuto che, in tema di regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis O.P., sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d’istituto che, con riferimento ai detenuti sottoposti a tale regime, limitano a una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all’aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell’art. 41-bis citato, all’interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all’aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità, rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una delle ore di permanenza all’aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell’art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all’adozione di un provvedimento specifico ed individualizzato della direzione dell’istituto, chiamata a render conto dei “motivi eccezionali” che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione stessa. (Sez. 1, Sentenza n. 17580 del 28/02/2019, Casa circondariale di Sassari in proc. Nizza, Rv. 275333; nello stesso senso Sez. 1, n. 24827 del 20/03/2019, Min. Giustizia in proc. Aprea, n. m.; Sez. 1, n. 20166 del 28/02/2022, Min. Giustizia in proc. Fichera, n.m.)».
La Corte di cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso,
La sentenza è qui disponibile Cass. Pen., Sez. I, 15.02.2023, n. 6358
Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica.
Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all’esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all’interno degli istituti penitenziari.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A – sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell’area penale presso MDA Studio Legale e Tributario – sede di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati).
Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l’Università degli Studi di Udine, nell’ambito del progetto UNI4JUSTICE.
Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso “Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell’organismo di vigilanza” – SDA Bocconi.
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. – sede di Venezia.