La massima
Le esigenze di studio consento al detenuto sottoposto al regime di carcere duro ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 di tenere in cella un numero indefinito di libri. (Cass. Pen., Sez. I, 20.09.2022, n. 34855)
Il caso
La pronuncia in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dal Ministero della Giustizia per il tramite dell’Avvocatura di Stato contro l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza che aveva ordinato alla Casa circondariale l’esatta ottemperanza ai contenuti di una precedente disposizione dello stesso Ufficio, la quale disponeva che, a completa garanzia del diritto allo studio del detenuto in regime di cui all’art. 41-bis O.P., fosse consentito allo stesso di tenere tutti i libri di cui avesse bisogno per l’incombente di studio che volta a volta lo occupasse senza limitazioni numeriche predefinite.
Il gravame si basava sulla violazione degli artt. 35-bis, 69 e 71 O.P., con riferimento all’incompetenza funzionale e territoriale del Magistrato di sorveglianza al luogo in cui era detenuto il soggetto, con il secondo motivo di impugnazione veniva dedotta violazione delle medesime norme sotto altro profilo, con il terzo si rilevava la violazione degli artt. 35-bis e 41-bis O.P. quanto al numero illimitato dei libri richiesti per uso studio e col quarto motivo di impugnazione veniva denunciata la violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, O.P.-
La soluzione
Preliminarmente, nell’esaminare il ricorso, la Corte ritiene lo stesso inammissibile.
Con riferimento all’asserita incompetenza territoriale del Magistrato di sorveglianza si evince che la competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza ai sensi dell’art. 35-bis, comma 5, O.P. spetta allo stesso Magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, non rilevando l’eventuale trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario.
Avendo riguardo invece ai libri di testo, l’ordinanza impugnata rileva come si imponga l’esatta ottemperanza ai contenuti di quella del 04/05/2012, che, con riguardo ai testi che il condannato può tenere non fissa un numero preciso, ma lo funzionalizza alle esigenze di studio che di volta in volta si rendono necessarie.
Conseguentemente l’Amministrazione Penitenziaria non può porre un limite ai testi contemporaneamente usufruiti dal soggetto detenuto.
La Corte di cassazione, ritenendo inammissibili i rimanenti motivi, ha rigettato il ricorso.
La sentenza è qui disponibile Cass. Pen., Sez. I, 20.09.2022, n. 34855
Nato a Treviso, dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studio.
Ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia; ha inoltre effettuato un tirocinio di sei mesi presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia in qualità di assistente volontario.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia ed è attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha esercitato la professione di avvocato presso lo studio legale associato BM&A; attualmente è associate dell’area penale e tributaria presso lo studio legale MDA di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di Diritto Penale 1 e 2 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. E. Amati).
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” e membro della Commissione per la formazione e la promozione dei giovani avvocati; è altresì socio AIGA – sede di Venezia e di AITRA giovani.
Email di contatto: francescomartin.fm@gmail.com