sabato, Luglio 27, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. V, 11 aprile 2023, n. 15216, sulla nozione di privata dimora con riferimento allo studio legale

La massima
Lo studio legale rientra nella nozione di privata dimora, in quanto si caratterizza sia per lo ius excludendi alios sia per l’accesso non indiscriminato del pubblico, sia infine per la potenziale presenza di persone anche nell’orario di chiusura, proprio perché il titolare è libero di accedervi in qualunque momento (Cass. pen., Sez. V, 11.04.2023, n. 15216).

 

Il caso
La sentenza in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello che confermato la decisione del giudice di prime cure che aveva condannato l’imputato per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, commesso all’interno di uno studio legale.
Con il primo motivo di gravame si denuncia la violazione di legge con riferimento all’art. 624-bis c.p. e con il secondo la violazione di legge con riguardo all’art. 62, n. 4, c.p.-

 

La sentenza
La Corte, in via preliminare, rileva l’inammissibilità del ricorso.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, lo studio legale rientra nella nozione di privata dimora, in quanto si caratterizza sia per lo ius excludendi alios sia per l’accesso non indiscriminato del pubblico, sia infine per la potenziale presenza di persone anche nell’orario di chiusura, proprio perché il titolare è libero di accedervi in qualunque momento.
Sul punto le Sezioni Unite (Cass. pen., SS.UU., 23.03.2017, n. 31345) hanno definito indiscutibile che in uno studio professionale o in qualsivoglia altro luogo di lavoro si compiano anche atti della vita privata.
Ciò premesso, hanno ritenuto che ciò che realmente distingue il luogo di lavoro dalla privata dimora (o dalle pertinenze di esse) cui si riferisce l’art. 624-bis c.p. è la possibilità che tali atti della vita privata vengano compiuti in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi.
Con riferimento all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., il danno di natura patrimoniale deve essere inteso come il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti.
Dunque viene in rilievo solo un danno lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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