venerdì, Aprile 26, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 1943 sulla configurabilità del delitto tentato di atti persecutori

La massima.

“Secondo la regola generale propria dei reati di evento, è (logicamente e giuridicamente) possibile che alla commissione della condotta medesima, in particolare di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi di cui alla norma 612 bis c.p., non segua l’effettiva causazione di alcuno di essi. E, in tali casi, il fatto sarà punibile quale delitto tentato.” (Cass. Pen., sez. V, 18.1.2021, n. 1943).

Il caso.

La pronuncia origina dal ricorso immediato per Cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la quale aveva dichiarato l’imputato responsabile per il delitto tentato di atti persecutori, ex artt. 56 e 612 bis c.p..

Il gravame si fondava, quanto al primo motivo, sull’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 612 bis c.p., in relazione alla ritenuta configurabilità del tentativo, incompatibile con la struttura dell’incriminazione.

Con il secondo motivo, si lamentava l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 56 e 612 bis c.p., poiché nella specie non si ravvisava un’ipotesi di reato impossibile, nonostante le condotte in imputazione non avessero prodotto conseguenze nei confronti del soggetto passivo, che non ne avrebbe percepito la lesività.

Con il terzo motivo, si denunciava l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 2059 c.c., in quanto sarebbe stato riconosciuto alla parte civile il risarcimento del danno non patrimoniale, non perché le condotte persecutorie le avessero cagionato un pregiudizio, ma perché poste in essere in luogo pubblico, alla presenza di altri.

La motivazione.

La Corte di Cassazione rileva in primo luogo come il delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché al loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, “sicché, ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento”.

L’essenza dell’incriminazione, dunque, si coglie nella reiterazione degli atti considerati tipici, elemento che li cementa, “identificando un comportamento criminale diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo”. Nello specifico, il delitto di atti persecutori è caratterizzato dal fatto che le singole molestie e minacce poste in essere dall’agente sono unificate per l’evento che producono, così che il delitto si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, quale conseguenza della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate.

In ragione della loro reiterazione, i singoli atti dell’agente sono unificati sub specie iuris, e dunque rilevano come un’unica condotta persecutoria causalmente volta alla determinazione di uno degli eventi tipici, tanto di danno quanto di pericolo. Non rileva, contro tale assunto, che il summenzionato delitto sia un reato abituale improprio, ossia un reato per la cui sussistenza è richiesta la reiterazione di fatti, ciascuno dei quali isolatamente considerato costituisce un reato diverso da quello risultante dalla sua reiterazione. Infatti, la Corte rileva come le singole azioni che ex se integrerebbero distinte ipotesi di reato, una volta reiterate nel modo previsto dalla fattispecie incriminatrice, sono già state unificate e tali rimangono, a monte dell’eventuale verificarsi di un evento di cui sarebbero antecedente causale, non incidendo la mancata determinazione di esso sulla già avvenuta unificazione delle condotte, che non possono più considerarsi in modo isolato.

Ne consegue, quindi, che, secondo la regola generale propria dei reati di evento, è logicamente e giuridicamente possibile che alla commissione della condotta medesima, in particolare di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis c.p., non segua l’effettiva causazione di alcuno di essi, integrando dunque gli estremi del delitto tentato.

Sulla base di ciò, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo prospettato dal ricorrente, statuendo che ben possa verificarsi, come nel caso di specie, l’ipotesi di delitto tentato di atti persecutori.

Riguardo al secondo motivo prospettatole, la Corte di cassazione ha ritenuto che non rientri nelle ipotesi di reato impossibile la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa non abbia avuto contezza di talune telefonate che l’imputato aveva fatto all’utenza di lei in orario notturno, né che il carattere della giovane abbia impedito il verificarsi di uno degli eventi ex art. 612 bis c.p., non contemplando in alcun modo l‘art. 49 co. 2 c.p. il caso della “inidoneità del soggetto passivo rispetto al reato”.

Con riguardo al terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2059 c.c., la Corte ha ritenuto tale doglianza inammissibile, non essendo ritualmente proponibile nel caso di ricorso per saltum (art. 569 co. 3 c.p.p. e non convertibile in appello  (cfr. sez. I, n. 51610 del 23.4.2018, Canella, Rv. 275664-01). Aggiunge, inoltre, che il Tribunale di Barcellona ha ritenuto che il danno non patrimoniale ricorresse non soltanto perché la condotta delittuosa dell’imputato ha avuto luogo alla presenza di altri, ma perché la pubblicità del luogo in cui essa è stata commessa e la presenza di amici dell’offesa fosse elemento valorizzabile, nell’ottica degli apprezzamenti discrezionali che connotano la liquidazione del danno morale (valutazione sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione).

Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.

Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 1943

Jeannette Baracco

Avvocato, nata a Padova il 19.08.1993. Dopo aver conseguito la Maturità Scientifica, si è iscritta nell’anno 2012 alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova. Nel corso del periodo universitario è stata eletta e riconfermata per il secondo mandato rappresentante degli studenti, nel Consiglio di Scuola, Consiglio di Corso di Laurea e Commissione Paritetica, Dipartimento di diritto privato e critica del diritto, Dipartimento di diritto pubblico ed internazionale. Si è laureata nel 2017 con una tesi in diritto processuale penale comparato dal titolo “Giustizia negoziata e distorsione cognitiva tra patteggiamento e plea bargaining” (relatore Ill.mo Prof. Marcello Daniele), conseguendo la valutazione di 110 e lode. A maggio 2017 ha vinto il premio “Miglior Oratore” alla “Padova Moot Court Competition”, simulazione di discussione di un caso riguardante tematiche di diritto penale e processuale penale, organizzata da ELSA Padova e dall’Università degli Studi di Padova presso il Tribunale di Padova, collegio giudicante presieduto dal magistrato Dott. Vincenzo Sgubbi. Ha scritto il capitolo relativo a “Traffico di influenze illecite e d.lgs. 231 del 2001” all’interno del libro “Le nuove frontiere della corruzione – Il traffico di influenze illecite”, pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Cleup, con la supervisione del Prof. Enrico Mario Ambrosetti ed ELSA Padova. A partire dall’anno 2020 frequenta il Corso biennale di Formazione tecnica e deontologica dell’Avvocato penalista, tenuto dalla Camera Penale di Padova “Francesco De Castello”. Da marzo 2020 a luglio 2020 ha frequentato il corso a distanza di studio ed approfondimento delle principali tematiche di Diritto penale dell’economia, presieduto dal Prof. Adelmo Manna, conseguendo il massimo dei voti. A novembre 2020, all’età di 27 anni, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia. E' autrice di molteplici contributi scientifici e divulgativi, collaborando periodicamente con varie riviste giuridiche (tra cui Altalex, Cammino Diritto, Cleup Editrice, Giuricivile, Ius in Itinere). Dal 2021 è socia AIGA. Attualmente è Avvocato iscritta nel Foro di Padova, specializzata in diritto penale, protezione dei diritti umani e diritto dell’immigrazione.

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