venerdì, Luglio 26, 2024
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Codice delle assicurazioni private: la procedura di risarcimento ordinario

Il Codice delle Assicurazioni Private prevede fondamentalmente due differenti procedure di risarcimento del danno: la prima, cosiddetta “ordinaria”, da esperire contro l’assicuratore del responsabile del sinistro, anche nel caso in cui lo scontro sia avvenuto con veicolo immatricolato all’estero, disciplinata dagli articoli 145 e 148; e la seconda, definita di risarcimento diretto, promossa direttamente dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa, che trova la sua base normativa nell’articolo 149. A queste si affianca l’azione di risarcimento promossa dal terzo trasportatodiretta verso l’impresa assicurativa del veicolo su cui viaggiava al momento del danneggiamento.

La denuncia del sinistro

Quando si viene coinvolti o si cagiona un sinistro gravano in capo ai conducenti degli oneri da espletare. Infatti, tratto comune e imprescindibile delle procedure summenzionate è l’obbligo di denuncia del sinistro, il quale rappresenta il primo atto da compiere se si vuole ottenere il risarcimento così come enunciato anche dall’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private (“nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS”).

Si possono così presentare due situazioni disparate. La prima, allorquando tra i conducenti coinvolti vi sia accordo sulla dinamica dello scontro e, allora, gli stessi compilano e sottoscrivono congiuntamente il modello C.A.I.(ossia di constatazione amichevole di incidente); in tal caso, salvo prova contraria da parte della compagnia di assicurazione, si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e conseguenze risultanti dal modulo stesso. La seconda, all’opposto, si ha quando vi siano contrasti sulla dinamica del sinistro: anche in questa ipotesi è comunque utile compilare individualmente il modulo, in modo da poter fornire all’assicuratore la propria versione sullo svolgimento dei fatti.

È cura ed obbligo delle imprese consegnare al contraente una copia del detto modulo[1]al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto nonché, come disciplinato dal regolamento n. 13 del 2008 dell’IVASS, in occasione di ogni denuncia di sinistro. In caso di sinistro nel quale siano coinvolti immatricolati o registrati in Stati esteri, l’obbligo di denuncia si considera altresì adempiuto anche se perfezionato mediante i moduli rilasciati dalle compagnie estere, purché conformi a quello approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni[2].

Ad ogni modo, “alternativa” alla presentazione del modulo blu, è la formulazione per iscritto – nell’interesse sempre dell’assicurato – della cosiddetta denuncia cautelativa, ovverosia della descrizione del sinistro da trasmettere all’assicuratore[3]poiché, in assenza, all’assicurato potrà essere addebitato l’inadempimento dell’obbligo di avviso ex art. 1915 del Codice civile con il rischio di vedersi ridotta, o addirittura azzerata, l’indennità (“l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato ometto colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto”).

Procedura di risarcimento ordinario ex art. 148

Va preliminarmente evidenziato come, e medesimo appunto vale pure per la liquidazione ex art. 149, l’azione disciplinata dall’articolo 148 per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, può essere proposta solamente una volta che siano decorsi 60 giorni ovvero, in casi di lesioni alla persona, 90 giorni da quando il danneggiato ha provveduto a mettere in mora l’impresa di assicurazionea mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, secondo le modalità che a breve esporremo: un tanto è stabilito dall’articolo 145 del Codice delle Assicurazioni Private riprendendo, nella sostanza, l’articolo 22 della Legge n. 990/1969[4].

La procedura di risarcimento regolata dall’articolo 148 dal Codice delle Assicurazioni private nonostante, come di seguito si vedrà, non ha limiti di applicabilità rigidi come quelli previsti dalla procedura ex art. 149, ha nel tempo perso il suo carattere di “regola generale” in favore proprio dell’indennizzo diretto.

Sebbene, ad oggi, sia considerata come una procedura residuale in quanto il suo ambito di applicazione si determina per esclusione tramite l’interpretazione dell’articolo 149, ciò che contraddistingue questo sistema è la competenza in capo alla compagnia assicuratrice del danneggiante del risarcimento dei danni materiali o delle lesioni fisiche subite dalla vittima di un sinistro stradale.

Innanzitutto, rientrano nell’area applicativa di tale procedura i sinistri in cui sono rimasti coinvolti più di due veicoli ma anche allorquando il sinistro coinvolga un veicolo a motore ed un mezzo a propulsione differente[5](come ad esempio una bicicletta)oppure un veicolo speciale od una macchina agricola; inoltre, si applica nell’eventualità di lesioni c.d. macropermanenticonseguenti al sinistro, ovvero comportanti una invalidità permanente superiore al 9 %. La domanda va poi proposta nei confronti del danneggiante, ovviamente, anche nei casi in cui la vittima sia un pedone, un bene immobile[6]o – come si vedrà nel capitolo successivo – in ipotesi di scontro con veicolo immatricolato all’estero.

Le informazioni necessarie che devono essere contenute nella richiesta di risarcimento differiscono a seconda che essa riguardi sinistri con soli danni a cose oppure sinistri che abbiano cagionato anche lesioni personali.

Nel primo caso, il comma 1 dell’articolo 148 stabilisce espressamente che la domanda “deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di 5 giorni non festivi per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno”. L’impresa di assicurazione, pertanto, nominerà un peritoper verificare l’effettivo stato delle cose e ricostruire l’accaduto mentre, ove il proprietario non abbia messo a disposizione le cose danneggiate ovvero queste siano state riparate prima dell’ispezione stessa, la compagnia effettuerà le proprie valutazioni sulla base delle fatture attestanti gli interventi riparativi effettuati che andranno, perciò, allegate alla domanda.

Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta corredata da tutta questa documentazione, la compagnia assicurativa – qualora lo riterrà opportuno – formulerà al danneggiato congrua e motivata offerta di risarcimento, ovvero comunicherà allo stesso i motivi che le impediscono di avanzare un’offerta. Solamente allo spirare di tale termine, che viene ridotto a 30 giorni qualora il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da tutti conducenti coinvolti nel sinistro – il danneggiato potrà procedere alla riparazione delle cose danneggiate[7]. Ad ogni modo, il diritto al risarcimento dell’assicurato resta fermo anche nell’eventualità in cui quest’ultimo decida di non procedere alla riparazione del veicolo. In ugual maniera, per l’assicurato resta ferma pure la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi anche di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge n. 122/1992 (ovvero quelle iscritte all’apposito registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione): questa dovrà comunque fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate con una validità non inferiore ai 2 anni per tutte le parti non soggette ad usura ordinaria[8].

Il contenuto della richiesta e il termine concesso all’impresa differiscono leggermente qualora vi siano lesioni personali o, addirittura, si siano registrare delle vittime. Infatti, detta domanda di risarcimento – che andrà presentata dal danneggiato ovvero, in caso di decesso, dagli aventi diritto – dev’essere implementatacon “l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti nonché dalla dichiarazione[9]ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima[10]. Come anticipato, in siffatte ipotesi il legislatore ha concesso in capo alla compagnia un termine più esteso, pari a 90 giorni, per far sì che questa adempi a quell’obbligo giuridico di attivazione al fine di stimare i danni e proporre al danneggiato congrua e motivata offerta ovvero per informarlo dei motivi per cui ritiene di non avanzare offerte.

In ogni caso il danneggiato, in pendenza sia del termine previsto dal primo comma – cioè i 60 giorni (ridotti a 30 in caso di sottoscrizione congiunta del modulo di denuncia) nell’ipotesi di sinistri con danni a sole cose –, sia del termine previsto dal secondo comma – 90 giorni nell’eventualità di lesioni personali – non può opporsi e rifiutare quegli accertamenti, da parte della società assicuratrice, ritenuti indispensabili alla valutazione del danno alle cose o alla persona: “qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi[11].

Al fine di avere un corretto quadro d’insieme dell’accaduto, è facoltà dell’assicuratore, nel rispetto sempre dei termini succitati, richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni eventualmente acquisite relativamente alla dinamica dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti coinvolte nonché alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo. Alla stessa maniera, ove la richiesta di risarcimento inoltrata dal danneggiato risulti incompleta, l’impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, è tenuta a richiedere le necessarie integrazione: in tal caso, i termini per formulare l’offerta si interrompono e decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei nuovi documenti. Più in generale, si rileva che in ogni caso la compagnia assicurativa non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro sancito dall’articolo 1913 del Codice civile[12].

Ove il danneggiato dichiari di accettare la somma offertagli, la società dovrà provvedere al saldo della cifra entro 15 giornidalla ricezione della comunicazione mentre, nell’ipotesi in cui questo dichiari di non accettare l’offerta ovvero siano decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza alcuna sua risposta, l’impresa corrisponderà ugualmente l’importo offertogli imputandolo nella liquidazione definitiva del danno[13].

Il rispetto di dette procedure è molto rilevante e tale è stato reputato anche dal codificatore tant’è che il comma 10 dell’articolo in oggetto prevede che se, all’esito di un eventuale giudizio relativo al risarcimento del danno, il danneggiato ottiene una sentenza favorevole con liquidazione di una somma di almeno la metà di quella offertagli – al netto di eventuale rivalutazione ed interessi – una copia di tale provvedimento viene trasmessa dal giudice all’Istituto di vigilanza per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni dettate dal Codice delle Assicurazioni Private[14].

In chiusura, l’articolo 148 precisa che la compagnia assicurativa, qualora corrisponda dei compensi professionali per un’eventuale assistenza prestata da professionisti, “è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione” aggiungendo, inoltre, che la stessa impresa, ove abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi al professionista, ne deve dare comunicazione al soggetto leso, indicandogli l’importo corrisposto.

Un’importante novità in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni fraudolenti su cui pare doveroso soffermarsi, è stata recentemente introdotta dal Decreto legge n. 179/2012. Infatti, al comma 2-bisdell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni troviamo enunciato che “l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132 ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia”.

Sostanzialmente, con l’introduzione di tale novella, il legislatore ha concesso alle compagnie assicurative la possibilità di non avanzare – l’altrimenti obbligatoria – offerta di risarcimento qualora dalla consultazione dell’Archivio Integrato Antifrode(arricchito dagli ulteriori dati provenienti da altre banche, quali il casellario giudiziale, l’anagrafe tributaria e il Casellario centrale infortuni dell’INAIL), dalle Banca Dati Sinistri o dalle risultanze della scatola nera a bordo del veicolo ovvero da ulteriori perizie, emergano elementi utili a ritenere di trovarsi a cospetto di un sinistro fraudolento. In siffatte ipotesi, l’azione giudiziale viene “congelata” per tutto il lasso di tempo in cui l’assicuratore si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sull’occorso: solamente una volta ricevute le determinazioni finali dell’impresa ovvero decorsi 90 giorni dalla data in cui la compagnia si è riservata la possibilità di svolgere successive analisi, il danneggiato potrà proporre l’azione in giudizio[15].

Infine, per completezza, occorre scorrere velocemente alcune pronunce della Corte di Cassazione in merito all’articolo 148. La prima sentenza, a nostro avviso, degna di nota è la n. 19354 del 2016 la quale pone in evidenza 2 aspetti: il primo relativo all’omissione della richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno la quale non è ritenuta ostativa alla liquidazione del danno né reca alcun pregiudizio all’operatore e, di conseguenza, non impedisce la formulazione dell’offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale; secondariamente, la Suprema Corte ha fatto notare come la proposizione di una domanda priva di un elemento non osti alla proponibilità della stessa. Difatti “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c., certamente applicabile ai rapporti obbligatori scaturenti dalla legge, e non solo a quelli scaturenti dal contratto), e certamente non sarebbe coerente con tali obiettivi una interpretazione […]per effetto della quale, ad esempio, l’omessa allegazione alla richiesta di risarcimento della denuncia dei redditi renderebbe improponibile anche la domanda di chi non abbia patito o non chieda alcun risarcimento per la perdita della capacità di lavoro e guadagno”, pertanto “la richiesta di risarcimento che la vittima d’un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall’art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta. Ne consegue che è irrilevante, ai lini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall’art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai lini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore”.

Altra sentenza da riprendere è la n. 24205/2015 nella quale, tra le altre cose, viene discussa la classificazione in cui inquadrare l’offerta che avanza l’assicuratore e, nello specifico, se questa debba avere valore confessorio o di riconoscimento del debito. L’articolo 148, però, non attribuisce all’offerta della compagnia questo valore né configura la stessa come vincolante, in danno dell’assicuratore, nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l’offerta in sede stragiudiziale. È sufficiente ribadire che una dichiarazione assume valenza confessoria ove sussistano un elemento oggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione. Dall’altra parte, la ricognizione di debito, che pure non ha natura confessoria, presuppone la (pre)esistenza di un rapporto che costituisca la fonte dell’obbligazione, presumendola fino a prova contraria. La Corte ha pertanto affermato che “l’offerta dell’assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell’importo del debito risarcitorio. A prescindere, infatti, dalla più limitata portata di riconoscimento del diritto del danneggiato quanto all’an debeatur che potrebbe esserle attribuita ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2944 cod. civ […] la comunicazione di un’offerta congrua presuppone […] un’attività valutativa dell’esistenza e dell’entità dei danni risarcibili che non può mai essere oggetto né di confessione né di riconoscimento di debito[16].

[1]Sempre come disciplinato dal regolamento dell’IVASS n. 13/2008, viene enunciato dall’articolo 16 che “al modulo di cui all’articolo 13 è aggiunto un foglio […] contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l’IVASS ai sensi dell’articolo 135 del decreto. Il modulo di denuncia […] mantiene gli effetti previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo”.

[2]Articolo 14 regolamento IVASS n. 13/2008 rubricato “Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera).

[3]Cosa fare in caso di sinistro, su ivass.it.

[4]A. Maura, La liquidazione del danno nella RCA, Maggioli Editore, 2014, 162 ss.

[5]F. Peccenini, Guida breve alla nuova disciplina dell’assicurazione della r.c.a., Cedam, Padova, 2006, 52.

[6]La domanda nei confronti dell’assicurazione del danneggiantesu studiocataldi.it, dicembre 2016.

[7]Art. 148, comma 1 “il termine di 60 giorni è ridotto a 30 quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine”.

[8]Art. 148, comma 11bis Codice delle Assicurazioni Private.

[9]Tale dichiarazione viene richiesta al danneggiato dalla compagnia prima che questa provveda alla liquidazione del danno ed attesta che lo stesso danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato, invece, dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.

[10]Articolo 148, comma 2 Codice delle Assicurazioni Private.

[11]Comma 3, articolo 148 Codice delle Assicurazione Private.

[12]Tale articolo del nostro Codice civile enuncia che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”.

[13]Così come disciplinato dai commi 6, 7 e 8 “se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7”.

[14]La domanda nei confronti dell’assicurazione del danneggiante, su studiocataldi.it, dicembre 2016 in ossequio all’articolo 148, comma 10 del Codice “in caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’IVASS per gli accertamenti relativi all’osservanza del presente capo”.

[15]M. Hazan e A. Bugli, L’assicurazione RC Auto dopo la legge sulla concorrenza 2017 (legge 4 agosto 2017, n. 124), Giappichelli – Linea Professionale, 2017, pp 110 ss.

[16]Cassazione, sentenza n. 24025/2015.

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