giovedì, Marzo 28, 2024
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In direzione ostinata e contraria: il «diritto consolidato» secondo la Corte EDU, Grande Camera in G.I.E.M. e altri c. Italia

A cura di Caterina Scialla

«Domine, quo vadis?

Argentoratum, ut iterum crucifigar».

«Vado a Strasburgo, a essere crocifisso una seconda volta», avrebbe risposto la Consulta.

Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione[1]– ha affermato uno tra i più importanti sociologi del nostro tempo – e si sa, la relazione tra la nostra Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’Uomo non è sempre corrispondenza di amorosi sensi. La posta in gioco è alta, si tratta di regolare le sfere di competenza, decidere sugli effetti erga omnes delle pronunce di Strasburgo nell’ordinamento interno, affermare la capacità della Corte sovranazionale di vincolare in qualche misura anche il legislatore ad adottare le misure generali per dare una più efficace attuazione ai principi della Convenzione così come interpretati dai giudici della Corte Edu.

Nel perimetrare i reciproci rapporti tra le due giurisdizioni, la Corte costituzionale procede a passi lenti e ben calibrati: la preoccupazione più urgente è tenere in equilibrio l’ordine costituzionale, il buon funzionamento del sistema giuridico alla luce delle peculiarità della storia del nostro Paese e i diritti dei singoli. La Corte europea dei diritti dell’uomo, procedendo attraverso una andatura case by case distante dalla nostra logica, massimizza la tutela del singolo e tende spesso a far passare in secondo ruolo le esigenze generali dell’ordinamento.

La storia e la stessa struttura delle due Corti dialoganti si presenta fondamentalmente diversa, difficile è perciò trovare un canale di comunicazione capace di garantire la ambita massimizzazione delle tutele.

Nonostante la difficoltà del cammino, molto si è fatto ed è lecito supporre che ancora molto si farà.

Già con le famose sentenze gemelle del 2007 (nn. 348 e 349)[2], i giudici della Consulta riconoscevano la competenza di Strasburgo a pronunciare l’«ultima parola» su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, secondo quanto le Parti contraenti hanno sottoscritto in forza dell’art. 32 Cedu. Attraverso una «funzione interpretativa eminente», la Corte Edu garantisce una uniforme interpretazione delle disposizioni della Convenzione negli Stati Membri e lo stesso standard minimo di tutela dei diritti dell’uomo. Le due sentenze chiariscono che il giudice comune non è chiamato a disapplicare la norma legislativa interna ritenuta in contrasto con una norma Cedu, non ne ha il potere, dal momento che «l’asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi». In forza di ciò, le norme della Cedu, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, integrano il precetto costituzionale, si posizionano ad un livello para-costituzionale nel sistema delle fonti e necessariamente devono essere conformi a Costituzione. In caso di contrasto tra la norma nazionale e le norme Cedu, innanzitutto va verificato se lo stesso sia componibile in via interpretativa e, in secondo luogo e se ciò non è possibile, si deve dare inizio ad un giudizio di legittimità costituzionale. Il controllo diffuso del giudice di merito con conseguente disapplicazione del diritto interno e applicazione della norma sovranazionale è meccanismo che funziona solo con il diritto eurounitario.

Nel 2009 vedevano la luce altre due famose sentenze gemelle della Corte costituzionale (nn. 311 e 317)[3] che precisavano l’obbligo del giudice comune di uniformarsi alla «giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente […] fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato Membro». Queste sentenze, ponendosi nello stesso solco tracciato dalle precedenti gemelle, affermano più chiaramente che «il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti. Nel concetto di massima espansione delle tutele deve essere compreso […] il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela», il risultato dell’integrazione delle due fonti dovendo sempre essere di segno positivo ovvero garantire un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali.

È in questo panorama, ricordato con tratti molto ampi e necessariamente poco accurati, che si innesta la sentenza 49/2015[4] della Consulta, qui in commento, alla luce degli ultimi sviluppi della giurisprudenza della Corte Edu, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia[5].

L’oggetto delle pronunce è la never ending story sulla sorte della sanzione della confisca urbanistica, art. 44, co. 2, d.p.r. 380/2001 [testo unico edilizio] somministrata a seguito dell’integrazione del reato di lottizzazione abusiva.

La sentenza 49 della Corte costituzionale veniva sollecitata dalla richiesta dei giudici di merito di dare applicazione ai dettami della pronuncia Varvara[6] che stabiliva la illegittimità della inflizione della pena della confisca urbanistica in assenza di una formale sentenza di condanna che avesse accertato il reato; insufficiente risultava pertanto una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato che tuttavia avesse accertato la responsabilità sostanziale in capo all’imputato del reato commesso ovvero di aver commesso il fatto e di averlo commesso assistito dal requisito psicologico di colpevolezza.

Ebbene, la Consulta dice ai giudici nazionali di essere incorsi in un grosso fraintendimento, dal momento che non vi era motivo di interrogarsi sugli effetti erga omnes della sentenza Varvara poiché, al netto della funzione di interpretazione autentica che la Corte vanta sulle norme della Convenzione, gli operatori giuridici interni non devono considerarsi «passivi ricettori di un comando esegetico impartito altrove nelle forme di una pronuncia giurisprudenziale», tanto è vero che l’art. 101 Cost. esprime l’esigenza che il giudice non riceva, se non dalla legge, l’indicazione circa il modo concreto di giudicare. Pertanto, se nel giudizio inter partes il giudice comune non può non dar corso alla decisione promanata dalla Corte che abbia definito in ultimo luogo quel ricorso, nelle altre ipotesi l’applicazione e l’interpretazione del diritto è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri.

Ma non sempre è così.

Quello che non può essere ignorato dal giudice interno è l’interpretazione della Corte Edu che si fa «diritto consolidato»; un orientamento ormai divenuto definitivo deve essere posto dal giudice comune alla base del proprio processo interpretativo.

Del resto, continuano i giudici della Consulta, la nozione di «diritto consolidato» si accorda non solo con i principi costituzionali ma ha il pregio di rispondere bene alle modalità organizzative del giudice di Strasburgo. La Corte, infatti, articolandosi per Sezioni e, nello stesso tempo, ammettendo la possibilità della dissenting opinion, ha previsto un meccanismo idoneo a risolvere i contrasti interpretativi ossia la rimessione alla Grande Camera. È come se il diritto giurisprudenziale di matrice convenzionale fosse l’esito di un processo progressivo che si articola nel costante dialogo tra le sentenze delle Sezioni, le opinioni dissenzienti dei giudici, la stessa applicazione che ne fanno le corti nazionali finché la forza degli argomenti non conduca ad un’unica e sola decisione definitiva; questo è diritto consolidato. Ciò che dunque non è ancora consolidato è frutto non maturo, deve ancora passare attraverso il processo dialogico e cooperativo dei vari operatori giuridici, convenzionali e nazionali, per arrivare a maturazione e imporsi senza riserve.

Lo stesso art. 28 della Convenzione pare fare riferimento al well-established case law come a un diritto che viene consistently applied by a chamber in questo modo affidando il carattere di persuasività delle varie pronunce a una gradazione di sfumature.

Tuttavia, ammette la Consulta, non è immediatamente evidente quando una certa interpretazione della norma convenzionale abbia maturato un adeguato consolidamento, pertanto, per definire dove finisca il case-law particolare e inizi il well-established case law, si può far riferimento a indici idonei a orientare il giudice come la creatività del principio affermato; gli eventuali punti di distinguo o contrasto con altre sentenze della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti; l’eventuale avallo delle Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, non siano stati valorizzati abbastanza i tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale. Nel momento in cui uno di questi indici pare essere presente, il giudice comune è autorizzato a non sentirsi vincolato alla linea interpretativa adottata a Strasburgo. Nel caso inverso, ovvero quando si accerti il carattere consolidato dell’interpretazione, il giudice italiano dovrà recepire la norma individuata dai giudici della Corte Edu che andrà ad integrare il contenuto della disposizione domestica da applicare e, nel caso in cui si verifichi un contrasto, superarlo o attraverso una interpretazione convenzionalmente orientata o ricorrendo all’incidente di costituzionalità. La questione di costituzionalità non va invece proposta quando l’interpretazione della norma convenzionale, confliggente col diritto interno, sia veicolata da una sentenza che accolga un orientamento non ancora consolidato; in questa ipotesi, infatti, è sufficiente per dirimere il contrasto, escludere il significato discorde dal novero dei potenziali contenuti assegnabili in via ermeneutica alla disposizione Cedu.

The revolution of judgment no. 49/2015 non è però piaciuto ai giudici di Strasburgo.

E la posizione è chiara (par. 252, sent. G.I.E.M.): «The message sent by the present judgment is neither sibylline, nor hesitant, but rather straightforward and firm: all judgments of the Court have the same legal value, binding nature and interpretative authority» e lascia poco spazio alla immaginazione o, coi termini corretti, al margine di apprezzamento dello Stato membro.

La critica è affidata alle abili mani del giudice Pinto De Albuquerque, nella sua opinione in parte concorrente in parte dissenziente.

Il giudice, nella prima parte del suo intervento, descrive con competenza il rango giuridico – para costituzionale –  affidato alla Convenzione dall’ordinamento italiano, denunciando come l’ampiezza e i limiti dell’applicazione delle norme convenzionali dipendano, nella teoria e nella pratica, dalle decisioni della Corte costituzionale sulla prevalenza degli interessi coinvolti a livello interno; il controllo di costituzionalità imposto alle norme convenzionali risulta illimitato: qualunque interesse rilevante è capace di inibire la prevalenza del diritto convenzionale, ogni norma o interesse costituzionale può fungere da legittimo impedimento alla diffusione della Convenzione, contrariamente a quanto previsto per il diritto europeo che deve fare i conti solo con i famosi controlimiti.

Eccolo qua, the seeds of discord with Strasbourg.

E, come se il ruolo secondario accordato a Convenzione ancora non bastasse, ecco emergere ancora un ulteriore limite: il requisito del diritto consolidato.

Il concetto di diritto consolidato non ha alcuna base nelle strutture convenzionali. Neanche l’art. 28 riconosce l’interpretazione fatta di well-established case law dal nostro giudice delle leggi, anzi, il concetto accolto dall’art. 28 lungi dall’affermare un differente grado di persuasione alle sentenze, risponde ad un unico e diverso fine ovvero quello di disciplinare la competenza su un determinato ricorso tra i Comitati, le Sezioni e la Grande Camera. In altre parole il well established case law non esprime alcun carattere di superiorità rispetto ai “normali” case-law, solamente consente di semplificare la procedura giurisdizionale per i casi ccdd. ripetitivi che possono essere risolti direttamente dai comitati con una procedura più snella a ragione della semplicità di interpretazione del caso, senza nulla aggiungere sul carattere più o meno vincolante delle pronunce. La Corte ribadisce: «its judgments all have the same legal value. Their binding nature and interpretative authority cannot therefore depend on the formation by which they were rendered» (par. 252). A prescindere dalla formazione del collegio giudicante, tutte le sentenze della Corte diventano res judicata nel giudizio oggetto del ricorso tra le parti e res interpretata con riferimento a tutte le parti contraenti.

La Sentenza G.i.e.m., attraverso le parole del giudice Pinto De Albuquerque, disfà interamente la struttura della sentenza 49/2015 privandola del suo fondamento teorico.

La Grande Camera invita la Consulta a riguardare i termini dei suoi rapporti con la Corte, senza la possibilità di ricorrere al «margine di apprezzamento» che le consenta di astenersi dal farlo.

Dopo aver sradicato il convincimento teorico alla base della categoria «diritto consolidato», il giudice si occupa di smontare anche una sua eventuale applicazione pratica attraverso i cinque indici specificati nella sentenza 49/2015. La dettagliata analisi dei criteri rivela una preoccupante propensione a creare una pericolosa situazione di incertezza.

  1. Il primo criterio invocato dalla Corte costituzionale per confutare la natura consolidata della giurisprudenza europea è quello della «creatività del principio affermato rispetto all’approccio tradizionale della giurisprudenza europea».

Innanzitutto, si obietta, non è definito cosa debba intendersi per creatività. In particolare, qualsiasi nuova questione affrontata dalla Corte sarebbe ipso facto creativa per cui, se la Corte dovesse esaminare un’altra causa con le stesse circostanze di fatto della precedente, non potrebbe ricorrere al diritto consolidato come sostegno del proprio ragionamento. Inoltre, valutare il carattere creativo o tradizionale di una soluzione interpretativa è esercizio logico difficile e dagli esiti per nulla scontati. Tutte le cause sono diverse per certi aspetti, contengono elementi fattuali e giuridici differenti, tutte le cause sono «creative». L’interprete dispone quindi di un’enorme discrezionalità per individuare tra le varie pronunce quelle che sono vincolanti e quelle che non lo sono.

  1. Il secondo indice rende il panorama ancora più incerto: «la possibilità di individuare dei punti di distinzione, se non addirittura di opposizione, rispetto ad altre sentenze e decisioni della Corte di Strasburgo».

L’esercizio di distinguere o contrapporre le cause non è ovvio e può portare a risultati molto diversi a seconda della persona a cui è affidato il compito e del contesto in cui viene svolto.

  1. Non meno problematico è il terzo criterio proposto dalla Corte costituzionale, quello «dell’esistenza di opinioni dissenzienti, soprattutto se basate su solide argomentazioni».

Affidare il giudizio sulla solidità di una opinione dissenziente al singolo operatore è motivo di incertezze e valutazioni soggettive e far dipendere da questo giudizio la forza vincolante della sentenza è cosa ancor più preoccupante. Peraltro, il meccanismo della dissenting opinion non intende incidere in alcun modo sulla forza vincolante della pronuncia, anzi, affermare il contrario significa concedere il potere al singolo giudice del collegio di sminuire la forza giuridica delle sentenze, potere che, chiaramente, non detiene.

  1. Il quarto criterio consiste nel «fatto che la decisione presa provenga da un collegio giudicante ordinario e non sia stata approvata dalla Grande Camera».

Nulla nella Convenzione fonda questa lettura. Le sentenze definitive emesse dalle Camere non devono essere ratificate dalla Grande Camera per avere pieno valore giuridico. La forza giuridica di una sentenza di Grande Camera è esattamente la stessa di quella di una sentenza della Camera.

  1. Forse il quinto e ultimo criterio sancito è quello che più chiaramente rivela gli svantaggi pratici dell’analisi condotta. Secondo la Corte costituzionale, «il fatto che, nella causa di cui è investita, la Corte europea non sia stata in grado di valutare le particolarità dell’ordinamento giuridico nazionale e che le abbia applicato criteri di valutazione elaborati con riferimento ad altri Stati membri e che, alla luce di tali particolarità, non sono invece molto adatti all’Italia», priverebbe una sentenza del suo carattere vincolante in cause analoghe.

Questa situazione si verificherebbe ogni volta in cui il giudice nazionale considera che la Corte abbia applicato erroneamente al proprio Stato un principio giuridico più confacente ad un altro ordinamento. In termini qualitativi, ciò significa che i tribunali nazionali non dovrebbero seguire le sentenze e le decisioni della Corte di Strasburgo quando le ritengono «inadeguate all’Italia».

Da ogni prospettiva, i cinque criteri appaiono fondati su basi errate.

Soprattutto, considerare che la Corte ignori le informazioni del sistema legale degli Stati membri significa mortificare il meccanismo di raccolta di informazioni che coinvolge entrambe le parti ricorrenti, i terzi intervenienti e la propria divisione interna di ricerca, oppure ritenere che abbia ricevuto informazioni inesatte da parte di tutti i soggetti sopra menzionati.

La Corte costituzionale sottovaluta il lavoro di bilanciamento che occupa la Corte prima di ogni decisione: prendere in considerazione una molteplicità di fattori relativi alla «tutela dei diritti e delle libertà altrui, nonché di altri interessi sociali oggettivi quali la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o la pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, la tutela dell’ordine, della salute o della morale pubblici, e la tutela dell’autorità o dell’imparzialità del potere giudiziario,  le esigenze imposte dalle situazioni di emergenza, e che svolge tale esercizio nel quadro dell’ordinamento giuridico del Consiglio d’Europa».

La Corte costituzionale si mostra ostile alla causa della tutela dei diritti umani universali quando sottolinea la prevalenza delle particolari caratteristiche del sistema legale nazionale nel suo esercizio di bilanciamento dei diritti sanciti dalla Convenzione e gli interessi costituzionali in gioco, in questo modo limitando drasticamente gli effetti erga omnes delle sentenze della Corte.

Il ragionamento seguito dalla sentenza n. 49 dà vita a un paradosso che si nota provando a coniugare l’ultimo criterio con i primi due. «Se la Corte di Strasburgo decide su una causa che ha origine nello Stato membro A con riferimento a una causa analoga decisa nello Stato membro B, il giudice nazionale potrebbe accusare la Corte di aver indebitamente “esteso” la causa che non tiene in debito conto le specificità del paese. D’altro canto, se la Corte decide sulla causa con un nuovo ragionamento, il giudice nazionale potrebbe accusarla di essere stata “creativa”. In nessuno di questi due casi la decisione costituirebbe un “diritto consolidato”» (par. 49).

Una attenta lettura delle norme convenzionali, in particolare degli artt. 27, 28, 42 e 44 privano la nozione di diritto consolidato del significato inteso dalla Consulta. La Cedu stabilisce le condizioni attraverso le quali ogni giudizio pronunciato e decisione adottata rispettivamente da Collegi monocratici, Comitati, Camere e Grande Camera diventano esse stesse definitive, senza alcuna differenza in termini di maggiore o minore vincolatività.

In più, quanto affermato traccia un quadro poco lusinghiero della giurisprudenza della Corte guardata dal punto di vista della nostra Corte costituzionale ovvero l’esistenza di sentenze in cui la Corte «in sostanza» non dice nulla o di sentenze emesse in nuovi settori del diritto soggette a futura «revisione». E, soprattutto, l’effetto cercato da questi criteri è quello di liberare i giudici ordinari dall’obbligo imposto dalla Convenzione di dare piena esecuzione alle sentenze della Cedu[7].

La Corte costituzionale ammette che ogni giudice ordinario esercita un controllo diffuso sul carattere «consolidato» delle sentenze della Corte. Così, nel 2015, i giudici ordinari acquistano un potere illimitato sull’applicazione della Convenzione che la prima coppia di «sentenze gemelle» aveva cercato di limitare rigorosamente. Va tuttavia sottolineata una differenza importante. Mentre fino al 2007 i giudici ordinari avevano l’ultima parola sull’applicazione della Convenzione nei confronti del diritto nazionale, nel 2015 hanno acquisito il potere di annullare l’applicazione delle sentenze della Corte quando ritengono che esse non costituiscano un «diritto consolidato» (par. 52)

Quindi, il test del consolidated law è un Jack of all trades che permette qualsiasi conclusione che risulti più conveniente alle autorità domestiche.

One judge’s “consolidated” law is another judge’s “non-consolidated” law. All bets are off.

Questa la aspra risposta di Strasburgo alla categoria inaugurata dal giudice delle leggi nel 2015.

I paragrafi subito successivi – traduzione diretta e fedele delle parole del giudice Pinto de Albuquerque – sono dedicati a una amara denuncia del clima politico che corre in Europa nei nostri giorni e che, sebbene off topic, ho deciso di riportare a chiusa di questa breve riflessione perché, al netto delle incomprensioni, difficoltà comunicative, diversità di origini e di vedute, solo un lavoro comune può esorcizzare ogni tipo di dannoso sciovinismo.

La Corte in preda a forti venti contrari (§§ 57-60)

  1. In una Europa fortemente polarizzata e disordinata, destabilizzata dall’implosione dei partiti maggioritari tradizionali e dall’emergere di nuovi arrivati populisti, dilaniata da crescenti lotte economiche e dalla guerra alle proprie frontiere, la politica si volge verso un puro sciovinismo etno-religioso. Lo sciovinismo, non sono soltanto persone che agiscono contro la dignità intrinseca in ogni essere umano, sono i vantaggi materiali che lo sciovinista e la sua classe traggono dall’esercizio del potere, è il modo perverso in cui il potere viene esercitato nella società. Mettere la paura al centro della coscienza individuale in una logica primitiva di homo homini lupus e seminare la diffidenza tra i paesi in una logica basilare di regnum regno lupus è fondamentale per raggiungere il loro scopo, ossia minare la credibilità del sistema della Convenzione, aizzare sempre di più gli Europei gli uni contro gli altri e indebolire la coesione del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea. Questa stessa paura ha ispirato le purghe, le liste nere, le deportazioni e in alcuni casi la discriminazione e l’omicidio avallati dallo Stato.
  2. Le linee di faglia politiche di ieri spariscono a vantaggio dei partiti estremisti e dei movimenti populisti che sono emersi nelle due estremità dello spettro politico. Uno dei principali punti comuni tra tali partiti e movimenti è il fiume senza precedenti di sproloquio bellicoso contro la Corte, fondato su informazioni errate, inesatte e facili da confutare. Un atteggiamento così riprovevole la dice lunga sui valori sociali e politici di questi partiti e movimenti e sul loro attaccamento inesistente alla cultura europea dei diritti umani. In questi ultimi anni, il risentimento contro la Corte ha raggiunto un livello allarmante, che attizza una rabbia settaria contro il sistema della Convenzione stesso. La retorica della Convenzione che sarebbe una «carta di scellerati», che proteggerebbe i terroristi, i pedofili, e i criminali di tutti i tipi contro la maggioranza innocente, i migranti abusivi e pigri contro i lavoratori devoti, o le minoranze privilegiate contro l’uomo comune svantaggiato, rispecchia la paura esacerbata del marginale, di ciò che è straniero o diverso.
  3. Due correnti critiche sembrano essersi unite: da una parte l’idea onnipresente che la portata universale della Corte costituisca una minaccia per la democrazia locale; dall’altra, l’affermazione cinica secondo la quale il diritto dei diritti dell’uomo, così come applicato dalla Corte, respinge i limiti della nozione di diritto o addirittura, parlando chiaramente, non fa proprio parte del diritto. A forza di ripeterle, queste idee hanno finito per acquisire una finta credibilità. È difficile distinguerle dagli altri segni di un’ideologia reazionaria che monopolizza lo spazio mediatico con le proprie grida allarmistiche, affermando che lo Stato perde il controllo delle proprie frontiere e che l’Europa perde il controllo della propria identità. Questa retorica è impregnata di idee trite e ritrite su una Europa che subisce gli attacchi delle forze quasi eretiche della modernità e dei governi costantemente assediati da organizzazioni internazionali dalle mire politiche in costante aumento. Una tale retorica ha da molto tempo cancellato la linea di separazione tra la proclamazione di controverità di una critica dell’avanzata della giurisprudenza. Convinta che sia sufficiente esprimere un desiderio affinché questo si realizzi, essa schernisce l’idea di universalità dei diritti umani allo scopo di rimettere in discussione l’acquis culturale della Corte e far retrocedere quest’ultima.

60. Il problema principale è che questo racconto politicamente motivato, che mira a sconvolgere il sistema della Convenzione così come è stato costruito e si è evoluto nel corso degli ultimi sessant’anni, ha contaminato il discorso, se non il cuore, dei massimi rappresentanti giudiziari in alcuni paesi. La presente causa costituiva un’eccellente occasione per la Corte per lottare contro questi forti venti contrari e difendere il principale atout del sistema europeo e di tutela dei diritti umani e la garanzia fondamentale del sistema stesso della Convenzione, ossia la forza vincolante delle sentenze della Corte. Sostanzialmente, la Corte ha saputo cogliere questa opportunità.

[1] Z. Bauman, Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, trad. di S. Minucci, ed. 2018, Editore: Laterza, pag. 61.

[2] Corte cost., 3 luglio 2007, n. 348 e Corte cost. 3 luglio 2007, n. 349. Entrambe le sentenze sono consultabili ai seguenti link:https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2007&numero=348#;http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0349s-07.html

[3] Corte cost. 16 novembre 2009, n. 311 e Corte cost. 30 novembre 2009, n. 317. Entrambe le sentenze sono consultabili ai seguenti link: http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0311s-09.html ; http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0317s-09.html

[4] Corte cost., 14 gennaio 2015, n. 49, consultabile al seguente link http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0049s-15.html.

[5] Corte Europea Diritti dell’Uomo, ricorsi nn. 1828/06 e altri 2, 28 giugno 2018. La sentenza è consultabile, nella sua traduzione italiana, sul portale web del Ministero della Giustizia al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20.page?selectedNode=1_2(2018)

[6] Corte Europea Diritti dell’Uomo, ricorso n. 17475/09, 29 ottobre 2013, consultabile sul sito del Ministero della Giustizia nella sua traduzione italiana al seguente link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=0_8_1_8&facetNode_2=1_2(2013)&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU971121

[7] Nota 103, par. 51 sentenza G.i.e.m. «Si deve notare che questa stessa sentenza n. 49/2015 non spiega perché la sentenza Sud Fondi costituisca una giurisprudenza consolidata mentre lo stesso non vale per la sentenza Varvara. La Corte costituzionale non tenta di dimostrare che la sentenza Sud Fondi è più allineata con la giurisprudenza della Corte rispetto alla sentenza Varvara. Non sono stati presi in considerazione né la «creatività» della sentenza Sud Fondi, né il fatto che si tratta di una sentenza camerale che non è stata confermata dalla Grande Camera. È evidente che nessuno di questi fattori è stato preso in considerazione nella sentenza n. 239/2009, che è stata la prima a dire che la sentenza Sud Fondi determinava una evoluzione nel diritto italiano riguardante la natura penale della confisca.»

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