venerdì, Luglio 26, 2024
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Responsabilità solidale nelle ATI: profili giuslavoristici

In tema di appalti pubblici le tutele del lavoro a volte sono vacillanti e vittime di un decentramento che nasconde intenti deregolarizzanti. Tuttavia, accade spesso che sono le stesse norme a contenere alcuni vuoti che non possono essere colmati dalla sostanza, seppur rilevante.

L’Associazione Temporanea di Imprese riconducibile al vasto genus dei contratti, si caratterizza per il vincolo sinallagmatico, stipulato dalle varie imprese, consistente nella ripartizione delle partecipazioni e dei compiti con l’indicazione del soggetto giuridico che si dovrà rapportare con l’Ente o la società committente. L’ATI, dunque, si sostanzia nell’accordo in base al quale più parti effettuano il conferimento di un mandato collettivo ed irrevocabile ad un soggetto terzo, prescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome e per conto dei mandanti per effettuare un’offerta congiunta. In caso di aggiudicazione di un appalto, quindi, l’opera sarà realizzata congiuntamente dai vari soggetti che hanno costituito l’A.T.I. in base all’accordo di base, posto a fondamento della stessa.

Ci si chiede allora se le tutele e la stabilità dei rapporti di lavoro siano salvaguardate da questa recente forma di decentramento. In particolare, come cambia il regime della responsabilità solidale delle ATI nei confronti di terzi.
L’art. 48 del Codice dei contratti pubblici prevede che “L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.” Ma nulla dice sul “secondo” rapporto, ovvero quello fra imprese componenti dell’ATI ed enti previdenziali-assicurativi.

L’unica disciplina in tema sarebbe quella dell’art. 29 D.lgs. 276/2003 che prevede: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”

Sul punto sono intervenute due pronunce. La prima, Corte costituzionale n. 254/2017, ha interpretato l’art. 29 in modo costituzionalmente orientato nel senso, appunto, che il committente è obbligato in solido con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi. (1)

La seconda, Cass. civ. Sez. lavoro 24063/2015, afferma che il committente è solidalmente responsabile con l’appaltatore qualora l’appaltatore non adempia gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore medesimo, e l’impresa mandataria dell’associazione temporanea di imprese (ATI) è responsabile per i crediti di lavoro (non si tratta dunque di obblighi contributivi e/o assicurativi) vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate ai fini della realizzazione di lavori pubblici, dovendosi interpretare estensivamente la nozione di “fornitori” responsabili ex art. 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, poiché la prestazione lavorativa costituisce oggetto della “fornitura” ed elemento indispensabile ai fini dell’esecuzione delle opere appaltate. Ora, secondo questo orientamento, si sta trattando di “fornitura”, ma tale fornitura non è assoluta e oggettiva, bensì rapportata alla singola partizione dell’appalto come indicato nell’offerta e nell’atto di costituzione delle ATI. Si vuole intendere che una impresa facente parte dell’ATI è impresa fornitrice? (2)

Dunque, i due orientamenti trattano di rapporto di subfornitura e di “crediti di lavoro”. Nulla è finora legislativamente previsto riguardo ai rapporti contributivi e assicurativi fra imprese componenti una ATI e gli enti preposti (INPS, INAIL etc.), né un orientamento giurisprudenziale ha interpretato estensivamente l’art. 29 nel rapporto suddetto. In altre parole, sotto l’aspetto contributivo e assicurativo, una impresa componente di una ATI non può subire l’accertamento per responsabilità solidale, perché al più è possibile accertare i crediti di lavoro. Mentre invece, e solo nel contratto di fornitura o subfornitura, l’art. 29 si estende fino alle obbligazioni contributive e assicurative. Ma nei rapporti fra ente previdenziale/assicurativo e impresa facente parte una ATI? Il dubbio è legittimo.

Poiché l’aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la prestazione oggetto dell’appalto, connotante l’istituto delle associazioni di imprese, non dà luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, né ad un loro rigido collegamento strutturale, grava su ciascuna impresa, ancorché mandante, l’onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale. Inoltre, è conservata la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. (Art. 48 comma 16). Facendo leva sulla disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici (Art. 48 co. 12 ss.) vigente si ribadisce che l’associazione temporanea di due o più imprese, costituita allo scopo di ottenere l’aggiudicazione di un contratto di appalto di opere pubbliche, trova il suo fondamento su un unico contratto di mandato irrevocabile e collettivo, con rappresentanza in favore di una sola di esse, c.d. capogruppo, cui viene affidato il precipuo compito di svolgere ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all’estinzione del rapporto, salvo restando l’autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati.

Una pronuncia più recente ha poi precisato che la responsabilità solidale deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nel corso dell’esecuzione dell’appalto medesimo atteso che essa si basa sul rafforzamento della garanzia patrimoniale a favore del prestatore con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante. Quest’ultima risulta  comunque  estranea  al rapporto  di  lavoro svolto al di fuori dell’esecuzione dell’appalto con la conseguenza che il committente è tenuto a rispondere solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall’appalto. (3)
La Suprema Corte ha infatti condannato un committente al vincolo di solidarietà per omissioni contributive del subappaltatore che aveva operato a fronte di un contratto di appalto il quale prevedeva il divieto di subappalto. Tale decisione si fonda sul presupposto che l’obbligazione contributiva derivante dalla legge e facente capo all’INPS deve essere tenuta distinta rispetto a quella retributiva in ragione della sua natura indisponibile e della sua commisurazione in base al cd. minimale contributivo, così da realizzarsi quel legame fra retribuzione e imposizione contributiva. (4)

Alla luce di quanto esposto, una corretta argomentazione interpretativa sui concetti di ATI, mandataria e prestazioni scomponibili in capo ad ogni componente dell’associazione risulta determinante per evitare arbitri degli enti accertatori poiché la qualificazione di impresa mandataria e obbligata solidale non è oggettiva, bensì va riconosciuto che le ATI non sono soggetti autonomi e ogni impresa ha una singola parte dell’appalto. L’ente accertatore non potrebbe, dal punto di vista formale, applicare l’art. 29 in tema di responsabilità solidale negli appalti, nonostante la sua recente interpretazione estensiva nei contratti di fornitura e subfornitura e comunque con riferimento ai soli crediti di lavoro. Pertanto, l’ATI verticale (in cui ogni impresa svolge una parte dell’appalto) resta dal punto di vista civilistico un mandato speciale e collettivo, non un contratto di subfornitura.

Concludendo il ragionamento, come ha anche sostenuto la dottrina maggioritaria, si ritiene che ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell’ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc..) di fronte ai quali risponde singolarmente senza impegnare la responsabilità delle altre imprese costituenti la riunione. (5)
Il lavoratore dell’appaltatore, come prevede l’art. 1676 c.c., ha meramente il diritto di azione diretta  contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore al momento della proposizione della domanda, con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro. (6)

Alla luce di quanto fin qui esposto, la Consulta conclude la citata pronuncia con la seguente “apertura” interpretativa che desta perplessità, ovvero, fino a che punto può estendersi la responsabilità solidale? “La ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

Il dubbio, in virtù proprio di questa precisazione della Consulta è pertinente, poiché non si comprende come si debba interpretare la nozione riferita a “tutti i livelli del decentramento”. Per quanto possa essere condivisibile e apprezzabile l’osservazione del Giudice delle Leggi, mancano in norma e in giurisprudenza riferimenti tali da estendere tale responsabilità solidale contributiva e assicurativa nelle ATI negli appalti, e come potrebbero subire un accertamento dagli enti competenti che, attivandosi nei confronti del committente o dell’appaltatore, non potrebbero invocare la responsabilità solidale dell’impresa facente parte una ATI con riferimento agli obblighi contributivi e assicurativi, anche alla luce del fatto che si tratta di un mandato collettivo e irrevocabile.

 

1 – Corte costituzionale n. 254/2017 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=254

2 – Cass. civ. Sez. lav. 24063/2015  http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20151126/snciv@sL0@a2015@n24063@tS.clean.pdf 

3 – Cass. civ. Sez. lav. n. 444/2019 http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190110/snciv@sL0@a2019@n00444@tS.clean.pdf

4 – Cass. civ. Sez. lav. n. 27382/2019 http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191025/snciv@sL0@a2019@n27382@tS.clean.pdf

5 – A. Cianflone, G. Giovannini, V. Lopilato – “L’Appalto di opere pubbliche” – ed. Giuffrè, pag. 420

6 – Cass. civ. n. 23489/2010

Dario Di Stasio

Diplomato al liceo scientifico e laureato con lode in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" all'età di 24 anni discutendo la tesi in diritto del lavoro in tema di licenziamenti e tutele indennitarie. Vincitore delle collaborazioni studentesche part-time A.A. 2014/2015, socio Elsa Napoli e vincitore assegnatario del bando per le attività di tutorato e orientamento A.A. 2017/2018. Ha superato con esito positivo il tirocinio presso il TAR Campania per l'accesso al concorso in magistratura. Ha completato il primo anno di praticantato come consulente del lavoro. Appassionato di diritto tributario, ha approfondito alcune sue branche, dalla finanza decentrata ai sistemi fiscali comparati. Sostenitore del federalismo europeo. E' stato eletto segretario della sezione di Napoli della Gioventù Federalista Europea nel 2017 e ha contribuito alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, edito da Guida Editore. Condivide e sostiene il progetto federalista di Altiero Spinelli volto all'unione politica e fiscale così da eliminare quelle disuguaglianze sostanziali che di fatto impediscono il pieno sviluppo della personalità anche oltre i confini nazionali.

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