Consiglio di Stato : rilascio o rinnovo del porto d’armi a seguito di riabilitazione del richiedete. Un’ordinanza trova il giusto temperamento
Il Consiglio di Stato con un’ordinanza del 27/04/2017 n°1766 ha riformulato la pronuncia del Tra Umbria con la quale si è respinta un’istanza cautelare richiedente l’ottenimento della sospensione del diniego del rinnovo di licenza di porto d’armi.
Un’ordinanza complessa che riordina taluni profili attinenti i criteri di rinnovo di licenza di porto d’armi. Il Giudice Amministrativo, nel caso di specie, è partito da una sentenza della corte penale. Una vicenda che tocca i profili amministrativi nella forma e nella delineazione dei contenuti.
La vicenda
Il caso nasce nell’aula del Tribunale penale dove un uomo, novantenne, viene condannato per il reato di lesioni personali ed ottiene, grazie la legge 689/1981 la commutazione della pena detentiva in pena pecuniaria. L’età e le condizioni di salute sono il presupposto di questo mutamento di pena. Sei anni dopo la condanna, nel 2010, il ricorrente ritorna in possesso del porto d’armi. Nel 2016 gli viene negato il rinnovo del medesimo. La motivazione è che vi è presente una “ragione ostativa al rilascio del rinnovo di porto d’armi”.
Il profilo interessante è capire quale sia la ragione ostativa e come questa si interfacci con il diniego. Tra i riferimenti giurisprudenziali e normativi su cui si basa il diniego quello più importante è, certamente, il T.U.L.P.S. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Una serie di normative che nel tempo sono andate mutandosi e riformandosi per meglio raggiungere l’obiettivo di creazione: equilibrare l’ordine pubblico temperando le libertà personali individuali.
L’art.43 del T.U.L.P.S al comma primo lettera a),fa riferimento ad una serie di reati non colposi, che possono considerarsi come ostativi per il rilascio del porto d’armi. Il primo dato normativo viene in risalto come un automatismo che nega il rilascio oppure, nel caso di specie, il rinnovo del porto d’armi qualora il richiedente abbia commesso uno dei reati non colposi presenti nell’elencazione.
Partendo dal presupposto che il rilascio o il rinnovo del porto d’armi è un potere che appartiene alla sfera di attribuzioni dell’amministrazione pubblica, il Consiglio di Stato prende in considerazione una fattispecie speciale: la riabilitazione del richiedente. Dinanzi una mutata fattispecie ed una dichiarata riabilitazione intesa come un “ritorno in salute fisica e psichica” , si deve considerare il potere di rilascio o rinnovo come uno discrezionale in capo l’amministrazione. Il rifermento normativo è l’art.11 del T.U.L.P.S. che rimette tra i criteri di decisione quello dell’avvenuta riabilitazione. Il punto, però, del riferimento discrezionale è controverso. Un’altra pronuncia, quella n°4664 del 2016, in particolare chiarisce i parametri di considerazione della riabilitazione, anche se non direttamente e nè incontrastatamente. “Il legislatore ha preventivamente escluso ogni ulteriore valutazione, ritenendo che coloro che sono stati dichiarati colpevoli di quei reati di particolare allarme sociale non diano sufficienti garanzie sulla circostanza del non abuso di armi di cui venissero eventualmente in possesso”. Questa motivazione sottolinea come la misura della discrezionalità amministrativa trovi un limite nel richiamato “allarme sociale”.
La posizione del Consiglio di Stato
Con l’intento di far chiarezza, il Consiglio di Stato è intervenuto con un’ordinanza. Il suo ragionamento parte dal caso deciso in sede penale e dalla commutazione della pena da detentiva a pecuniaria. Il Consiglio si è interrogato circa i limiti ed i preamboli del potere discrezionale di valutazione che porta all’esito positivo di rilascio o meno. “L’autorità amministrativa non deve disporre senz’altro la revoca della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell’esercizio del potere discrezionale”.
Il potere amministrativo deve valutare le circostanze presenti al momento della richiesta senza, però, dimenticare la “storia clinica” del richiedete. Deve essere una valutazione attuale e concreta che, però, pone le sue basi negli atti iniziali.
Nel caso di specie, però, il Consiglio ritrova un errore formale che mal concilia con la valutazione discrezionale. La commutazione della pena detentiva in pecuniaria, infatti, fa venire meno la pena detentiva, ostativa al rilascio o al rinnovo. La commutazione fa cadere l’automatismo di diniego.
Ciò che deve essere sottolineato è che, nuovamente, il Giudice amministrativo si pronuncia sulla questione del rilascio o rinnovo del porto d’armi chiarendo solo la valutazione (in taluni casi discrezionale) dei requisiti, delle capacità e della necessarietà della richiesta in capo al richiedente.
La riabilitazione è un elemento necessario se considerato nella sua interpretazione normativa, mentre, sebbene assonante, viene scartato lungo qualsiasi altra interpretazione non normativa. La commutazione della pena, invece, fa cadere senza ombra di dubbio l’automatismo del diniego permettendo una valutazione profonda.
L’ordinanza parte facendo riferimento ad un caso specifico per poi sganciarsi e finendo nel temerario campo dei “principi generali”. Una valutazione discrezionale che parta dalla verificazione della presenza di crimini di alta pericolosità, sembra, anche ai più, il ragionamento più affine per questa materia.
Mirella Astarita nasce a Nocera Inferiore nel 1993. Dopo la maturità classica prosegue i suoi studi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo Federiciano.
Amante fin da piccola della letteratura e dei mondi a cui dà accesso, crescendo impara a guardare e raccontare con occhio critico ciò che la circonda. Le piace viaggiare, conoscere posti nuovi, sentire le loro storie ed immaginare come possa essere vivere lì. Di indole curiosa lascia poche cose al caso.
La sua passione verso il diritto amministrativo nasce seguendo i primi corsi di questa materia. Attenta all’incidenza che ha questa sfera del diritto nei rapporti giuridici, le piace sviscerare fino in fondo i suoi problemi ed i punti di forza.
Attualmente è impegnata nella stesura di una tesi di diritto amministrativo comparato, riguardante i sistemi di sicurezza.