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I nuovi reati presupposto inseriti nel d.lgs. n. 231/2001 nell’ambito dei delitti contro il patrimonio culturale

A cura di Susanna Patalano

1. Introduzione

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n.9/2022 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” con la quale nel Codice penale s’inserisce il titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”. [1]  La tutela dei bene culturali è centrale all’interno della nostra Costituzione[2] ed attraverso questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all’interno del Codice penale norme contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani).

Per quanto attiene al Codice penale s’introducono i seguenti articoli che prevedono nuove fattispecie di reato:

  • 518-bis “Furto di beni culturali”;
  • 518-ter “Appropriazione indebita di beni culturali”;
  • 518-quater “Ricettazione di beni culturali”;
  • 518-quinquies “Impiego di beni culturali provenienti da delitto”;
  • 518-sexies “Riciclaggio di beni culturali”;
  • 518-septies “Autoriciclaggio di beni culturali”;
  • 518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”;
  • 518-novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;
  • 518-decies “Importazione illecita di beni culturali”;
  • 518-undecies “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;
  • 518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;
  • 518-terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;
  • 518-quaterdecies “Contraffazione di opere d’arte”; art. 518-quinquiesdecies “Casi di non punibilità”.

Sono ulteriormente previsti i seguenti articoli:

  • 518-sexiesdecies “Circostanze aggravanti”;
  • 518-septiesdecies “Circostanze attenuanti”;
  • 518-duodevicies “Confisca”.

Fanno anche ingresso norme che vanno a disciplinare la circostanza che una delle nuove fattispecie di reato sia commessa all’estero o che una persona sia trovata nel possesso di metal detector o altre apparecchiature all’interno di aree d’interesse archeologico: art. 518-undevicies “Fatto commesso all’estero” e art. 707–bis “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli”. Ferme restando le contravvenzioni previste dagli artt.733 e 734 c.p., si abrogano alcuni periodi inseriti in norme contenute nel Codice penale (art. 635 e 639 c.p.) e alcuni articoli del Codice dei beni culturali (artt.170, 173, 174, 176, 177, 178, 179).

All’art. 4 della L.n.9/2022 viene anche disposta una modifica alla legge n. 394/1991 in materia aree protette, prevedendo che il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti possa essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell’area protetta.

Lo scopo di tali norme è di ottenere un inasprimento del trattamento sanzionatorio innalzando le pene edittali vigenti rispetto ai corrispondenti delitti semplici[3], per conformarsi alla Convenzione di Nicosia, adottata dal Consiglio d’Europa il 19 maggio 2017 e volta a “prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali”, nel quadro dell’azione dell’Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Siffatta Convenzione prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. La legge appena approvata potenzia gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale, per cui saranno possibili arresti in flagranza, processi per direttissima e intercettazioni anche per i reati contro il patrimonio e si avrà uno strumento più efficace contro il traffico d’arte, fonte di finanziamento sempre più utilizzata da terrorismo e criminalità organizzata. Ulteriore scopo è quello di garantire un’uniforme interpretazione delle norme, facendo uso quindi di una terminologia omogenea più idonea alla redazione di un sistema coerente, organico e sistematico nella materia.

2. La responsabilità degli enti ex artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies: societas puniri potest

Viene in particolare prevista all’art.3 della legge l’introduzione nel D.Lgs. n.231/2001 della responsabilità degli enti – intesi come persone giuridiche, società ed associazioni – all’art.25-septiesdecies rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e all’art. 25-duodevicies rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, costituenti nuovi reati presupposto.

Il nuovo art. 25-septiesdeciesDelitti contro il patrimonio culturale” prevede che:

  • il furto di beni culturali (art. 518-bisp.) venga punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  • l’appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-terp.) sia punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  • la ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.) venga punita con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  • la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.) con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  • le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.) con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
  • l’importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies p.) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  • l’uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies p.) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  • la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodeciesp.) con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
  • la contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdeciesp.) con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all’ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni. Secondo l’art. 9 del d.lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni interdittive sono:

  1. l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  3. il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4.  l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  5.  il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione pecuniaria si applica per quote, in numero mai inferiore a 100 né superiore a 1.000 e l’importo della quota varia da 258 euro a 1.549 euro, importo massimo. Il giudice, nel determinare il numero delle quote, deve tener conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto oltre che per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota varia a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. Il giudice compie, infatti, due valutazioni: 1) fissa il numero di quote sulla base di tradizionali indici di gravità dell’illecito commesso e 2) dovrà stabilire l’ammontare di tutte le quote sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, per evitare che una sanzione troppo esigua sia inefficace nei confronti di enti di grandi dimensioni o al contrario eccessiva nei confronti di piccole società.

Inoltre, il nuovo art. 25-duodevicies rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” prevede nuove fattispecie quali il riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) entrambe punite con sanzioni pecuniarie da 500 a 1000 quote. È prevista, inoltre, l’ulteriore applicazione della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001 nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa venga utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione. Se non ricorre tale ipotesi, non sono previste sanzioni interdittive.

Infine, la norma in esame prevede l’estensione della confisca allargata anche per i reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali e di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

3. I criteri d’imputazione soggettiva ed oggettiva per stabilire la responsabilità amministrativa dell’ente

La responsabilità delle persone giuridiche è prevista quando i delitti contro il patrimonio culturale sono commessi nel loro interesse o a loro vantaggio (art.5 D.lgs. n. 231/2001). È sufficiente anche solo uno dei criteri dell’interesse o del vantaggio per integrare la responsabilità dell’ente.

L’interesse sarà accertato dal giudice penale con una valutazione ex ante, non tenendo conto degli esiti della condotta delittuosa del soggetto responsabile ed ha natura soggettiva; mentre il vantaggio sarà accertato ex post, valutando gli effetti favorevoli per l’ente che siano scaturiti dalla condotta illecita posta in essere dal dirigente o da persona sottoposta all’altrui direzione ed ha quindi natura oggettiva.

Al fine di stabilire la responsabilità amministrativa dell’ente, occorre necessariamente provare che il soggetto agente abbia ricavato dal reato un vantaggio oggettivo, anche nel caso in cui non sia possibile determinare l’effettivo interesse vantato ex ante alla consumazione dell’illecito. Anche la Cassazione Penale, Sez. IV, il 23.05.2018 ha condiviso questa differenziazione con la sentenza n. 38363/2018.

È importante che il vincolo tra il reato commesso ed il comportamento reso dall’ente, nella persona del soggetto apicale o di un sottoposto a vigilanza e controllo, sia sempre sussistente.

Come stabilito dall’art.5 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001, c.d. imputazione oggettiva, l’unico modo per non rispondere come ente dei reati è dimostrare che i rappresentanti/amministratori/dirigenti l’ente o le persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei rappresentanti/amministratori/dirigenti abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Per quanto riguarda l’imputazione soggettiva, gli artt. 6 e 7 sanciscono che l’ente non debba rispondere dei reati se abbia adottato un modello di organizzazione e gestione efficace e idoneo ad impedire la commissione di uno dei reati realizzati da un soggetto che ricopre all’interno dell’ente sia posizioni apicali che subordinate.

Se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, la persona giuridica risponde dell’illecito soltanto se essa non sia stata in grado di provare di aver adottato tutte le misure organizzative idonee a prevenire la commissione di illeciti da parte dei suoi organi di vertice (rapporto di rappresentanza). Nel caso, invece, in cui l’illecito penale sia stato posto in essere da un soggetto sottoposto all’altrui direzione, l’ente risponde dell’azione quando non abbia applicato le misure idonee di sorveglianza o d’organizzazione con conseguente mancato controllo del responsabile dell’illecito che ha commesso il delitto (rapporto di subordinazione).[4]

4. Riflessioni conclusive

L’approvazione e successiva entrata in vigore della legge proposta dai ministri Orlando e Franceschini è il passaggio conclusivo di un iter avente l’intento di modificare il quadro sanzionatorio a tutela del patrimonio culturale, che ha avuto il suo inizio con la proposta di legge avvenuta in data 9 luglio 2018.

La legge n. 9 del 2022 abroga espressamente i reati delineati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio ma ciò non comporterà in automatico l’estinzione dei processi in corso: sarà, infatti, compito del giudice verificare caso per caso quando si tratta di c.d. abolitio criminis e quando, invece, esiste una continuità normativa con le nuove fattispecie introdotte, salvo l’onere di applicare all’imputato la norma più favorevole.

Lo scopo della suddetta legge è anche quello di allineare il nostro Codice penale alla Convenzione di Nicosia, che è stata ratificata dall’Italia con la legge n.6 del 2022 e che entrerà in vigore il prossimo primo aprile.

Ad una prima analisi delle nuove norme, questi nuovi reati, così ripartiti, potrebbero generare difficoltà dal punto di vista pratico. Sembrerebbe che codeste norme resteranno vuoti simulacri, individuando solamente a livello astratto specifici reati ma che di fatto difficilmente produrranno effetti sul piano concreto.

Questa riflessione, però, appare oltremodo superficiale, perché, ad uno studio più attento, si comprende quanto l’ambito che coinvolge il patrimonio culturale vada a colpire un ampio ventaglio di società; quindi, ben potrebbe accadere che ci siano problemi per un ente che non sia dotato di un efficace modello organizzativo, soprattutto se non abbia apportato le giuste ed opportune modifiche alla valutazione dei rischi (risk assessment). Infatti, soltanto l’adozione di un modello ben strutturato potrebbe rilevarsi una condizione esimente della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Per esempio, le società che si occupano dell’organizzazione di aste, della gestione di gallerie d’arte o musei o che assicurano i beni culturali dovranno intervenire con urgenza sui propri sistemi di prevenzione e gestione dei rischi.[5] Anche le realtà che non si trovino ad operare nei settori più direttamente interessati dalla riforma dovranno porre attenzione a specifici segmenti della propria attività, se potenzialmente interessati dal rischio di incorrere nei nuovi delitti contro il patrimonio culturale.

Pertanto, la riforma ictu oculi potrebbe sembrare una legge di settore, ma in realtà va a toccare gli interessi di un vasto comparto lavorativo, per cui a maggior ragione gli imprenditori dovranno attivarsi per modificare ed aggiornare i modelli organizzativi già adottati.


[1]https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/22/22G00030/sg#:~:text=prevista%20dalla%20legge.,Art.,euro%20516%20a%20euro%201.500

[2]  Il patrimonio storico-artistico, comprensivo sia di beni culturali che paesaggistici, è un bene giuridico autonomo la cui tutela è prevista dalla Costituzione all’art.9, comma 2 – rientra tra i principi fondamentali -per cui la giurisprudenza tende a ricomprendere nel novero dei beni protetti il patrimonio culturale reale, da intendersi come quello includente anche le opere di proprietà dei privati. Pertanto, non è condivisibile l’orientamento che privilegia soltanto il patrimonio culturale dichiarato, cioè oggetto di previa dichiarazione alle autorità competenti. Lo stesso art. 42 Cost. riconosce un trattamento privilegiato al patrimonio culturale rispetto alla proprietà privata.

[3] Furto, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio e il danneggiamento

[4] Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale A.C. 893 del 24.09.2018: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/gi0031.pdf?_1647710141515

[5] https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/introdotti-reati-contro-patrimonio-culturale-dlgs-2312001-prime-riflessioni-nuove-fattispecie-e-realta-imprenditoriali-coinvolti-AEMHDyIB

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