sabato, Luglio 27, 2024
Litigation & Arbitration

La recente sentenza delle Sezioni unite del 5 luglio 2017 sui danni punitivi

punitivi

La sentenza in commento rappresenta una svolta interpretativa destinata a impattare sul tema della funzione della responsabilità civile.

Distaccandosi dall’orientamento maturato a far data dal 2007, la sentenza del 5 luglio 2017 riconosce l’ingresso dei punitive damages all’interno dell’ordinamento italiano, seppure a specifiche condizioni.

Trattasi di una figura di origine statunitense e recepita, seppure in via settoriale, in taluni interventi normativi speciali.

Nel caso di specie, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di riconoscere una sentenza americana contenente la condanna al pagamento di un risarcimento “abnorme” rispetto all’illecito posto in essere dal danneggiante.

Come indicato in precedenza, nel 2007 la Corte di Cassazione ha fondato il rifiuto del concetto di danno punitivo sancendo l’estraneità al risarcimento del danno dell’idea di punizione e di sanzione, nonchè l’indifferenza della “condotta del danneggiante”.

In quell’occasione, la Corte ha affermato il carattere monofunzionale della responsabilità civile, avente la sola funzione di “restaurare la sfera patrimoniale” del soggetto leso.

Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite ritengono che questa analisi sia destinata a un netto superamento.

In particolare, i giudici del supremo consesso affermano che occorre tener conto della traiettoria che l’istituto della responsabilità civile ha percorso in questi decenni, ovvero, una traiettoria nella quale può dirsi che “accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria è emersa una natura polifunzionale, che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva, o deterrente o dissuasiva, e quella sanzionatorio-punitiva”.

Tale assunto sarebbe confermato da numerosi referenti normativi:

  • 22 aprile 1941, n. 633,art. 158, e, soprattutto, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 125, (proprietà industriale);
  • il Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,art. 187 undecies, comma 2, (in tema di intermediazione finanziaria);
  • il Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7(artt. 3 – 5);
  • la 8 febbraio 1948, n. 47,art. 12, che prevede una somma aggiuntiva a titolo riparatorio nella diffamazione a mezzo stampa;
  • l’  96, comma 3, c.p.c., che consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una “somma equitativamente determinata”, in funzione sanzionatoria dell’abuso del processo;
  • l’art. 18 comma secondo dello Statuto dei lavoratori, che prevede che in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;
  • il Lgs. n. 81 del 2015,art. 28, comma 2, in materia di tutela del lavoratore assunto a tempo determinato e la anteriore norma di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, che prevede, nei casi di conversione in contratto a tempo indeterminato per illegittimità dell’apposizione del termine, una forfettizzazione del risarcimento.

Oltre tali referenti normativi, la Corte adduce a sostegno della propria argomentazione talune pronunce della Corte Costituzionale sul tema oggetto di indagine.

I giudici, infatti, ricordano che con sentenza n.303 del 2011, la Corte – riferendosi alla normativa in materia laburistica – ha avuto modo di chiarire che trattasi di una novella “diretta ad introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, avente “l’effetto di approssimare l’indennità in discorso al danno potenzialmente sofferto a decorrere dalla messa in mora del datore di lavoro sino alla sentenza”, senza ammettere la detrazione dell’aliunde perceptum e così facendo assumere all’indennità onnicomprensiva “una chiara valenza sanzionatoria”.

Ancora, in merito all’art. 96 c.p.c., la Corte Costituzionale ha sancito la natura “non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive” di questa disposizione e dell’abrogato art. 385 c.p.c..

Le sezioni unite, tuttavia, precisano che la parabola evolutiva in senso sanzionatorio della responsabilità civile “non significa che l’istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani  di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati”.

Invero, “ogni imposizione di prestazione personale esige una “intermediazione legislativa”, in forza del principio di cui all’art. 23 Cost., (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario”.

Ciò premesso, la Corte procede a delineare i presupposti che la sentenza di condanna deve avere per poter essere importata nel nostro ordinamento senza confliggere con gli artt. 23 e 25 Cost.

Ad avviso dei giudici, “il principio di legalità postula che una condanna straniera a risarcimenti punitivi provenga da fonte normativa riconoscibile, cioè che il giudice a quo abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità. Deve esservi insomma una legge, o simile fonte, che abbia regolato la materia secondo principi e soluzioni di quel paese, con effetti che risultino non contrastanti con l’ordinamento italiano”.

In forza di tali argomentazioni, i giudici di piazza Cavour enunciano il seguente principio di diritto: “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico”.

Claudia Calderini

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