mercoledì, Marzo 27, 2024
LabourdìLitigo Ergo Sum

Rito del lavoro: disciplina e peculiarità di tale processo speciale.

 

La materia lavoristica è da considerarsi peculiare dal punto di vista processuale, in virtù della natura degli interessi coinvolti e della debolezza economica che connota una delle parti del rapporto di lavoro, ossia il lavoratore.

Difatti la tutela del lavoratore richiede l’applicazione di regole processuali diverse rispetto alla disciplina comune, differenziandosi, il rito del lavoro , sotto svariati aspetti.

L’intento di questo articolo è quello di illustrare la disciplina relativa al diritto del lavoro nella sua fase patologica e, dunque, dal versante processuale.
Si tratta, tuttavia, di argomento vasto e dovendo esso essere esplicato con la dovuta attenzione, si è ritenuto più opportuno farlo in diverse trattazioni.
Qui di seguito viene illustrato il processo di primo grado del rito del lavoro.

Il fondamento normativo del processo del lavoro è costituito dalla legge n° 533 del 1973, mediante la quale il legislatore intese introdurre un procedimento speciale a cognizione piena ma più celere e semplice rispetto a quello ordinario, di modo da assicurare una tutela più veloce alle parti del rito lavoristico.

A ben vedere il legislatore ha voluto estendere tale rito ad una serie di controversie, seppur diverse tra loro, così trapelando l’intenzione del legislatore di voler assicurare, ove lo ritenesse necessario, la realizzazione di un processo caratterizzato dalla concentrazione degli atti processuali e dagli incisivi poteri istruttori attribuiti al giudice.

Ciò che principalmente connota il rito del lavoro e che permette di soddisfare lo scopo di assicurare maggiore snellezza al processo, è:
– l’oralità
– l’immediatezza
– la concentrazione degli atti processuali

Innanzitutto occorre individuare l’ambito di operatività di tale speciale rito processuale, desumibile dall’art. 409 cpc., ai sensi del quale il rito in parola si applica in materia di:
– lavoro subordinato privato;
– lavoro agricolo;
– rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e ad ogni altro rapporto di lavoro, anche non subordinato, purché concretizzantesi in una prestazione di opera continuativa;
– rapporto di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici;
– rapporto di pubblico impiego, se non devoluto ad altro giudice;

Rispetto al giudice competente, occorre invece distinguere prima di tutto se il giudizio versi in primo o secondo grado:
nel primo caso sarà competente il Tribunale in composizione monocratica che agisce in funzione di giudice del lavoro;
nel secondo caso, competente sarà la Corte d’Appello, che decide in composizione collegiale.
La competenze territoriale è individuata sulla base dei criteri elencati all’articolo 423 del codice di procedura civile.

Andando ad analizzare minuziosamente le varie fasi del rito del lavoro, occorre primariamente soffermarsi sulla fase introduttiva.

Fase introduttiva:

Essa si apre con la proposizione del ricorso ex articolo 414 c.p.c .
Ai sensi di tale norma, il ricorso deve riportare l’indicazione del giudice, le generalità del ricorrente e del convenuto, l’indicazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti, i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.
Secondo quanto sancito dal successivo articolo 415 c.p.c. insieme con il ricorso introduttivo, devono essere depositati tutti i documenti che si intendono produrre in giudizio.

Entro 5 giorni dal deposito del ricorso, il giudice deve fissare con decreto l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
L’udienza di discussione deve essere fissata entro e non oltre sessanta giorni dalla data del deposito del ricorso introduttivo.
Della fissazione dell’udienza di discussione il convenuto deve essere reso edotto a cura dell’attore, il quale deve provvedervi entro 10 giorni dalla data di fissazione stessa dell’udienza.

Fase di istruzione e discussione:

Trattandosi di un processo principalmente orale, difatti solo i ricorsi introduttivi devono essere redatti per iscritto, tale fase costituisce il fulcro di tutto il giudizio.

Come anticipato, le parti devono comparire personalmente, cosi potendo il giudice procedere al loro interrogatorio liberamente, nonché potendo esperire il tentativo di conciliazione o formulare alle parti stesse una proposta transattiva.
L’intenzione del legislatore è stata quella di condensare tutte le attività processuali inerenti il processo in un’unica udienza, in grado di creare un contatto tra le parti ed il giudice.

In tale udienza si svolgono le verifiche relative all’udienza di cognizione, l’interrogatorio delle parti, il tentativo di conciliazione.
In particolare, rispetto allo strumento di composizione extragiudiziale occorre dire che l’esperimento dello stesso veniva precedentemente avvertito come esigenza pressante, quindi obbligatoria.
Oggi, in seguito a riforma intervenuta con legge del 2010, è stata prevista la sola facoltà di esperire il tentativo di conciliazione.
Se l’esperimento del tentativo di conciliazione ha esito positivo, si redige apposito verbale, il quale ha valore di titolo esecutivo.
Segue, poi, l’assunzione delle prove, la discussione e la pronuncia della sentenza.

Un’altra caratteristica che connota tale tipo di rito riguarda gli ampi poteri istruttori attribuiti al giudice.
Egli può, infatti, in ogni momento indicare alle parti quali sono le irregolarità degli atti e può alle stesse assegnare un termine al fine di provvedere a sanarle.
Può, inoltre, disporre in qualunque momento ed anche d’ufficio l’ammissione di altri mezzi di prova. Se necessario all’accertamento dei fatti, può disporre l’accesso sul luogo del lavoro.
Inoltre, laddove sia necessario stante la natura della controversia, il giudice può procedere alla nomina di un consulente tecnico.

Fase della decisione:

Esaurita la fase della discussione e tenute presenti le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia la propria decisione in udienza tramite lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato lo stesso a decidere in tal modo.
Successivamente verrà poi depositata la sentenza entro 15 giorni.

Eccezionalmente, data la complessità della causa, il giudice può fissare un termine maggiore per il deposito della sentenza, ma in ogni caso non superiore ai sessanta giorni.

Infine, per quanto concerne la sentenza emanata dal giudice del lavoro, l’art. 431 c.p.c sancisce, in tema di esecutorietà della stessa, che la sentenza con la quale è pronunciata condanna a favore del lavoratore è provvisoriamente esecutiva, seppur in pendenza del termine di deposito della sentenza.
Anche la sentenza che dispone a favore del datore di lavoro è immediatamente esecutiva, pur essendo sottoposta alla disciplina ex art. 282 e 283 c.p.c., ossia la disciplina generale per cui tale provvisoria esecutività può essere sospesa da parte del giudice d’appello se ricorrono gravi e fondati motivi e purché vi sia istanza di parte.

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

Lascia un commento