venerdì, Aprile 19, 2024
Fashion Law Influencer Marketing

Danno della lavanderia o danno del produttore?

A cura di Alessia Carbonara, Cristina Liberti e Angela Santucci. Team vincitore della prima “The Fashion Law Winter School” tenutasi presso l’Università degli Studi del Sannio il 27, 29, 30 e 31 gennaio 2020.

  1. Il caso esaminato durante la “The Fashion Law Winter School”

La realtà attuale mostra una moltitudine di situazioni giuridicamente rilevanti e degne di nota; tuttavia, nel mondo della fashion industry, una delle posizioni più controverse e interessanti riguarda la figura del consumatore nel rapporto con il produttore. Difatti, il legislatore ha posto particolare attenzione a questa delicata figura garantendone la tutela nel Codice Civile. Con il prosieguo del tempo e le conseguenti evoluzioni degli istituti giuridici, si è avvertita la necessità di offrire una disciplina puntuale al rapporto tra produttore e consumatore, pertanto tale risultato è stato raggiunto mediante l’emanazione del  d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 avente lo scopo di riassettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori – con l’introduzione al titolo III del Codice del Consumo – non abrogando, tuttavia, le disposizioni presenti nel Codice Civile. La casistica, che porta all’applicazione della disciplina presente, nella recente legislazione e parallelamente nel Codice Civile, è in costante aumento, e numerose fattispecie vengono riscontrate nel quotidiano di ogni individuo. A titolo meramente esemplificativo, ci si chiede cosa accadrebbe, qualora il consumatore portasse il suo impermeabile in una qualsivoglia lavanderia, e durante il lavaggio del capo, se ne dovesse staccare la fodera. In tal senso, quali istituti verrebbero in suo soccorso? Un semplice gesto può nascondere, in realtà, una rete complessa e particolarmente interessante di tutele, diritti ed obblighi che potrebbero risultare utili da analizzare perché coinvolgono momenti di vissuto quotidiano. Il caso sottoposto durante la competizione che si è tenuta durante prima edizione della “The Fashion Law Winter School”, presenta la seguente traccia:

La lavanderia “Lava e Stira S.a.s” inviava al “Gruppo Delta S.r.l.” la successiva e-mail:

“Buongiorno Siamo la lavanderia Lava e stira Sas. Siamo una lavanderia sita in Roma. Abbiamo lavato questo impermeabile secondo istruzioni di lavaggio da voi riportate. Durante il lavaggio, come potete osservare nella foto, una parte del cappotto si è staccata dalla fodera interna presentando dei difetti. Il capo in questione è stato acquistato nel negozio Fashion, in piazza Venezia in Roma. Vi chiediamo nell’interesse del comune cliente contattarci nel più breve tempo possibile per risolvere il problema onde evitare vie legali. Se volete contattarci telefonicamente questi sono i numeri. 06010101010126.11.2019Distinti saluti”. 

Dopodiché il “Gruppo DELTA” si rivolgeva al difensore, chiedendogli se ci fosse una normativa che regolasse il diritto di reso e/o la contestazione di un capo di abbigliamento;

In factum,​ il caso in esame si riferiva agli artt. 128 e 130 C.d.C., che esplicano l’obbligo del venditore di prendere in consegna il prodotto difettoso, avendo cura di verificare se il danno riscontrato dipenda o meno da un vizio di conformità e il diritto del consumatore al ripristino, senza spese, del prodotto, allorché presenti difetti o mal funzionamenti non cagionati dall’uso , dalla mancata o cattiva manutenzione dello stesso. La controversia sorgeva in seguito al danneggiamento di un capo affidato alla lavanderia “Lava e Stira” – nome di fantasia – dal “Gruppo Delta S.r.l.” La lavanderia riconduceva il danno in questione alla società produttrice del capo in oggetto. Orbene, poste tali premesse, il caso veniva risolto mediante l’applicazione concreta della disciplina sottesa al Codice del Consumo, nella controversia ​de qua che si pone nell’ambito del diritto in relazione al mondo della moda. Nello specifico i protagonisti della controversia sono la lavanderia, avente forma societaria di società in accomandita semplice, la quale attraverso un reclamo si rivolgeva alla società Gruppo “Delta S.r.l.” per difetti riscontrati in seguito al lavaggio di un loro capo. In effetti, da un’attenta analisi posta in essere da un consulente tecnico, emergeva che una parte dell’impermeabile si staccava dalla fodera. La lavanderia riteneva di aver seguito le istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta e si rivolgeva alla casa di produzione per risolvere la questione sorta. È bene precisare che, nel caso di specie, la lavanderia non poteva vantare alcun diritto nei confronti della società produttrice in merito ai vizi lamentati, essendo eventualmente onere dell’acquirente, quindi del proprietario del capo, rivolgersi al rivenditore che, in questo caso, è il negozio “Fashion”.L’art. 130 C.d.C prevede, infatti, espressamente che il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, del prodotto che presenta malfunzionamento. La durata della garanzia, bisogna ricordare, è stabilita dalla legge nel termine di due anni. Il consumatore il cui bene rechi un difetto di conformità, deve rivolgersi al venditore dello stesso, che è in tal caso l’unico soggetto responsabile, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda o meno da una mancanza nella fase produttiva. Pertanto, non è possibile attribuire una responsabilità circa il danno sopraggiunto al gruppo del produttore: in tema di responsabilità da prodotto difettoso è cura esclusiva del venditore finale tutelare l’acquirente e quindi il bene acquistato. Il Codice civile, agli articoli 1476 e seguenti disciplina le obbligazioni che gravano sul venditore, tutelando il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. Queste disposizioni rientrano tra quelle che il legislatore fornisce per tutelare i consumatori dai difetti e dai vizi che possono presentare i beni di consumo una volta acquistati, infatti è lo stesso codice civile, con l’articolo 1490 c.c., a sancire che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore”. Qualora il prodotto presenti vizi o difetti che ne impediscano l’utilizzo o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore, l’acquirente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto di vendita ovvero la restituzione del prezzo, il rimborso delle spese sostenute e, in aggiunta, il risarcimento del danno oltre ai danni derivanti dal vizio della cosa. È dunque noto come il consumatore, dopo aver dato dimostrazione dell’onere probatorio riguardante i difetti, debba necessariamente rivolgersi al venditore finale per qualunque vizio sopraggiunto o già esistente, essendo quest’ultimo il suo dante causa e non il produttore stesso. È necessario, al fine comprendere fino in fondo il caso di specie, analizzare e approfondire i singoli istituti fino ad ora individuati che hanno portato alla risoluzione del caso. La fonte legislativa principale a cui fare riferimento è il codice del consumo, già ampiamente citato: esso costituisce la fonte legislativa nella quale vengono tutelati i diritti dei consumatori e degli utenti.

  1. Codice del consumo: caratteristiche principali

Entrato in vigore il 23 ottobre del 2005, il Codice del Consumo ha rappresentato il culmine di un’importante operazione che ha permesso di riunire le numerose leggi a tutela del consumatore, emanate sia a livello comunitario che nazionale, in un unico Decreto. La Comunità Europea ha sempre ritenuto fondamentale l’esigenza di tutelare il consumatore[1], considerato l’elemento più debole nel rapporto con il venditore, lavorando sin dagli anni ’70 alla realizzazione di norme a protezione di quei diritti fondamentali dell’acquirente. Con l’emanazione di numerosissime leggi a riguardo è nata, dunque, l’esigenza di creare un testo unico che le raggruppasse, riorganizzando le disposizioni a partire dalla fase di acquisto di un bene o un servizio. L’approvazione del codice del consumo costituisce una svolta importante per la tutela dei consumatori italiani, soprattutto per la rilevanza che esso assume in termini di politica del diritto. La disciplina dei rapporti, riferibili alla disciplina del consumo, era rimessa, sino ad allora, alla legislazione di settore che recepiva, a volte in modo disomogeneo, le Direttive Comunitarie. Il Codice si compone di 146 articoli che organizzano e armonizzano la materia dedicata al processo di acquisto e consumo, si articola in sei parti ove nella prima parte (Artt. 1 – 3 c.d.c.) l’attenzione è focalizzata sulle disposizioni generali e in particolare sulle definizioni di consumatore e professionista, la seconda parte (Artt. 4 – 32 c.d.c.) è dedicata alle disposizioni concernenti l’educazione del consumo, le informazioni da fornire al consumatore al fine di provvedere ad  una corretta conoscenza del bene da acquistare e le disposizioni sulla pubblicità commerciale. Nella terza parte (Artt. 33 – 101 c.d.c.) viene trattato il rapporto di consumo di cui la disciplina del contratto ne costituisce l’elemento principale, la quarta (Artt. 102 – 135c.d.c.) invece, è dedicata alla disciplina della sicurezza dei prodotti nonché della responsabilità del produttore per i danni cagionati dai prodotti difettosi: sono state, difatti, introdotte nel Codice le norme in materia di sicurezza generale dei prodotti ed anche le disposizioni in tema di vendita di beni di consumo, precedentemente contenute negli articoli 1519-bis e seguenti del Codice Civile. La quinta (Artt 136-141 c.d.c.) è invece dedicata alle disposizioni in materia di associazione di consumatori e l’accesso alla giustizia mentre la sesta e ultima parte (Artt. 142-146 c.d.c.) è, invece, dedicata alle disposizioni finali e le abrogazioni. La versione più recente del codice del consumo risale al 2014 – aggiornata in seguito al Decreto legislativo del 21 febbraio del 2014 n.21 – che ha apportato importanti modifiche con l’introduzione degli obblighi di maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori focalizzandosi sui contratti a distanza e i negoziati al di fuori dei locali commerciali. Il codice era stato modificato in precedenza nel 2011 introducendo le norme in materia di multiproprietà e turismo organizzato con il Decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 .

 

  1. Il consumatore: quali differenze con il professionista?

La legge Europea[2] definisce consumatore[3] colui che acquista un bene o un servizio per scopi estranei alla propria attività lavorativa che essa sia imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, è pacifico che venga equiparato al suddetto l’utente fruitore di servizi pubblici o privati. Lo status di consumatore[4], difatti, presuppone che la persona fisica concluda un contratto per necessità di vita quotidiana, familiare o strettamente legate al soddisfacimento dei propri bisogni personali e del tutto estranee all’attività professionale o imprenditoriale svolta sia nell’immediato che nel futuro prossimo: non potrà qualificarsi come tale colui che acquisti beni e servizi da adoperare per il proprio lavoro né colui che ne voglia beneficiare per attività imprenditoriali che si riproponga di esercitare, giacché suddetta qualifica spetta al professionista[5] . In particolare, analizzando il rapporto tra professionista e consumatore, quest’ultimo andrebbe a porsi in una situazione di svantaggio rispetto al primo e dunque di vulnerabilità poiché, spesso e volentieri, acquista il bene in questione a seguito di una suggestione emotiva esercitata dal professionista attraverso la pubblicità e la promozione del prodotto durante eventi o fiere. Il consumatore ammaliato dal godimento del bene potrebbe successivamente pentirsi dell’acquisto non trovandolo conforme alle aspettative o riscontrandovi un difetto[6], a tal proposito, potrà utilizzare le norme a protezione dei consumatori per la propria tutela.

  1. Diritti e tutele dei consumatori

Dalla fattispecie in esame si deduce la necessità di analizzare, nello specifico, gli articoli 128 e 130 del c.d.c., i quali si focalizzano sui diritti del consumatore al ripristino, senza alcuna spesa, del prodotto qualora presenti difetti e sugli obblighi del venditore di prendere in consegna il bene difettoso verificando il danno riscontrato. È pacifico ricordare in merito all’ Art 128 al titolo Terzo del C.d.C. che per bene di consumo si intende qualsiasi bene mobile anche da assemblare che viene acquistato dal consumatore, rientrando nella definizione di bene anche le singole parti che lo compongono, per venditore qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, consistente nella vendita di beni di consumo o la cui attività si svolga attraverso la conclusione di contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, inoltre, per garanzia convenzionale[7] è definita  qualsiasi garanzia offerta da un venditore o da un produttore che si aggiunge alla cosiddetta garanzia legale[8], esistente per legge,  in particolare, essa consiste nell’impegno da parte del venditore, senza oneri aggiuntivi per il consumatore, di rimborsare il prezzo pagato per il bene oppure di  sostituire, riparare o intervenire sul medesimo tutte le volte in cui lo stesso non corrisponda alle condizioni presenti nella garanzia e  annunciate attraverso la pubblicità. Codesto strumento è utilizzato dal venditore per invogliare il consumatore alla scelta e all’acquisto del proprio prodotto offrendogli, dunque, una più ampia assistenza[9] tutelandone non solo gli interessi economici ma promuovendo anche il diritto dell’acquirente all’informazione con l’impostazione di una corretta e trasparente formulazione delle garanzie commerciali offerte dal venditore stesso. Per riparazione viene definita qualsivoglia intervento sul bene di consumo al fine di renderlo conforme alle previsioni apposte nel contratto di vendita rimandando al già citato Art. 130 del C.d.C. in cui si ricomprendono sia il concetto di riparazione che quello della sostituzione del bene. La norma che ci viene mostrata analizza i diritti dei consumatori e dei rimedi applicabili qualora il bene acquistato non sia adeguato alle necessità del consumatore: sanziona la responsabilità del venditore per i difetti di conformità riscontrabili sia all’atto della consegna, ossia il godimento concreto del bene nelle mani del consumatore, nonchè la possibilità successiva del consumatore di esperire alcuni rimedi per tutelare i propri interessi nel caso di non conformità come la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, la riparazione o sostituzione del prodotto. La mancata conformità[10] al contratto[11] permette all’acquirente difatti di richiedere la riparazione e/o sostituzione del bene che verranno realizzate a titolo gratuito senza spese di spedizione, di manodopera o di materiali. La scelta tra le due opzioni poste spetta al consumatore a condizione che il rimedio chiesto non sia né eccessivamente oneroso rispetto all’altro né oggettivamente impossibile, inoltre la legge prevede che i rimedi richiesti siano adempiuti entro un termine congruo e senza arrecare ulteriori inconvenienti all’acquirente.  Qualora l’esito della tutela citata poc’anzi sia negativo il consumatore può rivalersi sull’art. 130 , comma 7, c.d.c. che prevede la possibilità di richiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ove ricorra una delle seguenti circostanze: la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione in tempi congrui, la riparazione e/o la sostituzione effettuate in precedenza ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel caso di un difetto di conformità di lieve entità, ove non sia stato possibile ricorrere ai rimedi della riparazione o della sostituzione perché impossibili o eccessivamente onerosi, il consumatore non avrà diritto alla risoluzione del contratto bensì soltanto alla congrua riduzione del prezzo. Le tutele ampiamente analizzate saranno applicate ogni qual volta il consumatore lamenti di aver irrimediabilmente perso la fiducia del bene originariamente acquistato o nello stesso venditore[12].

  1. Clausole vessatorie: contenuto e caratteristiche.

Dopo aver esaminato alcuni punti del Codice del Consumo fondamentali per il caso di specie, è bene trattare un ultimo e particolarmente delicato aspetto dello stesso: le clausole vessatorie. È importante tenere presente che il consumatore, già precedentemente definito “soggetto debole” dalla prassi giurisprudenziale, a causa della sua condizione, abbisogna di tutela dalle possibili situazioni di inferiorità dovute a clausole definite vessatorie e caratteristiche dei contratti di consumo. Tali clausole vengono disciplinate nel Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). All’articolo 33 c.d.c., il codice stabilisce che nel contratto stipulato tra il consumatore e il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. il comma 2 dello stesso articolo elenca tali clausole, prevedendo tra esse : le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno del consumatore; quelle che impongono al consumatore, nel caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento o ancora quelle che consentono al professionista di recedere il contratto a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa. Viene stabilito, inoltre, che tali clausole debbano essere sottoscritte autonomamente rispetto al contratto e, se difformi alla littera del contratto, si considerano inefficaci. La ratio risiede nell’esigenza di accertare che il contraente sia realmente venuto a conoscenza dell’esistenza delle suddette e le abbia accettate. La giurisprudenza ha stabilito in relazione a ciò che  “l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate” [13].  Non sono vessatorie, invece, le clausole che riproducono disposizioni di legge o norme contenute in convenzioni internazionali delle quali siano stati parti contraenti tutti gli Stati dell’Unione Europea.  La nullità di una o più clausole non inficia l’intero contratto che, parimenti, rimane valido per la restante parte. Vengono inoltre stabilite, sempre nel Codice del Consumo, delle clausole che sono sempre nulle tra cui quelle che per l’oggetto escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore; quelle che escludono o limitano le azioni del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto, ed infine quella che prevede l’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto modo di conoscere prima della conclusione del contratto. La nullità opera a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Più volte è stata denunciata l’assenza nel sistema giuridico italiano di strumenti utilizzabili dal consumatore. E’ stata pertanto introdotta l’azione inibitoria per porre un freno agli atti lesivi degli interessi dei consumatori.[14]Passando ora ad analizzare il rapporto tra la Lavanderia “Lava e Stira s.a.s.” e il proprietario dell’impermeabile difettoso, possiamo affermare che nel caso di specie si possa configurare un contratto d’opera.

  1. Il contratto d’opera: rapporto tra prestatore e committente.

Passando ora ad analizzare il rapporto tra la Lavanderia “Lava e Stira s.a.s.” e il proprietario dell’impermeabile difettoso, possiamo affermare che nel caso di specie si possa configurare un contratto d’opera.  L’istituto è disciplinato dall’articolo 2222 c.c., il quale afferma che “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” si configura di fatto un contratto d’opera. La disciplina del contratto d’opera, che ben si ricollega all’articolo 129 del Codice del Consumo, relativo alla conformità del contratto, serve ad evidenziare come in tale circostanza i due soggetti principali del rapporto, il prestatore e il committente, debbano comportarsi. Tali sono i contratti all’interno dei quali una parte si obbliga a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione. La prestazione, infatti, viene svolta direttamente dal prestatore e con lavoro proprio senza un’organizzazione in forma di impresa. Ciò che contraddistingue questo contratto da quello dell’appalto è il fatto che nel contratto d’opera la prestazione è personale, nel senso che il codice non richiede a colui che esegue l’opera particolari caratteristiche o requisiti, ma l’esecuzione dell’opera deve avvenire in seguito a lavoro prevalentemente personale. Al contrario nel contratto di appalto l’appaltatore deve avere un’organizzazione a propria disposizione che permette l’esecuzione dell’opera[15]. Il commissionario, solitamente un artigiano, è colui il quale si impegna ad eseguire la prestazione secondo le modalità richieste e stabilite. La peculiarità del contratto in questione (contratto d’opera manuale) è l’attività lavorativa rispetto al materiale impiegato. Si caratterizza infatti per la prevalenza del facere rispetto al dare. Il committente ha la possibilità di verificare il risultato del lavoro svolto dal prestatore. È l’ipotesi di cui parla l’articolo 2226 c.c. in cui il committente, nel momento in cui riceve l’opera finale, può decidere se accettarla o meno. Nel caso in cui il committente accetti l’opera, sia espressamente che tacitamente, viene esclusa la responsabilità del prestatore per i vizi e le difformità della stessa che erano noti al committente o da questi facilmente riconoscibili dalla scoperta[16].  Quando il prestatore invece ha intenzionalmente occultato tali vizi, il committente avrà otto giorni di tempo, a pena di decadenza da quando ha riscontrato tali vizi, per contestarli. La prescrizione del diritto ad agire invece si verifica dopo un anno dalla consegna dell’opera. L’opera, oltre che manuale, può consistere anche in una prestazione intellettuale, caratterizzata dalla presenza di un libero professionista iscritto in appositi albi che funge da commissionario; ciò garantisce la competenza del prestatore d’opera. Il committente può in ogni momento recedere dal contratto, purché tenga indenne il prestatore d’opera delle spese, del mancato guadagno, e gli dia il compenso per il lavoro già effettuato. Il prestatore può a sua volta recedere dal contratto per giusta causa ed ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta[17]. In virtù di ciò la Corte di Cassazione si è espressa ritenendo che “l’art. 2237 c.c. nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale ammette, parzialmente, quanto stabilito dall’art. 2227 c.c. per il contratto d’opera ossia la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d’opera intellettuale e prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest’ultimo. Tale facoltà, che trova la sua ragione nel rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente, ha come contropartita l’imposizione a carico di quest’ultimo dell’obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l’opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall’art. 2227 cit.) per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possano applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all’inadempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela [18]. Volendo tornare al caso appena risolto, possiamo affermare che il rapporto obbligatorio, nel caso di difetto del prodotto, intercorre tra il venditore dell’impermeabile, quindi di fatto il negozio “Fashion” e il proprietario dello stesso, che sarà l’unico a poter vantare un diritto sul bene difettoso. La fattispecie infatti richiama l’obbligo del venditore di prendere in consegna il prodotto difettoso ex artt. 128 e 130 del Codice del Consumo; è utile tenere presente però che gli obblighi del venditore non si limitano a quanto disposto dal dispositivo degli articoli appena citati, ma vanno ben oltre, allo scopo di poter offrire un’ampia tutela all’acquirente.

  1. Le facoltà dell’acquirente nel caso di mancata garanzia per vizi o difetti del prodotto.

Come visto ampiamente in precedenza, la lavanderia “Lava e Stira s.a.s.” non può vantare alcun diritto nei confronti del Gruppo “Delta S.r.l.” in merito ai vizi presentati dall’impermeabile; in virtù di ciò, l’acquirente potrà rivolgersi al negozio “Fashion”, venditore del capo di abbigliamento e non al Gruppo Delta, produttore dello stesso. Tale facoltà è stata espressamente prevista dal legislatore nel Codice civile che, per tutelare l’acquirente dai vizi della cosa venduta, obbliga il venditore a garantire il prodotto. Nel caso in cui il venditore non adempisse agli obblighi prescritti dal primo comma dell’art. 1490 c.c. [19], l’acquirente avrebbe due possibilità: la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Il terzo comma invece dell’articolo 1492 c.c. limita la possibilità per il compratore di agire per vizi della cosa di cui questi (il venditore) non è responsabile [20] e ciò perché in questo caso non vi sarebbe alcun tipo di nesso tra la colpa del venditore e il perimento del bene avvenuto per caso fortuito o per colpa del compratore.

  1. La risoluzione contrattuale

 La risoluzione del contratto è una delle possibilità offerte dal legislatore ad una delle parti per la tutela nei confronti dell’altra parte a seguito del verificarsi di eventi che colpiscono il contratto per vicende anomale del rapporto da esso sorto, a differenza di nullità, annullabilità e rescindibilità che colpiscono invece vizi intrinseci del contratto stesso[21]. Essa può essere chiesta attraverso la cosiddetta actio redhibitoria[22]: come prescritto dall’art. 1495 c.c., il compratore avrà l’onere di denunciare al venditore il vizio entro otto giorni dalla sua scoperta[23] e di esercitare l’azione di risoluzione entro un anno[24], salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.  La risoluzione per inadempimento è applicabile ad alcune condizioni, individuabili in primo luogo nella corrispettività della prestazione contrattuale, nella quale il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall’altra (cd. vincolo sinallagmatico), cosicché nel caso di inadempimento di uno dei due contraenti, il legislatore ammette che l’altro possa decidere di porre fine all’intero rapporto contrattuale [25] La seconda condizione, che deve essere accertata dal giudice, è che l’inadempimento non sia di scarsa importanza [26], “poiché la gravità di una sentenza di risoluzione può essere giustificata soltanto di fronte ad una violazione altrettanto grave”.[27] Infine l’inadempimento deve essere imputabile al contraente.  La risoluzione poi può essere giudiziale, quando è l’effetto diretto propriamente di una sentenza costitutiva o di diritto. Nel caso di risoluzione giudiziale per inadempimento è stata ampiamente dibattuta, in dottrina e in giurisprudenza, la questione del contenuto dell’onere della prova. Un primo orientamento, meno recente, riteneva che colui che domanda la risoluzione debba dimostrare sia il contratto dal quale trae origine l’obbligazione non adempiuta dalla controparte, sia l’inadempimento dell’obbligazione e questo perché, essendo l’inadempimento un presupposto dell’effetto risolutivo del contratto, esso deve essere provato da chi domanda la risoluzione [28]. Al primo orientamento, però, viene contestata l’effettiva difficoltà nel fornire la prova dell’inadempimento del proprio debitore. La questione è stata risolta nel 2001 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato il principio secondo cui il creditore in qualsiasi è tenuto a provare esclusivamente la fonte del proprio diritto, cioè il contratto; spetterà al debitore quindi l’onere di provare il fatto estintivo della pretesa del creditore, ossia di aver adempiuto[29]. Il legislatore, per non lasciare nulla al caso, ha poi stabilito che “i contraenti possano convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”. [30] In questo caso, continua la norma, “la risoluzione avviene di diritto, nel momento in cui la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersi della clausola risolutiva” [31]. La risoluzione per inadempimento ha un’efficacia di tipo retroattivo: il contratto risolto non produrrà più effetti per il futuro, per cui le parti sono libere dalle loro obbligazioni; inoltre saranno eliminati anche gli effetti traslativi e quelli obbligatori che si erano in precedenza prodotti, in modo che le prestazioni già eseguite dovranno essere necessariamente restituite. Un’eccezione alla regola della retroattività è costituita dai contratti ad esecuzione continuata o periodica, limitatamente però alle prestazioni già eseguite ai sensi del primo comma dell’articolo 1458 c.c. Il secondo comma dello stesso articolo invece precisa la natura meramente obbligatoria e non reale della pronuncia di risoluzione: essa non ha effetto retroattivo nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti da una delle parti del contratto risolubile.Nel caso di risoluzione del contratto, il venditore dovrà restituire il prezzo del bene al compratore e rimborsare inoltre le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita dello stesso. L’acquirente invece dovrà restituire la cosa, se questa nel frattempo non è perita in conseguenza dei vizi[32].Si noti che il venditore dovrà restituire anche gli interessi maturati dal giorno in cui il compratore chiede la risoluzione del vincolo contrattuale e rimborsare infine le spese necessarie e utili sostenute dal compratore per il bene restituito[33].

  1. Riduzione del prezzo e risarcimento del danno

La seconda facoltà dell’acquirente nel caso di mancata garanzia per vizi o difetti del prodotto è costituita dalla domanda di riduzione del prezzo, che avviene attraverso la cosiddetta actio aestimatoria. Tale azione “ha la funzione di ridurre il prezzo fissato dalle parti in proporzione del ridotto valore della cosa da acquistare. Se l’acquirente invece ha già pagato il prezzo, come nel caso di specie, egli avrà diritto alla restituzione parziale del prezzo sborsato”[34]. A prescindere dalla decisione di sciogliere o meno il vincolo contrattuale, l’acquirente, di fronte all’inadempimento del venditore o alla mancata garanzia, avrà sempre il diritto di pretendere il risarcimento del danno subìto, a patto che l’inadempimento o il fatto illecito siano avvenuti per colpa del venditore.[35] Nel caso in cui il compratore decida di risolvere il contratto, il risarcimento non si aggiungerà al diritto di ottenere la prestazione promessa, bensì si sostituirà ad esso, non avendo più interesse l’acquirente all’adempimento della controparte; il risarcimento sarà quindi proporzionato non ad un semplice danno da ritardo, ma al pregiudizio che il compratore ha sofferto per non aver ricevuto la prestazione (si tratta del cosiddetto inadempimento assoluto) [36] ovvero per la perdita subìta e per il mancato guadagno. [37]  Il venditore dovrà risarcire inoltre i danni derivanti dai vizi del bene [38]. Il risarcimento del danno può essere richiesto entro precisi termini di decadenza e prescrizione; il compratore nel caso in esame “decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non sarà necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo ha occultato. L’azione poi si prescriverà, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna” [39]. Da ricordare infine che il venditore non sarà tenuto a risarcire il danno se proverà di aver ignorato i vizi della cosa senza colpa. [40]

[1] Art 169 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) volto a tutelare gli interessi, la salute e la sicurezza dei consumatori

[2] I diritti dei consumatori, definiti come “fondamentali” sono elencati all’ Art. 2 del Cod. del Cons.

[3] Art.3 comma 1° D.Lgs. 6/9/2005 n. 206

[4] Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. III. Sentenza 25/01/2018 n.598/16

[5] Art. 3 comma 1°, lett. c ) C.d.C.

[6] Vizi del prodotto: Corte di Cass. n. 25027 dell’ 11/12/15

[7] Garanzie post-vendita Art. 128-135 C.d.C.

[8] Tra i beni oggetto di garanzia legale la legge comprende anche i beni usati, estendendosi ad un periodo non inferiore a un anno.

[9] Sono ugualmente oggetto di tutela anche i beni acquistati in periodo di saldi e di vendite promozionali.

[10] Art. 129 comm. 2° C.d.C.

[11] Art. 2 comma 1° della Direttiva 1999/44/CE, ispirata all’Art. 35 della Convenzione di Vienna 11/4/1980

[12] Qualora la sostituzione sia eccessivamente onerosa è possibile agire per risarcimento.

[13] Cass. civ., sentenza n. 20606 del 2016.

[14] L. Nacciarone, Compendio di diritto civile -Anna Costagliola.

[15] Cass. civ. sez. II, del 16 novembre 2017, n. 27258

[16] Art. 2226 c.c.

[17] Art 2237 c.c.

[18] Cassazione civile, sez. lav. 11 giugno 1999, n. 5775

[19] Articolo 1490 c.c., comma 1: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.

[20] AA. VV., nota all’art. 1492 c.c. nel Codice civile Esplicato, Edizioni Giuridiche Simone, XXIII ed., 2019

[21] AA. VV., Capo XIV “Della risoluzione del contratto” nel Codice civile Esplicato, Edizioni Giuridiche Simone, XXIII ed., 2019.

[22] AA.VV., nota (1) all’art. 1492 c.c. nel Codice civile Esplicato, Edizioni Giuridiche Simone, XXIII ed., 2019.

[23] C.d. termine di decadenza; sul punto art. 2964 c.c.

[24] C.d. termine di prescrizione; sul punto art. 2934 c.c.

[25] Sul punto A. Torrente, P. Schlesinger, “Manuale di Diritto Privato”, Giuffrè Editore, XX edizione, p. 644.

[26] Art. 1455 c.c.

[27] A. Torrente, P. Schlesinger, “Manuale di Diritto Privato”, Giuffrè Editore, XX edizione, p. 647.

[28] Fare riferimento alla nota 8.

[29] Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001; Sul punto si veda anche A. Torrente, P. Schlesinger, “Manuale di Diritto Privato”, Giuffrè Editore, XX edizione, p. 647.

[30] Art. 1456 c.c.

[31] Per clausola risolutiva espressa si intende la “pattuizione con la quale le parti contraenti stabiliscono che il contratto si risolve nel caso in cui uno specifico obbligo contrattuale non sia adempiuto secondo le modalità stabilite”. AA. VV. nota all’art. 1456 c.c. nel Codice Civile Esplicato, Edizioni Giuridiche Simone, XXIII ed., 2019.

[32] Articolo 1493 c.c.

[33] AA. VV. note (1) e (2) all’art. 1493 c.c. nel Codice Civile Esplicato, Edizioni Giuridiche Simone, XXIII ed., 2019.

[34] AA. VV. nota (2) all’art. 1492 c.c. nel Codice civile Esplicato, Edizioni Giuridiche Simone, XXIII ed., 2019.

[35] Il venditore “non deve essere stato sufficientemente attento nell’accertare e nel prevenire i vizi della cosa”. AA. VV. nota (2) all’art. 1494 c.c. nel Codice civile Esplicato, Edizioni Giuridiche Simone, XXIII ed., 2019.

[36]A. Torrente, P. Schlesinger, “Manuale di Diritto Privato”, Giuffrè Editore, XX edizione, p. 645.

[37] Si tratta del danno emergente (cioè la perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato) e del lucro cessante (ossia la mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di valori economici). AA. VV. note (2) e (3) all’art. 1223 c.c. nel Codice civile Esplicato, Edizioni Giuridiche Simone, XXIII ed., 2019.

[38] Si tratta di danni che costituiscono lesioni ulteriori rispetto al difetto del bene; essi infatti possono colpire non solo la sfera propria dell’acquirente, ma anche quella di terzi danneggiati dalla cosa stessa. AA. VV. nota (3) all’art. 1494 c.c. nel Codice civile Esplicato, Edizioni Giuridiche Simone, XXIII ed., 2019.

[39] Articolo 1495 c.c.

[40] Articolo 1494 c.c.

Per ulteriori approfondimenti si leggano:

Limone, Garanzia per vizi del prodotto nel codice del  consumo, Ius in Itinere, disponibile su https://www.iusinitinere.it/garanzia-per-vizi-del-prodotto-nel-codice-del-consumo-cosa-fare-e-in-che-tempi-9231

 

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