Fiscalità multinazionale d’ impresa – le joint ventures
Una joint venture (ovvero un’ associazione temporanea di imprese) si stabilisce attraverso un atto giuridico , ovvero un contratto, con cui due o più imprese si accordano per collaborare al fine del raggiungimento di un determinato scopo o al fine di dar vita all’esecuzione di un determinato progetto o specifico obiettivo
Questa sorta di collaborazione di due o più imprese può avere varia natura , da uno scopo meramente industriale, come ad esempio la costruzione di nuovi impianti, ma possono avere anche uno scopo commerciale, societario o contrattuale. La joint venture è qualificabile quindi come mero contratto e non costituisce quindi un nuovo soggetto di diritto distinto dalle imprese che lo hanno stipulato.[1]
Le imprese che sono orientate all’internazionalizzazione spesso sentono infatti l’esigenza di creare delle vere e proprie alleanze con altre imprese o società che si trovano nel luogo di esecuzione dell’opera o con imprese che dispongono di una tecnologia che la prima non possiede, questo nel caso in cui la joint ventures sia di tipo industriale. Può accadere però anche che alcune imprese, tra loro magari concorrenti, decidano di gestire insieme una fase specifica della produzione, per diventare ancora più competitive sul mercato. L’unione e dunque la cooperazione di imprese comporta numerosi vantaggi quali ad esempio quello di ridurre le tempistiche di realizzazione di un progetto o dividere i costi e i rischi , sebbene tale scelta comporta un’inevitabile limitazione della propria autonomia decisionale(non sempre convivono decisioni pienamente condivise da tutti gli “associati”). Una sorta di “ compromesso” in cui i partecipanti dividono oneri e profitti rinunziando ognuno per la propria parte a quote decisionali a fronte di una più stabile collaborazione. Le fasi che portano alla costituzione della joint venture possono essere sintetizzate così: (a) la decisione: basata sulla consapevolezza di voler raggiungere obiettivi strategici per la crescita della società; (b) la scelta di un partner che possa apportare un contributo significativo al raggiungimento dell’obbiettivo prefissato poiché bisogna fare in modo che tutti i venturers , ovvero i partecipanti , traggano beneficio in proporzione ai propri investimenti. Prima di giungere alla stipula del joint venture agreement ovvero alla costituzione della joint venture societaria, solitamente le parti si trovano a dover condurre delle negoziazioni nel corso delle quali il consenso delle stesse si forma progressivamente e viene messo per iscritto man mano attraverso la redazione di documenti preliminari come le lettere d’intenti. Esse hanno lo scopo di regolare la trattativa e di individuare le scadenze delle imprese che partecipano al progetto. In particolare in esse solitamente vengono definiti aspetti di confidenzialità che vietando così al partner o ai partners di avviare trattative con altri soggetti.
Se si vuole costituire una joint venture internazionale bisogna anche verificare eventuali limiti al socio straniero di ricoprire determinate cariche sociali; vantaggi fiscali e minori oneri doganali per le joint venture di nuova costituzione; normativa import ed export per la joint venture. Sostenendo che la joint venture può essere “contrattuale” o “societaria”, si chiarisce che la prima sorge attraverso la stipula di uno o più contratti collegati, che regolano ruoli, compiti e responsabilità di ciascuno; la seconda è un vero e proprio nuovo soggetto giuridico costituito ad hoc per realizzare una collaborazione e disciplinata da una serie di contratti. La sostanziale differenza risiede nel fatto che la joint venture contrattuale nasce con lo scopo di realizzare un progetto comune e, una volta portato a termine, le società che la costituiscono si separano, sorte diversa tocca alla joint venture societaria che può anche durare a tempo indeterminato. Il modus agendi relativo alla composizione degli organi sociali è che gli stessi siano composti in modo proporzionale alla partecipazione di ciascun partner alla joint venture, ma all’ atto pratico tale prassi non sempre viene rispettata.
Il legislatore, date le numerose difficoltà gestionali che possono presentarsi, tende a tutelare tutte le parti in gioco, soprattutto quelle più deboli. Le garanzie di cui dispone il partner di minoranza ( come il diritto di veto o il consenso unanime) possono bloccare l’operatività della joint venture impendendo il raggiungimento dell’accordo e, nei casi gravi, la cassazione della joint venture. Qualora si dovessero verificare eventi non prevedibili tali da rendere non più attuabile l’obbiettivo della joint venture si giunge alla risoluzione del contratto che spesso si traduce nell’uscita di scena da parte di uno dei partners che vende le sue azioni o le sue quote all’altro. Si tratta quindi di un istituto interamente pensato per le imprese che vogliono affacciarsi ed operare sui mercati internazionali… “ La joint venture è come un matrimonio e implica la conoscenza del proprio partner e del diverso sistema commerciale e legale in cui ci si va a insediare”[2]…
Dal punto di vista fiscale sin dall’ inizio della stipula di questo specifico tipo di contratto è necessario concordare in maniera specifica gli obiettivi comuni e questo risulta essere un passaggio fondamentale che permette alla società stipulante di tutelarsi e tenersi al riparo da eventuali rischi connessi alla predetta operazione . Tipologia e caratteristiche variano a secondo delle parti stipulanti il contratto a fronte anche di una normativa fiscale societaria varia da Paese a Paese. Occorrerà quindi stabilire e valutare in primis se esistono delle limitazioni o divieti ad operare in qualche settore oppure se la stessa organizzazione è sottoposta all’ autorizzazione di qualche autorità locale. Inoltre, nella fase iniziale, fondamentale risulta la verifica normativa inerenti agli accordi contro le doppie imposizioni. I pro di questo tipo di contratto dal punto di vista fiscale risiedono sicuramente nel poter attingere a risorse finanziare di tipo agevolativo e di ricevere vantaggi fiscali importanti derivanti dalla sinergia della rete.
Di particolare interesse risulta essere a tal proposito il cd. “Gruppo Europeo di Interesse Economico” (GEIE), isituito con Regolamento n.2137 del 25 luglio 1985 e qualificabile quale modello di joint venture societaria volto a favorire la cooperazione fra stati diversi. E’ da notare in questo caso sotto il profilo fisclae che qui rileva, che la tassazione delle attività risultanti dal gruppo segue un regime proprio: le attività svolte sono soggette ad imposta soltanto mediante imposizione a carico dei singoli membri. Tale criterio non sorprende una volta evidenziata la finalità dei gruppi di interesse economico, quella cioè di fungere da traino e da motore per lo sviluppo delle singole realtà che vi prendono parte.
Indubbiamente, ed in mancanza di una specifica disciplina di riferimento, la costituzione di una joint venture rappresenta la possibilità, per le imprese che investono in piani di ampliamento ed internazionalizzazione, di attuare una pianificazione fiscale su larga scala più vantaggiosa, e di abbattere i costi tributari di raggiungimento e posizionamento su nuovi mercati.
[1] Cassazione Civile Sez. III 6757/2001: Associazione in partecipazione e non determinabilità di un soggetto nuovo.
[2] Articolo del 27 maggio 2014 Il sole 24 ore:” I contratti di joint ventures”.
- Regolamento Comunitario n.2137/1985 – Istituzione Gruppo Europeo di Interesse economico