La pianificazione fiscale europea: il Tax ruling e il d.lgs. n° 32/2017
Nel contesto della pianificazione fiscale e societaria un ruolo fondamentale assume da qualche anno il Tax Ruling, ossia quegli accordi che le imprese raggiungono con il Fisco dei Paesi Ue, volti a predeterminare il trattamento fiscale di alcune operazioni.
Data l’importanza del tema, già affrontato in un precedente articolo, e date le sue implicazioni in termini di libera concorrenza e mercato unico, il tax ruling è stato oggetto della Direttiva 2015/2376 del Consiglio applicabile dal 1°gennaio 2017.
La direttiva in oggetto chiarisce che “L’emanazione di ruling fiscali preventivi, che favoriscono l’applicazione coerente e trasparente della legge, è prassi corrente, anche nell’Unione. Fornendo certezza alle imprese, il chiarimento della normativa fiscale per i contribuenti può incoraggiare gli investimenti e il rispetto della legge e può pertanto contribuire all’obiettivo di sviluppare ulteriormente il mercato unico nell’Unione sulla base dei principi e delle libertà su cui si fondano i trattati. Tuttavia, in taluni casi i ruling che abbiano come oggetto schemi di tassazione hanno condotto a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificiosamente elevati nel paese che emana, modifica o rinnova il ruling preventivo e hanno lasciato importi di reddito artificiosamente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti”
Preso quindi atto della finalità elusiva spesso perseguita con tale strumento si passa quindi da uno scambio spontaneo di informazioni previsto dalla direttiva 2011/16/UE a uno scambio automatico obbligatorio.
La seconda parte della direttiva operando direttamente sulla 2011/16 prevede una complessa casistica correlata ai suddetti obblighi di informazione che variano in relazione alla voce e al periodo d’imposta in oggetto.
Anche l’Italia ha recentemente recepito la direttiva con il D.lgs. n° 32 del 15 marzo 2017 che modifica il D.lgs. 29/2014 delimitando l’ambito di applicabilità dell’istituto.
In particolare si specifica il significato di operazione transfrontaliera come “un’operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:
1) non tutte le parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;
2) una o piu’ delle parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni e’ simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o piu’ giurisdizioni;
3) una delle parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un’altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l’operazione o la serie di operazioni fanno parte dell’attivita’ o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un’operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attivita’ che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;
4) che ha un impatto transfrontaliero.”
Di fatto il ruling non è altro che un tipo di interpello preventivo (cd. ruling internazionale). Introdotto in Italia dall’ art. 8 del D. L. 269/2003, può avere ad oggetto il regime dei prezzi di trasferimento , degli interessi, dei dividendi e delle royalties. La procedura, prosegue il secondo comma, ” si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo è stipulato e per i due periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall’accordo sottoscritto dai contribuenti”. Inoltre, il comma terzo del medesimo articolo prevede l’invio della copia dell’accordo all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
L’agenzia delle entrate con provvedimento del 21 marzo 2016 specifica le modalità per attivare la procedura: va indirizzata una istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate indifferentemente presso la sezione di Roma o Milano L’istanza sarà poi, qualora presenti gli elementi previsti a pena di inammissibilità, dichiarata ammissibile nel termine di 30 giorni dalla ricezione.
È previsto nell’accordo stesso, al fine di valutare il rispetto dei termini dell’accordo sottoscritto e accertare il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto, a carico dell’impresa, l’onere di:
– mettere a disposizione dell’Ufficio, periodicamente, ovvero dietro specifica richiesta, documentazione ed elementi informativi;
– consentire a funzionari dell’Agenzia delle Entrate di accedere, nei tempi concordati con l’impresa, presso la sede o i luoghi di svolgimento delle
Potrà inoltre essere presentata istanza di rinnovo dell’accordo almeno 90 giorni prima della sua scadenza.
Studente di giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli.
Appassionato di diritto commerciale e tributario internazionale. Amante della musica e della sua stratocaster. Attualmente in Erasmus presso Universitat Autónoma de Barcelona.