Obblighi informativi: quali sono i soggetti punibili per violazione dell’art. 114 T.U.F.
La Corte di Cassazione, Sez. II, con sentenza n. 8529 del 31 marzo 2017, in merito alle sanzioni ex art. 193 T.U.F. per violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 114 e 115 dello stesso Testo Unico, ha sancito che non possono essere irrogate a soggetti diversi da quelli previsti dalla norma.
Più precisamente i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che “Tale essendo il quadro normativo di sistema, è evidente che la richiesta di comunicazione proveniente dalla CONSOB, ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 193 TUF, sotto il profilo dei destinatari, non può che rivolgersi agli emittenti , ai soggetti che li controllano ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti, ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante o a coloro che partecipano a un patto parasociale (e non, quindi, “nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti” sul modello dell’art. 187-octies T.U.F.), in tal senso delimitandosi la cerchia di coloro che sono tenuti all’adempimento dell’obbligo imposto dall’autorità di vigilanza”.
A tale proposito è possibile una diversa chiave di lettura pur nel doveroso rispetto della giurisprudenza della Suprema Corte.
Appare, infatti, medesima cosa, per i giudici di Piazza Cavour, il novero dei soggetti onerati di offrire le comunicazioni di cui all’art. 114, con il soggetti passibili di rimprovero a norma dell’art.193 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.
E ancora, la natura privilegiata delle informazioni ex art 181 T.U. della finanza, che si ha l’obbligo di comunicare, con le condotte realizzate.
Infatti, mentre l’art. 114 T.U.F., rubricato “comunicazioni al pubblico”, impone agli emittenti quotati l’obbligo di comunicazione al pubblico, per le informazioni privilegiate di cui all’art 181 della stessa normativa, in materia di market abuse, le condotte punite tanto sul piano penale quanto su quello amministrativo, sono ben altre.
Il richiamo al market abuse non è casuale, bensì necessario per comprendere quali che siano i soggetti punibili ai sensi dell’art. 193 T.U.F.
Ferme restando le sanzioni penali, sul piano amministrativo, cosi come disposto dagli artt. 187 bis – 187 septies e, relativamente ai poteri della Consob in materia, così come disciplinato dagli art 187 octies- 187 novies del T. U. della finanza, sono puniti i soggetti che si rendono partecipi della condotte di cui all’art. 187 bis e 187 ter del T.U.F.
Diversamente, l’articolo 193 T.U.F., espressamente recita “Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:…).
Si evince dunque che, sebbene l’obbligo informativo penda in capo ai soggetti di cui al comma 5 dell’art 114 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, in verità, il comma 1 dell’art. 193, che regola le sanzioni amministrative proprio per le violazioni di cui agli art 114 e 115 T.U.F., indica come suscettibili di rimprovero le sole società, ovvero enti o associazioni cui i soggetti fanno parte.
La distinzione tra gli artt. 187-bis e 187-ter e l’art. 193 T.U.F. appare dunque palese.
Infatti, mentre le sanzioni amministrative applicabili per i “market abuse” vanno irrogate direttamente ai soggetti che si sono macchiati dell’illecito, le sanzioni amministrative di cui all’art. 193, per le condotte operate dai soggetti di cui al comma 5 dell’art 114 T.U.F. (differenti da quelle previste dagli artt. 187- bis e 187-ter T.U.F.) vanno irrogate direttamente alla società cui i soggetti appartengono.
Quanto affermato assume una veste di credibilità laddove il comma 1 dell’art. 193 recita “…nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis” apparendo chiaro come il legislatore abbia voluto distinguere la rimproverabilità delle persone giuridiche per determinate condotte (114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater) e delle persone fisiche per altre (115-bis).
In conclusione, secondo il c.d. principio dell’immedesimazione organica, sebbene l’obbligo informativo esista in capo ai soggetti indicati dal comma 5 dell’art. 114 T.U.F., sul piano sanzionatorio, ai sensi dell’art. 193 T.U. della Finanza, risponde la società emittente.
Situazione analoga si verifica, nel caso delle condotte di market abuse sanzionate penalmente, ai sensi dell’art.25-sexies D.lgs. n. 231/2001, ossia laddove la società risponde per responsabilità amministrava per le condotte dei soggetti indicati dall’art 1 del D.lgs. richiamato, ferma restando la responsabilità penale del soggetto agente, nel pieno rispetto dell’art 27, comma 1, Cost.
Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell’economia.
Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners.
Amante del diritto connesso agli enti in tutte le sue declinazioni: dal civile al penale, dal commerciale all’amministrativo.
Già collaboratore dell’area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell’area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica.
Il suo grande sogno è di affermarsi nel carriera forense e fa della passione e della determinazione le sue armi migliori.
Molto attivo in politica, che vede come il principale strumento per il miglioramento della società.
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