venerdì, Ottobre 4, 2024
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Fusioni dei comuni: Recap di fine anno

Con il presente contributo si intende offrire una panoramica relativa a tre delle questioni maggiormente discusse nel 2019 in tema di fusioni dei comuni. A tal fine, sarà affrontato anzitutto il tema del ripristino dei contributi straordinari previsti per i comuni nati da fusione; successivamente, sarà esaminata la sentenza della Corte costituzionale che ha maggiormente delineato i confini applicativi dell’art. 133 Cost. e, in particolare, del concetto di “popolazioni interessate” relativamente all’incorporazione dei Marotta nel Comune di Mondolfo (su cui, peraltro, vi era già stata una precedente pronuncia nel 2018[1]); infine, si è cercato di raccogliere in un unico elenco tutti i processi di fusione conclusisi nel corso del presente anno, stilando una classifica di quelli più impattanti. Sull’argomento, si segnala altresì la recente pubblicazione scientifica per la Rivista Semestrale di Diritto 1/2019 di Ius in itinere.

1. Sventati i tagli alle fusioni

Con lo scorso governo giallo-verde si era rischiato di far tramutare l’istituto della fusione dei comuni da opportunità ad affare poco conveniente, attraverso la decurtazione fino al 60% dei contributi posti a favore dei centri nati dalla buona pratica della fusione.

Tuttavia, con il divorzio tra M5S e Lega e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 [2], i fondi mancanti sono stati ripristinati: l’art. 42 del decreto, infatti, prevede l’incremento finanziario di 30 milioni di euro per l’anno 2019 dei contributi straordinari di cui all’art. 15, comma 3, del TUEL e, tenuto conto delle economie derivanti di cui all’art. 1, comma 885, della l. 205/2017, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha reso visualizzabili gli importi rideterminati per l’anno 2019 dei contributi spettanti alle fusioni di comuni e/o fusioni per incorporazioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’Interno del 25 giugno 2019 (cfr. Tabella con il riparto ente per ente)

Sul punto si segnala altresì l’intervento, nel corso della XXXVI Assemblea Nazionale ANCI, del neo ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rivelatasi sensibile al miglioramento dello status giuridico ed economico degli amministratori soprattutto dei piccoli e medi comuni. In particolare il ministro ha affermato: “Molto resta ancora da fare, anche se non vanno sottaciuti gli sforzi che il Governo ha fatto, ad esempio, nel decreto fiscale, aumentando di 30 milioni il fondo per la fusione dei comuni (…) Il ministero ha presente la necessità di favorire in ogni modo iniziative per introdurre, specialmente per i comuni di piccole e medie dimensioni, semplificazioni di natura ordinamentale”[3].

Pertanto, in attesa della conversione del sopracitato decreto in legge, pur non potendosi ancora ritenere che i contributi straordinari siano in una “botte di ferro”, i segnali mostrati dall’attuale governo nei confronti dell’istituto risultano comunque di grande apertura.

 

2. Il concetto di “popolazioni interessate” alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214/2019

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3 e 133, comma 2, della Costituzione – della legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali), nella parte in cui la propedeutica consultazione referendaria non è estesa a tutti i residenti di Fano e Mondolfo ma è, piuttosto, limitata alle popolazioni dei due predetti comuni residenti nelle zone immediatamente contigue alla frazione di Marotta.

Con la sentenza in esame, la Consulta ha affermato che, ai fini della corretta delimitazione del concetto di “popolazioni interessate”, non è condivisibile l’affermazione secondo cui il coinvolgimento della totalità dei residenti è la regola mentre la consultazione di una sola parte di essi è l’eccezione. Il concetto di “popolazioni interessate” costituisce, piuttosto, dato variabile in funzione degli specifici e qualificati interessi che, di volta in volta, vengono coltivati dalle popolazioni in qualche misura coinvolte, direttamente o indirettamente, nel simultaneo processo di distacco e incorporazione. Di qui l’elasticità e la variabilità del suo contenuto ossia del perimetro delle popolazioni da consultare mediante referendum in simili circostanze.

Tanto premesso, nel caso di specie è da reputare costituzionalmente compatibile la soluzione tutto sommato intermedia intrapresa dalla Regione Marche: infatti, nella scelta tra coinvolgimento della sola frazione di Marotta e coinvolgimento di tutti i residenti dei due comuni di Fano e Mondolfo è stata adottata una terza via, e cioè la consultazione delle popolazioni dei due stessi comuni residenti nelle aree immediatamente contigue alla frazione di Marotta. E ciò sulla base delle ragioni di seguito sintetizzate:

  • la diversa ampiezza territoriale e demografica dei due comuni, tale da condizionare gli esiti del voto. La legge regionale avrebbe dunque il compito, in questi casi, di riportare in equilibrio un simile delicato aspetto;
  • La limitata estensione del territorio oggetto di variazione territoriale;
  • La particolare collocazione geografica della stessa frazione territoriale (molto più vicina al centro del comune incorporante);
  • La particolare questione sociologica, data dalla maggiore vicinanza – in termini di abitudini e frequentazioni – degli abitanti della frazione di Marotta rispetto a quelli del Comune di Mondolfo;
  • Il comune utilizzo (tra abitanti della frazione di Marotta e abitanti di Mondolfo) di diverse infrastrutture e servizi (farmacia, scuole, etc.);
  • Le esigenze di omogenea amministrazione della fascia costiera, date dalla sostanziale continuità degli esistenti stabilimenti balneari;
  • Alcun peso potrebbe invece annettersi alla diminuzione delle entrate tributarie ai danni del Comune di Fano, rappresentando una simile evenienza una costante di ogni variazione territoriale di questo tipo e, come tale, a suo tempo già ampiamente presa in considerazione dal legislatore costituente.

3. Un anno di fusioni

Nel corso del 2019 sono state approvate 31 fusioni di comuni, di cui 6 per incorporazione, per un totale di 65 comuni soppressi:

  • Emilia Romagna: Riva del Po (Berra, Ro); Tresignana (Formignana, Tresigallo); Sorbolo Mezzani (Mezzani, Sorbolo).
  • Lombardia: Solbiate con Cagno (Cagno, Solbiate); Piadena Drizzona (Drizzona, Piadena); Torre de’ Picenardi (Ce’ di Andrea, Torre de’ Picenardi); Vermezzo con Zelo (Vermezzo, Zelo Surrigone); Borgocarbonara (Borgofranco sul Po, Carbonara di Po); San Giorgia Bigarello (Bigarello, San Giorgio di Mantova); Colli Verdi (Canevino, Ruino, Valverde); Cadrezzate con Ormate (Cadrezzate, Osmate).
  • Marche: Sassocorvaro Auditore (Auditore, Sassocorvaro).
  • Piemonte: Lu e Cuccaro Monferrato (Cuccaro Monferrato, Lu); Quaregna Cerreto (Cerreto Castello, Quaregna); Valdilana (Mosso, Soprano, Trivero, Valle Mosso); Busca (Busca, Valmala); Saluzzo (Castellar, Saluzzo); Santo Stefano Bello (Camo, Santo Stefano Belbo); Gattico-Veruno (Gattico, Veruno); Val di Chi (Alice Superiore, Lugnacco, Pecco); Valchiusa (Meugliano, Trauesella, Vico Canavese); Valle Cannobina (Cavaglio-Spoccia, Cursolo-Orasso, Falmenta); Alagna Valsesia (Alagna Valsesia, Riva Valdobbia).
  • Puglia: Presicce-Acquarica (Acquarica del Capo, Presicce).
  • Toscana: Barberino Tavarnelle (Barberino Val d’Elsa, Tavarnelle Val di Pesa).
  • Trentino-Alto Adige: Terre d’Adige (Nave San Rocco, Zambana).
  • Veneto: Borgo Valtellina (Lentiai, Mel, Trichiana); Pieve del Grappa (Crespano del Grappa, Paderno del Grappa); Colceresa (Mason Vicentino, Molvena); Lusiana Conco (Conco, Lusiana); Valbrenta (Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario, Valtagna).

Come è agevole ravvisare, anche quest’anno i processi di fusione hanno interessato maggiormente le Regioni del Nord, mentre al Sud si segnala la fusione tra i comuni di Presicce ed Acquarica del Capo[4]. Di seguito, una classifica delle fusioni maggiormente impattanti per numero di abitanti:

  1. Saluzzo (Piemonte) – 17.253 abitanti – Fusione per incorporazione
  2. Borgo Valbelluna (Veneto) – 13.699 abitanti
  3. Sorbolo Mezzani (Emilia-Romagna) – 12.788 abitanti
  4. Barberino Tavarnelle (Toscana) – 12.125 abitanti
  5. San Giorgio Bigarello (Lombardia) – 11.873 abitanti

[1] A. AMIRANDA, “La pronuncia della Corte Costituzionale sull’incorporazione di Marotta nel Comune di Mondolfo”, in Ius in itinere, 2018.

[2] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124!vig=

[3] http://www.anci.it/lamorgese-ministero-casa-delle-autonomie-vicini-alle-esigenze-territori-a-partire-dallascolto/

[4] cfr. A. AMIRANDA, “La proposta di fusione tra Presicce ed Acquarica”, in Ius in itinere, 2018.

Andrea Amiranda

Andrea Amiranda è un Avvocato d'impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power. Dal 2020 è Responsabile dell'area Compliance di Ius in itinere. Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it

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