Il GATS (commercio di servizi) nel sistema WTO
L’Accordo GATS (General Agreement on Trade in Service) contenuto nell’Allegato 1B dell’Accordo Istitutivo della WTO costituisce la prima disciplina multilaterale volta a regolare, in linea di principio, tutti gli scambi internazionali di servizi. La difficoltà riscontrata negli anni circa la regolamentazione della materia è dovuta al fatto che i Paesi industrializzati cercavano di offrire ai propri operatori economici uno sbocco ulteriore verso i nuovi mercati, mentre i PVS (Paesi in Via di Sviluppo) cercavano di manette un atteggiamento protezionistico.
Il sistema multilaterale dello scambio di servizi si basa su tre elementi portanti denominai dalla dottrina pilastri:
- il primo è l’Accordo generale sullo scambio di servizi (GATS) che contiene un nucleo centrale di norme ispirato al GATT;
- il secondo è dato da un insieme di disposizioni speciali, che assumono la forma di Allegati all’Accordo, che disciplina settori specifici;
- il terzo è dato dalle liste degli impegni specifici e delle deroghe che i Membri hanno redatto al momento della loro adesione al sistema WTO.
L’Accordo GATS risulta essere suddiviso in varie parti:
- l’ Art. I delimita l’ambito di applicazione dell’Accordo;
- gli Artt. II-XV contengono gli obblighi generali per la liberalizzazione del settore che veicolano tutti i membri.
- gli Artt. XVI-XVIII comprendono gli obblighi di liberalizzazione che vincolano solo i Membri che, nelle loro liste degli impegni hanno espresso una volontà in tal senso;
- gli Artt. XIX-XXI prevedono la possibilità di procedere alla negoziazione di nuovi impegni che accelerino la liberalizzazione in determinati sub-settori, attraverso la conclusione di accordi specifici;
- gli Artt. XXII-XXIV contengono disposizioni istituzionali relative agli organi dell’OMC competenti in materia di servizi;
- gli Artt. XXVII-XXIX raccolgono una serie di disposizioni definitorie volte a chiarire il significato di termini usati nell’Accordo;
- seguono otto Allegati che disciplinano sub-settori specifici oggetto di negoziati tra i membri durante l’Uruguay Round.
Il par. 1 dell’Art. I del GATS stabilisce che ricadono sotto il suo ambito di applicazione tutti i provvedimenti adottati dai membri che incidono sugli scambi di servizi. I successivi paragrafi hanno l’obiettivo di specificare la portata della norma inclusa nel par. 1. Infatti ex par. 2 dello stesso articolo si definisce come “scambio di servizi” ogni fornitura di un servizio che avvenga tramite una delle quattro modalità esplicitamente individuate, ed ex par. 3 che l’Accordo si applica a tutte le misure che incidano sullo scambio di servizi, adottate dalle autorità e dai governi centrali, regionali o locali, nonché da organismi non governativi, se questi abbiano agito nell’esercizio di poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali. Ex. Art.1 par. 3 let. b si prevede che l’Accordo sia applicabile a qualunque servizio fornito in qualsivoglia settore, che non venga prestato né su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi, con la sola eccezione di quelli forniti nell’esercizio di poteri governativi.
Il GATS tende a regolare la materia dei servizi ispirandosi ad un insieme di principi generali che regolano la materia dello scambio delle merci nell’ambito del GATT. Questa può essere definita come una disciplina generale all’interno della quale va poi calata una diversa disciplina specifica o materiale attraverso il sistema delle liste.
I principi che regolano il settore sono:
- il trattamento della npf (nazione più favorita), previsto ex Art. II GATS, impone ad ogni Membro di accordare ai servizi e ai prestatori di sevizi degli altri Membri “in via incondizionata ed immediata un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi altro Paese”, fermo restando che ciascun Membro può escludere l’operatività di tale principio in un determinato sub-settore o in una specifica modalità di prestazione, dichiarandoli nella propria lista delle deroghe;
- l’obbligo di accesso al mercato, previsto ex Art. XVI GATS, impedisce ai Membri, qualora abbiano incluso quel determinato servizio nella propria lista delle concessioni, di opporre ostacoli ingiustificati alla fornitura di servizi da parte di prestatori stranieri sul proprio territorio. Il par. 2 del medesimo articolo individua sei categorie di misure da considerare incompatibili con la garanzia di accesso al mercato;
- il trattamento nazionale, previsto ex Art. XVII GATS, vincola i Membri, rispetto ai servizi che hanno inteso ricomprendere nella propria lista delle concessioni, all’assimilazione della fornitura di un servizio e ai prestatori di servizi a quello nazionale.
Per listing approach s’intende la tecnica predisposta dal GATS in base alla quale i Membri stabiliscono il loro grado di liberalizzazione del commercio e la speculare apertura verso il mercato mondiale. Questa disciplina prevede che ciascun Membro discrezionalmente scelga: il settore, il sub-settore, il grado di liberalizzazione, le modalità di fornitura del servizio e gli impegni specifici che intende accordare. Le garanzie ivi incluse saranno poi soggette all’applicazione dei principi generali della clausola della nazione più favorita, dell’obbligo di accesso al mercato e del trattamento nazionale. Esistono poi delle disposizioni generali che si applicano a seconda dei casi senza limitazione alcuna ai settori ai quali gli Stati abbiano assunto degli impegni specifici. Tra queste si rinvengono:
- l’obbligo di “trasparenza” delle legislazioni nazionali che si ricollega all’esigenza per un fornitore di servizi di conoscere le disposizioni che regolamentano la materia di un determinato Paese per potervi adattare le proprie strategie di mercato. Ai fini dell’adempimento alle disposizioni previste ex Art. III, il GATS obbliga ogni Stato Membro a rendere pubbliche senza indugio le proprie disposizioni normative, di qualsiasi fonte e grado, nonché gli accordi internazionali e le decisioni che abbiano ripercussioni sullo scambio di servizi;
- le “regolamentazioni interne” previste ex Art. VI GATS dettano una disciplina tale che si evitino di perseguire obiettivi protezionistici all’interno degli Stati Membri, limitando espressamente o rendendo di fatto inefficaci le disposizioni del GATS, non solo attraverso l’emanazione di misure interne intrinsecamente discriminatorie, ma anche attraverso l’applicazione discriminatoria di misure che formalmente non lo siano. Viene inoltre promossa l’armonizzazione delle misure nazionali relative ai requisiti obbligatori per l’esercizio dell’attività di prestazione di servizi, delle norme tecniche e di quelle relative agli obblighi di licenza, al fine di garantire che la loro non si traduca in un ostacolo agli scambi di servizi;
- l’Art. VIII e IX del GATS detta una regolamentazione della concorrenza che viene mossa dalla consapevolezza che alterazioni della stessa, in concreto vanificherebbero la liberalizzazione del settore: è il cd. standard minimo di concorrenza sui mercati nazionali di servizi. L’Art. VIII par. 1 del GATS, nonostante consenta che ciascun Membro possa attribuire diritti esclusivi o di monopolio, obbliga il Membro stesso a garantire che i beneficiari non agiscano in modo incompatibile con il principio della npf e degli altri impegni assunti in seno al GATS. Il par. 2 impedisce al monopolista di abusare della sua posizione dominante nel mercato. Il successivo Art. IX del GATS riguarda tutti i comportamenti anticoncorrenziali diversi da quelli previsti ex Art. VIII del GATS;
- la liberalizzazione dei movimenti di capitali, previsto ex Art. XXVIII GATS, è una innovazione indispensabile per rendere effettivo tutto il sistema del GATS. In tale disposizione si precisa che all’applicazione degli obblighi generali sono soggette anche tutte le misure nazionali che riguardino i trasferimenti di capitali collegati ad attività di prestazione di servizi. Inoltre la combinazione di questa disposizione con l’Art. XI fa sorgere l’obbligo accessorio di rimuove le restrizioni ai trasferimenti di capitali e ai pagamenti internazionali riguardanti le transazioni relative a scambi di servizi oggetto di impegni specifici. Il secondo paragrafo collega tale obbligo con quelli derivanti dall’appartenenza al FMI, sancendo la prevalenza di questi ultimi.
Le norme contenute nel GATS sono concepite come una disciplina generale, applicabile, in linea di principio, a tutti gli scambi di servizi tra i Membri. Le peculiarità e le esigenze di alcuni sub-settori hanno reso necessaria la previsione di regolamentazione speciale mediante l’adozione di pacchetti di norme applicabili solo a determinati servizi. I Membri hanno deciso di riunire i servizi che presentavano delle interdipendenze in sub-settori autonomi da disciplinare con norme specifiche. Queste norme sono state poi raggruppate in Allegati al GATS.
Classe 1991. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Federico II con tesi di laurea in Diritto del Commercio Internazionale.
Consegue nel 2016 un Master in International Business.
Collabora con una società di consulenza per la quale si occupa della compliance e della governance dei processi di internazionalizzazione delle imprese e degli investimenti diretti esteri.
Svolge la pratica forense presso diversi studi legali che si occupano, tra l’altro, di diritto civile, commerciale e societario, sia nazionale sia internazionale.
Appassionato di mercati finanziari e finanza internazionale, con particolare riguardo ai contratti derivati.
La passione per l’orologeria lo ha portato a fondare con altri e gestire una startup che si occupa del settore.