martedì, Ottobre 8, 2024
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Gruppi bancari cooperativi, i poteri della società capogruppo e la disciplina dei patti parasociali

Ai sensi dell’art. 28 T.U.B., “Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata” e, così come le società cooperative ex artt. 2511 ss c.c., sono votate alla realizzazione dello scopo mutualistico.

Ciò che differenzia le banche di credito cooperativo dalle società cooperative, così come disciplinate dal codice civile, lo si ritrova in materia di “utili”.

Infatti, mentre per le società cooperative è fermamente vietata la divisione degli utili per i soci, consistendo il vantaggio in “altre utilità”, ossia quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta, per le BCC è, invece, prevista la possibilità per i soci di accedere alla divisione degli utili, sebbene in misura ridotta rispetto alle società che fanno dello scopo di lucro la loro ragione precipua.

Ai sensi dell’art. 37 T.U.B., infatti, Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità”.

Ciò premesso, in questa sede ci occuperemo di trattare la disciplina dei gruppi bancari cooperativi e dei poteri della società capogruppo.

Ai sensi dell’art. 37-bis del Testo Unico Bancario “Il gruppo bancario cooperativo è composto da: a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo”.

Va preliminarmente chiarito che per capogruppo, ai sensi dell’art. 61 T.U.B., si intende “la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un’altra banca italiana o da un’altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo”.

Alla banca capogruppo sono attribuiti i poteri di direzione e di coordinamento del gruppo.

I poteri della capogruppo pur nel pieno rispetto delle finalità mutualistiche comprendono

  • l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l’attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;
  • i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

Va tuttavia chiarito che alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano le norme del codice civile in materia di società controllanti e società controllate, così come previsto dagli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.

 Proprio in tema di partecipazioni, la disciplina bancaria da sempre tenta di coniugare due opposte esigenze.

Infatti, se da un lato si tenta di consentire il condizionamento da parte dei soci nella gestione bancaria, dall’altro lato ci si impegna affinché venga limitato il condizionamento dei soci che rivestono una posizione di rilievo, al fine ottemperare alla tutela del risparmio, nel pieno rispetto dell’art. 47 della carta costituzionale.

A tal proposito è doveroso portare l’attenzione alla disciplina dei patti parasociali, i quali sono tendenzialmente idonei a costituire strumento elusivo o evasivo degli interessi protetti dal legislatore; il risparmio su tutti.

In effetti, sebbene non nominati espressamente, i patti parasociali parrebbero richiamati all’interno dell’art. 23 T.U.B., (nozione di controllo), nella parte in cui, al comma 2, punto 1, si fa riferimento all’esistenza “di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori e del consiglio di sorveglianza ovvero disporre da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364 bis del codice civile”.

In conclusione, anche come testimonianza dell’importanza della disciplina dei patti parasociali in materia bancaria, vanno fatte alcune considerazioni sugli obblighi di comunicazione, così come disciplinati dall’art. 20 T.U.B..

Ai sensi della norma predetta, infatti, la Banca d’Italia stabilisce degli obblighi di comunicazioni sulle operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in altre banche.

In particolar modo, al comma 2 dell’art. 20 del Testo Unico bancario, si riferisce all’obbligo di comunicazione di ogni tipo di accordo, in qualsiasi forma stipulato, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla”.

Vien da sé, in definitiva, che sia doveroso ricomprendere nella disciplina in questione ogni qualsivoglia tipologia di accordo, ivi compresi i patti parasociali.

Dott. Arcangelo Zullo

Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell'economia. Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners. Amante del diritto connesso agli enti in tutte le sue declinazioni: dal civile al penale, dal commerciale all'amministrativo. Già collaboratore dell'area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell'area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica. Il suo grande sogno è di affermarsi nel carriera forense e fa della passione e della determinazione le sue armi migliori. Molto attivo in politica, che vede come il principale strumento per il miglioramento della società. e-mail: angelo.zullo92@gmail.com

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