I consorzi alla luce del decreto sblocca cantieri
Il Codice dei Contratti Pubblici[1]ha subito diverse modifiche a seguito dell’introduzione del c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”[2]. Quest’ultimo, nel caso oggetto di questa trattazione, è intervenuto sul Capo I rubricato “modalità comuni alle procedure di affidamento“, dettando, con i novellati articoli 47 e 48, una articolata disciplina sugli operatori economici ed in particolare, relativamente ai consorzi.
Il legislatore si è soffermato sui requisiti necessari affinché gli operatori economici de quo possano partecipare alle gare. L’innovazione normativa è dettata innanzitutto dall’abrogazione del secondo comma ivi previsto: infatti, secondo il novellato art. 47 non è più necessario che “Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.”. Assume, all’uopo, primaria importanza quanto in ultimo introdotto, ossia il dettato relativo alle attività dei consorzi stabili. Il nuovo secondo comma stabilisce che essi eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
Il legislatore, inoltre, ha introdotto un ulteriore comma 2-bis, mediante il quale ha stabilito che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati; infatti, in caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione di consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
Il legislatore, nel successivo articolo 48, ha abrogato una parte del primo comma, sostituendo i termini “lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara” con la dicitura “i lavori come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter”,facendo, dunque, riferimento ai cosiddetti “lavori di categoria scorporabile”, la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11.
All’art. 48 è stato poi introdotto il comma 7-bis, per il quale è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (ossia relativamente ai consorzi di cui sopra), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata. Inoltre, al comma 18, è stata soppressa la “possibilità” di recedere dal contratto con “l’obbligo” di farlo.
[1]Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
[2]Decreto Legge n. 32 del 2019.