venerdì, Luglio 26, 2024
Criminal & Compliance

Il principio di legalità nello Statuto della Corte Penale Internazionale. Un breve commento agli Articoli 22, 23 e 24

A cura di Edoardo Vittorio Lazzaro

Introduzione

La giurisdizione penale sul piano del diritto internazionale è estremamente più giovane del diritto penale nazionale[1]: si pensi che il primo processo per un crimine internazionale è stato celebrato solo alla fine del secondo conflitto mondiale, con l’instaurazione dei tribunali di Norimberga e Tokyo per i crimini commessi dai nazisti durante la guerra. Nei secoli precedenti, tuttavia, si rinviene un ulteriore precedente: il processo a Peter von Hagenbach, celebrato nel 1474 a seguito dell’occupazione di Breisach am Rein, in Germania. Il processo fu celebrato da parte di un tribunale ad hoc del Sacro Romano Impero e fu il primo (e per secoli l’unico) riconoscimento “internazionale” degli obblighi dei comandanti di agire legalmente.

Gli Statuti dei Tribunali internazionali penali per i crimini commessi in Jugoslavia (ICTY) e Rwanda (ICTR)[2] non disciplinavano in maniera organica ed approfondita i principi di diritto penale che i giudici sarebbero stati tenuti ad applicare e, al contrario, lasciavano a questi ultimi grande discrezionalità nella determinazione della responsabilità degli imputati, nella valutazione delle prove e nell’individuazione dei co-autori dei crimini previsti negli atti istitutivi delle due Corti. Lo Statuto di Roma[3] (di seguito anche solo lo ‘Statuto’), invece, risulta essere molto più rigoroso nella disciplina dei principi di diritto penale applicabili, dato che dedica un’intera sezione al tema e, di conseguenza, lascia molta meno libertà ai giudici nella selezione dei criteri per attribuire la responsabilità penale.

La parte terza dello Statuto, infatti, è intitolata ‘Principi generali di diritto penale’ e gli Articoli ivi contenuti guidano la Corte nell’apprezzamento e nella valutazione di vari elementi necessari all’emissione di una sentenza, come il concorso nel reato, l’elemento soggettivo dei crimini e la presenza o meno di cause di giustificazione. Si noti peraltro che è possibile rinvenire disposizioni attinenti in parte alla questione dei principi generali anche in altre parti dello Statuto: ad esempio, l’Articolo 66 disciplina la presunzione di innocenza.

Uno dei principi generali maggiormente diffusi nelle esperienze giuridiche nazionali è il principio di legalità, oggetto del presente contributo, che è disciplinato negli Articoli 22, 23 e 24 dello Statuto.        

I principi nullum crimen e nulla poena sine lege possono essere congiuntamente intesi come ‘nessuno può essere punito se non in forza di una norma che delinei una fattispecie incriminatrice preesistente e ad una pena stabilita prima della commissione del fatto’[4].

Questi brocardi costituiscono insieme il principio di legalità penale, che riveste una fondamentale importanza per ogni ordinamento giuridico: non fa eccezione il diritto internazionale e su questo piano essi sono incontestabilmente e da lungo considerati dei principi di diritto consuetudinario[5]. Essi, infatti, non erano espressamente previsti nel Trattato istitutivo del Tribunale di Norimberga, proprio perché già allora erano considerati principi di diritto consuetudinario e i giudici hanno concluso che sarebbe stato ingiusto non punire quelle condotte criminose per il solo fatto che erano state commesse prima dell’istituzione del Tribunale[6].
È interessante notare come questi principi, di preminente rilevanza nello Statuto di Roma, fossero assenti anche negli Statuti di ICTY e ICTR. Il fatto di aver creato l’organo giudicante dopo la commissione dei fatti, d’altronde, non è stato considerato in contrasto con i principi in esame poiché si è sostenuto che i Tribunali abbiano applicato regole di diritto internazionale umanitario, che appartengono al diritto consuetudinario, consolidato ben prima degli anni ‘90[7].

 

L’Articolo 22: nullum crimen sine lege

Il principio nullum crimen sine lege è stato codificato, dopo il secondo conflitto mondiale, in molti trattati internazionali, tra cui l’Articolo 11(2) delle Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e l’Articolo 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici[8].

Nonostante tali codificazioni, è rimasto sempre un principio generale, indeterminato e cristallizzato in poche righe. Così è anche nello Statuto di Roma, che statuisce all’Articolo 22:

  1. Una persona è penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte.
  2. La definizione dei crimini è interpretata tassativamente e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un’inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna.
  3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto.

Analizzando l’Articolo 22 si nota subito che i tre paragrafi contengono due delle accezioni più rilevanti del principio nullum crimen.

Il primo paragrafo, infatti, sancisce il principio di irretroattività, secondo il quale una condotta può essere considerata contraria alle norme imperative solo se era vietata già al momento in cui è stata posta in essere. Pertanto, nei casi in cui la condotta[9] criminosa non era prevista al momento della commissione del fatto, l’Articolo 22(1) prescrive che la persona non possa essere sottoposta al processo dinanzi alla Corte. Si noti altresì che la responsabilità penale dell’autore del crimine deriva direttamente dal diritto internazionale: ciò comporta che, al fine di soddisfare il principio di nullum crimen, la condotta non debba costituire una fattispecie incriminatrice anche nel diritto nazionale dello Stato di appartenenza del soggetto o dello Stato sul cui territorio è stato commesso il fatto.

Un problema per l’applicazione dell’Articolo 22 potrebbe porsi in relazione al rinvio (o «referral») ai sensi dell’Articolo 13(b), e dalle dichiarazioni ad hoc ai sensi dell’Articolo 12(3) dello Statuto. Il primo consente al Consiglio di Sicurezza di inviare alla Corte penale internazionale la segnalazione di una situazione rilevante e, a seguito del referral, la Corte è tenuta ad avviare un’indagine. Sulla base di questa tipologia di referral, la Corte può attivare la propria giurisdizione anche nei casi in cui non vengano rispettate le condizioni inerenti alla giurisdizione territoriale o personale[10]. Tramite una dichiarazione ad hoc ai sensi dell’Articolo 12(3) dello Statuto, invece, uno Stato accetta la giurisdizione della Corte Penale Internazionale in maniera limitata, cioè solo per un certo periodo o su una certa situazione.

Già durante la Conferenza di Roma del 1998 si è sostenuto che in queste due ipotesi, la Corte avrebbe il potere di esercitare la propria giurisdizione anche in deroga alle disposizioni dello Statuto, tra cui rientra anche il principio di legalità penale. I sostenitori di questa tesi hanno affermato che l’evenienza di una disapplicazione del principio di legalità è stata contemplata ed accettata in sede di redazione dello Statuto dagli Stati che hanno partecipato alla Conferenza[11].

La questione è stata parzialmente risolta dalla giurisprudenza della Corte penale internazionale. Quando la Corte deve confrontarsi con una situazione relativa ad uno Stato Parte, in primo luogo valuta se un certo comportamento fosse vietato dallo Statuto al momento della commissione. Nel caso di Stati non Parte, invece, dovrà individuare la responsabilità penale in base al diritto internazionale consuetudinario, poiché la condotta – essendo stata posta in essere prima dell’eventuale adesione allo Statuto o della dichiarazione ad hoc –, non era in contrasto con lo Statuto, dato che quest’ultimo in quel momento non era vincolante per lo Stato non Parte[12]. La questione rimane aperta e non constano precedenti nei quali essa è stata approfondita dalla Corte nei casi in cui avrebbe potuto – e forse dovuto – esserlo.

In conclusione, è interessante indicare il rapporto che intercorre tra l’Articolo 22 e l’Articolo 11(1), che ne costituisce un antecedente logico. Quest’ultimo statuisce che «la Corte ha competenza solo sui crimini di sua competenza, commessi dopo l’entrata in vigore del presente Statuto». Pertanto, per determinare se un soggetto sia penalmente responsabile, si deve prima stabilire se la Corte, al momento della commissione del fatto, potesse esercitare in concreto la propria giurisdizione, declinata nei suoi quattro criteri: materia, temporalità, territorialità e personalità attiva.

Il secondo paragrafo dell’Articolo 22 impone che la definizione dei core crimes – e solo di quelli – debba essere costruita in maniera restrittiva: i giudici, dunque, hanno libertà di interpretazione in relazione a tutte le norme dello Statuto, ad eccezione delle fattispecie incriminatrici di cui agli Articoli 6-8bis. Parte della dottrina ritiene che l’Articolo 22(2) vada applicato anche alle norme che abbiano un impatto diretto sugli Articoli 6-8bis[13].

Il paragrafo sancisce il divieto di analogia, caposaldo del diritto penale ed espressione del principio di tassatività. Il divieto in esame preclude la possibilità di utilizzare l’interpretazione analogica come base per imporre la responsabilità penale sulla base di elementi simili tra una fattispecie incriminatrice e un fatto che presenti differenze tali da renderlo un crimine sostanzialmente nuovo. Come precipitato, i giudici non possono ideare nuove fattispecie incriminatrici prendendo elementi da quelle esistenti o combinando più fattispecie, poiché la creazione di nuovi crimini è di esclusiva competenza dell’Assemblea degli Stati Parte[14].   
 Non è invece vietata l’interpretazione estensiva[15], cioè quel caso in cui la norma non sia applicata a casi simili o materie analoghe ma, al contrario, venga applicata nell’orizzonte del proprio tenore letterale.

 L’Articolo in esame contiene infine il principio del favor rei: qualora all’esito del percorso ermeneutico una norma generi un’incertezza applicativa, è opportuno seguire l’interpretazione che rechi un maggior vantaggio o un minor danno per l’accusato[16]. Anche questo paragrafo è da ritenersi applicabile solo agli Articoli che definiscono i core crimes[17].

L’Articolo 22(3), infine, non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto. Questo paragrafo specifica che, mentre il principio nullum crimen è di diritto internazionale generale, gli effetti della sua particolare incarnazione in questo Articolo sono limitati allo Statuto[18].

 

L’Articolo 23: nulla poena sine lege

Il secondo Articolo trattato, l’Articolo 23, è strettamente connesso con il precedente e contiene il principio nulla poena sine lege, il quale costituisce un’altra declinazione del principio di legalità penale. Anche questo principio è stato codificato sia nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che nell’ICCPR, agli stessi Articoli del principio nullum crimen.

L’Articolo 23 dello Statuto dispone che «una persona che è stata condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità alle disposizioni del presente Statuto». In forza di questo Articolo, nessuna pena deve essere comminata se non in forza di quanto previsto dalle norme dello Statuto.

Il principio nulla poena è meno rigido del nullum crimen: ad esempio l’elemento della certezza del diritto è assente nel principio nulla poena. Ciò va inteso nel senso che, sebbene il principio in astratto sia di diritto consuetudinario, la pena può essere determinata in maniera libera nei vari trattati: le norme sui diritti umani, infatti sono relativamente generiche riguardo alla determinazione precisa delle pene e non escludono nemmeno l’applicazione della pena di morte[19]. Questa incertezza è confermata anche dal diritto consuetudinario dei crimini di guerra, nell’ambito del quale è stabilito che le pene possono includere la morte o una punizione minore che un tribunale potrebbe ritenere appropriata[20].

Pertanto, se un soggetto deve essere posto in condizione di sapere che una certa condotta porterà all’imputazione secondo il principio nullum crimen, lo stesso non deve necessariamente conoscere in anticipo e con esattezza in quale pena incorrerà per quel crimine e il quantum della stessa, ma solo che a una certa condotta corrisponde una pena commisurata e senz’altro grave. Dato che i core crimes costituiscono una grave violazione al diritto internazionale umanitario, non si può dunque configurare una violazione del principio nulla poena per il fatto che non venga indicata con precisione la pena per ogni crimine. Quest’ultimo concetto è stato stabilito con forza in più pronunce dell’ICTY[21], mentre non vi sono precedenti in termini in seno alla Corte penale internazionale[22].

L’Articolo 23, letto in combinato disposto con gli Articoli 77-80, funge da limite alla discrezionalità della Corte Penale Internazionale, che non può applicare sanzioni non contemplate dallo Statuto[23] o dalle Regole di Procedura e di Prova[24]. Esso impedisce inoltre agli Stati Parte di imporre pene aggiuntive a coloro che sono già stati condannati dalla Corte[25].

 

L’Articolo 24: irretroattività ratione personae

L’Articolo 24 contiene un’altra declinazione del principio di legalità e completa gli Articoli precedenti. L’Articolo 24(1) stabilisce che «nessuno è penalmente responsabile in forza del presente Statuto per un comportamento precedente all’entrata in vigore dello Statuto».

Bisogna tuttavia fare una precisazione: con «entrata in vigore» non si intende che la Corte possa indagare su tutti i crimini commessi dopo il 1° luglio 2002, ma che la Corte possa giudicare solo quelle condotte, commissive od omissive, perpetrate da un soggetto o sul territorio di uno Stato con riferimento al quale la Corte possa già esercitare la propria giurisdizione[26]. Alla Corte è precluso di esercitare la propria giurisdizione per crimini commessi prima di tale momento, salvo che venga presentata una dichiarazione ai sensi dell’Articolo 12(3): quest’ultima consente alla Corte di esercitare la propria giurisdizione a partire dalla data indicata nella dichiarazione, anche se la data è precedente all’adesione allo Statuto da parte dello Stato proponente[27], ma mai per condotte poste in essere ed esauritesi prima del 1° luglio 2002.

Alcuni crimini, tuttavia, per la loro costruzione giuridica, si prestano ad una commissione prolungata nel tempo. Si tratta dei ‘crimini permanenti’, cioè la cui consumazione non è istantanea ma perdura nel tempo. Diverse criticità in relazione a questa categoria emersero già durante le discussioni della Conferenza di Roma del 1998[28].

La maggior parte dei processi incardinati in seno alla Corte non riguarda crimini permanenti iniziati prima del 1° luglio 2002, ma in alcuni casi la Corte ha avuto l’occasione di pronunciarsi su tale categoria.

In particolare, la Corte Penale Internazionale ha fatto riferimento ad un crimine permanente per la prima volta nel caso Lubanga[29], riguardante l’arruolamento di bambini-soldato: la Camera Preliminare ritenne che il crimine dovesse considerarsi ancora in corso al momento dell’entrata in vigore dello Statuto per la Repubblica Democratica del Congo qualora un bambino non ancora quindicenne fosse rimasto membro di un gruppo armato dopo il 1° luglio 2002[30]. Dato che nel caso Lubanga la violazione persisteva e il fatto tipico integrante la condotta continuava a sussistere anche dopo il 1° luglio 2002, la Corte ha potuto attivarsi senza violare il principio di irretroattività[31].

Più di recente, nel caso Ongwen[32], la Trial Chamber IX ha condannato l’imputato per alcuni crimini – tra cui la schiavitù sessuale (Articolo 7(1)(k) dello Statuto – iniziati prima del 1° luglio 2002 e continuati anche nel periodo successivo. Non tutti i crimini contestati sono permanenti, ma questo precedente, coerente con gli approcci degli organismi per i diritti umani[33], suggerisce che l’articolo 24(1) consente alla Corte di procedere contro alcuni crimini continuati nel periodo successivo all’entrata in vigore.

Il secondo paragrafo dell’Articolo 24 completa quanto disposto dagli Articoli 22 e 23 in tema di applicazione della legge più favorevole al reo, e riprende quanto disposto dall’Articolo 15(1) ICCPR. L’Articolo 24(2) infatti statuisce che «se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva, alla persona che è oggetto d’inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà applicato il diritto più favorevole». Ciò comporta che se durante il giudizio interviene una modifica della disciplina in senso più favorevoli all’imputato, questa deve essere applicata, poiché il giudizio sulla condotta perpetrata è divenuto mero severo[34]. Qualora, invece, vi sia una reformatio in peius, all’imputato si applicherà la norma vigente al momento della commissione del crimine.           

La norma di cui all’Articolo 24(2) può essere invocata in ogni grado del giudizio, anche durante il grado di appello, dato che fa riferimento ad una «sentenza definitiva», il quale spesso coincide con la sentenza d’appello e poiché l’Articolo prende in considerazione anche una persona già condannata in primo grado.
Con il termine «diritto», infine, si fa riferimento sia allo Statuto di Roma, ma anche alle Regole di Procedura e di Prova, agli Elementi dei Crimini, nonché agli altri trattati internazionali, che possono rientrare nella cognizione della Corte tramite l’Articolo 21(1)(b) dello Statuto.

 

Conclusione

Il principio di legalità, per come delineato nello Statuto, consente di ottenere un buon equilibrio tra repressione e garanzia dei diritti dell’accusato.

Questa breve analisi, tuttavia, mostra che sono necessari ulteriori interventi affinché si possa sviluppare un sistema di regole sufficientemente concreto, efficace e che possa coinvolgere tutti gli aspetti della tutela giurisdizionale.

A causa del breve periodo di attività della Corte Penale Internazionale, vi è una penuria di pronunce sulla chiara definizione di alcuni importanti concetti afferenti al principio di legalità, e ciò rende l’azione della Corte ancora in parte incerta. Sarebbe auspicabile che la giurisprudenza della Corte dedicasse maggiore spazio e sfruttasse ogni occasione possibile per svolgere una attenta disamina delle mille sfaccettature del principio di legalità.

[1] Amplius v. G. Claerr-Stamm, Pierre de Hagenbach: le destin tragique d’un chevalier sundgauvien au service de Charles le Téméraire, Société d’histoire du Sundgau, 2004; E. Greppi, The evolution of individual criminal responsibility under international law, International Committee of the Red Cross n. 835, 1999, p. 531-553.

[2] Istituiti rispettivamente con UN Doc. S/RES/827 e S/RES/955. Lo Statuto dell’ICTY è disponibile qui: https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf. Lo Statuto dell’ICTR è disponibile qui: https://unictr.irmct.org/sites/ unictr.org/files/legal-library/100131_Statute_en_fr_0.pdf.

[3] UN Doc. A/CONF.183/9, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 luglio 1998, disponibile qui: https:// www.icc-cpi.int/resource-library/ Documents/RS-Eng.pdf. Nella redazione di quest’opera si è scelto di utilizzare la traduzione italiana reperibile su http://www.cirpac.it/pdf/testi/Statuto%20di%20Roma%20della%20Corte%20Penale%20Internazionale.pdf.

[4] cfr. W. Schabas, An introduction to the international criminal court, Cambridge University Press, 2011, p. 73.

[5] v. J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, ICRC, Cambridge University Press, Rule 101, The Principle of Legality, p. 371.

[6] S. Lamb, Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege in International Criminal Law, in A. Cassese, P. Gaeta, J.R.W.D. Jones (a cura di), The Rome Statute of the International Criminal Court, Oxford University Press, 2002, pp. 735.

[7] Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993), UN Doc. S/25704 (3 May 1993), par. 34. Disponibile qui:: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n93/248/35/pdf/n9324835.pdf?token=7rOiHnrEwHcokDfyy3&fe=true.

[8] International Covenant on Civil and Political Rights (di seguito ‘ICCPR’), adottato dalla Risoluzione 2200A (XXI) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976 dopo la sua trentacinquesima ratifica o adesione. L’ICCPR è disponibile qui: ccpr.pdf (ohchttps://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdfhr.org).

[9] Il termine «conduct» può consistere tanto in un’azione quanto in un’omissione. v. B. Broomhall, Article 22, in O. Triffterer, K. Ambos(a cura di), The Rome Statute of the International Criminal Court, 3rd ed., C.H. Beck/Hart/ Nomos, 2016, pp. 959.

[10] L’Articolo 12(2) dello Statuto prevede due modelli di giurisdizione della Corte Penale Internazionale: essa si può attivare sullo Stato «[…] nel cui territorio hanno avuto luogo l’atto o l’omissione in oggetto o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile; b) […] del quale la persona accusata ha la cittadinanza.».

[11] United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Roma, 15 giugno – 17 luglio 1998, Official Records, Volume II, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole, UN Doc. A/CONF.183/13 (Vol. 11), p. 132, par. 17.

[12] ICC, Prosecutor v. Al Bashir, ICC-02/05-01/09-3, Decision on the Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 marzo 2009.

[13] W. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford University Press, 2010, p. 410.

[14] Questa operazione di nomopoiesi giurisprudenziale era stata invece ampiamente posta in essere dall’ICTY. v. Triffterer-Ambos, The Rome Statute, cit., p. 961.

[15] Ibid.

[16] Tale principio è stato confermato anche nel caso Prosecutor v. Omar Al Bashir, ICC-02/05-01/09-3, Decision on the Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 marzo 2009, par. 156.

[17] Triffterer-Ambos, The Rome Statute, cit., p. 962.

[18] Ibid.

[19] v. ad es. Articolo 6(2) ICCPR: «Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi […]»; Articolo 2(1) C.E.D.U.: «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena».

[20] W. Schabas, K. Ambos, Article 23, in Triffterer-Ambos, The Rome Statute, cit., p. 968.

[21] ICTY, Prosecutor v. Blaskić, IT-95-14-A, Judgment, Appeals Chamber, 29 luglio 2004, par. 681; Prosecutor v. Kunarać et al., IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Judgment, Appeals Chamber, 12 giugno 2002, par. 372.

[22] Nel caso Lubanga, la Corte menziona l’Articolo 23 ma non lo elabora in alcun modo. v. ICC, Prosecutor v. Lubanga, ICC-01/04-01/06-2901, Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, 10 luglio 2012, par. 18.

[23] Lo Statuto (Articolo 77) prevede come pene applicabili la reclusione fino a un massimo di 30 anni, l’ergastolo, la multa e la confisca dei beni che hanno costituito prezzo, prodotto o profitto del reato.

[24] ICC, Rules of Procedure and Evidence, 2019, ICC-ASP/1/3 e Corr.1, parte II.A, disponibile qui: https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/ RulesProcedureEvidenceEng.pdf.

[25] Triffterer-Ambos, The Rome Statute, cit., p. 970.

[26] Rileva a tal fine l’Articolo 126(2) dello Statuto, il quale stabilisce che lo Statuto si applichi dal primo giorno del mese successivo al 60° giorno successivo al suo deposito.

[27] ad es. la Palestina ha aderito allo Statuto il 2 gennaio 2015, e lo Statuto si applica dal 1° aprile 2015, ma la Palestina ha anche depositato una dichiarazione ad hoc che consente alla Corte di indagare sui crimini commessi a partire dal 13 giugno 2014.

[28] R. Rastan, M.E. Badar, Article 11, Triffterer-Ambos, The Rome Statute, cit., p. 662-670.

[29] ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-803-tEN, Decision on the confirmation of charges, 29 gennaio 2007, par. 248.

[30] v. Articoli 8(2)(e)(vii) e (xxvi) Elementi dei Crimini.

[31] L’unica eccezione alla disciplina dei crimini permanenti è prevista dalla nota 24 degli Elementi dei Crimini per il crimine di sparizioni forzate, ma dato che questa è un’eccezione puntuale introdotta forse per favorire l’adesione da parte degli Stati dell’America del Sud, per tutti gli altri crimini permanenti la questione è risolta prescrivendo che la condotta debba continuare ad essere commessa dopo il 1° luglio 2002.

[32] ICC, Prosecutor v. Ongwen, Trial Judgment, ICC-02/04-01/15-1762-Red, 4 febbraio 2021 (v. in particolare i crimini commessi nei confronti delle persone offese P-0099 and P-0101).

[33] ECtHR, Rohlena v. Czech Republic, Grand Chamber, Judgment, 59552/08, 27 gennaio 2015, parr. 57–64.

[34] R.C. Pangalangan, Article 24, in Triffterer-Ambos, The Rome Statute, cit., p. 977.

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