venerdì, Aprile 26, 2024
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Il rating di impresa

Diverso dal rating di legalità[1], nell’ambito della contrattualistica pubblica, il d.lgs. 50/2016 all’art. 83, comma 10, ha previsto un altro tipo di rating: il rating di impresa.

Questo strumento è un nuovo indice di misurazione della reputazione dei soggetti – nel caso di specie le imprese – che entrano in trattativa con la pubblica amministrazione; lo scopo è associare ad ogni posizione una serie di premi, stimolando in tal modo gli operatori economici a tenere determinati comportamenti efficienti nella fase di esecuzione del contratto.

La ratio del rating di impresa, pertanto, è quella di promuovere l’efficienza nel nostro ordinamento e di far sì che le imprese siano le prime ad assicurare il rapporto di fiducia con la stazione appaltante.

Il rating, dunque, rappresenta uno strumento la cui finalità è quella di instaurare un sistema di filtraggio delle imprese volto a garantire la sicurezza nel mercato, tenendo conto, nella fase di aggiudicazione, non solo dei requisiti economici validi e conformi all’oggetto del contratto, ma anche della “reputazione” dell’impresa, in base ai precedenti appalti eseguiti. Infatti, l’esigenza della pubblica amministrazione di dare peso anche agli esiti delle prestazioni precedenti degli operatori economici nella fase di stipulazione dei contratti e/o accordi con gli stessi, deriva dai comportamenti opportunistici di quest’ultimi, i quali – il più delle volte – ottenuto l’appalto non hanno alcun incentivo ad eseguirlo in maniere efficiente[2].

È necessario sottolineare che i requisiti reputazionali – oggetto del rating – tengono conto dei comportamenti tenuti in precedenza e sono considerati diversi rispetto ai requisiti tecnici, organizzativi e finanziari delle imprese, senza i quali queste non potrebbero nemmeno accedere alle gare.
Il fondamento legislativo è rinvenibile nell’art. 83, comma 10, d.lgs. 50/2016[3], modificato dal d.lgs. 56/2017 il quale, recependo le indicazioni fornite dall’ANAC nell’atto di segnalazione n. 2 dell’1 febbraio 2017[4], ha modificato parte della disciplina del rating.

Tuttavia il processo di codificazione non può considerarsi ancora terminato, infatti l’organo deputato a individuare e valutare i requisiti qualificanti il rating è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (cd. ANAC), che dovrà emanare delle Linee Guida recanti “Istituzione del rating di impresa e delle relative premialità”, la quale nel frattempo ha pubblicato dall’11 maggio 2018 un documento di consultazione per le imprese e gli stakeholders.

Perché richiedere il rilascio della certificazione del rating di impresa?

Ottenere un alto punteggio del rating, e dunque conseguire la certificazione, permette alle imprese di conquistare determinati premi di vario genere. Questi possono essere riassunti in pochi punti:

  • Avere punteggi elevati nella valutazione dell’offerta presentata in gara;
  • Essere strumento di qualificazione negli appalti di lavori, servizi e forniture sotto i 150 mila euro;
  • Determinare l’incremento convenzionale premiante ai fini dell’attestazione SOA;
  • Ottenere uno sconto sulle garanzie richieste in gara;
  • Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Quali sono i requisiti reputazionali? Come vengono calcolati?[5]

Come abbiamo già anticipato, l’ANAC è l’organo competente a individuare e valutare i requisiti qualificanti.
Il rating di impresa, dunque, è basato su un punteggio massimo pari a 100, dato dalla seguente formula:

  1. il 60% considerando i requisiti relativi alla valutazione della performance dell’esecutore;
  2. il 40% considerando i requisiti di carattere generale, che impattano sulla valutazione complessiva dell’operatore economico non necessariamente esecutore del contratto;

In particolare, il 60% dei 100 punti del punteggio è attribuito tenendo conto:

1.del rispetto dei tempi e costi di esecuzione degli appalti (25 punti ciascuno);
2. dell’assenza di contestazioni sulla qualità delle attività eseguite (10 punti);
3. della mancanza di contestazioni sulle misure di sicurezza (10 punti);
4. della gestione dei documenti (3 punti), della corretta gestione del personale e dei rapporti con subappaltatori (6 punti ciascuno) e con la Stazione Appaltante (4 punti);

Il restante 40% dei 100 punti del punteggio, invece, è distribuito tenendo conto:
1. del comportamento in gara (25 punti);
2. degli anni di attività sul mercato senza penalizzazioni (1 punto all’anno per un massimo di 15 punti);

Circa i requisiti penalizzanti, invece, nel caso si verifichino i seguenti episodi si avrà una decurtazione rispetto al punteggio massimo di 25 punti:
a. la mancata adesione al soccorso istruttorio (2 punti);
b. inadempimento in relazione alla denuncia obbligatoria delle richieste estorsive o corruttive (da 3 a 5 punti);
c. esito del contenzioso in fase di gara o di esecuzione (5 punti);
d. risoluzione contrattuale per inadempimento (5 punti);
e. escussione della cauzione per mancata sottoscrizione del contratto o per false dichiarazioni (5 punti);
f. attivazione della polizza decennale (da 3 a 5 punti);

Per quanto riguarda le modalità di richiesta, questa viene fatta esclusivamente su istanza di parte dall’operatore economico nei confronti della stazione appaltante. Dunque, la richiesta per il rilascio del rating è facoltativa e non obbligatoria.

La stazione appaltante è chiamata a valutare la performance passata dell’impresa esecutrice e a rilasciare le informazioni necessarie per il calcolo del rating di impresa, presentando la relativa richiesta all’ANAC. Quest’ultima verificherà la completezza della documentazione presentata, e qualora fosse incompleta o falsa non solo il rating non verrà rilasciato, ma l’operatore economico sarà soggetto alle conseguenze penali e amministrative previste dalla normativa vigente.

In conclusione, riflettendo sul quadro in breve delineato, ci si augura infatti che, una volta adottate le Linee guida dell’Autorità, le imprese si adoperino quanto prima a richiedere questo meccanismo del rating al fine di diventare promotrici della lotta alla criminalità, alla corruzione e alla concorrenza sleale che da tempo colpisce il settore degli appalti pubblici.

[1] Sull’argomento si veda Cardone M., Il rating di legalità, in iusinitinere.it

[2] Gavazzi G., Rating di legalità e rating di impresa nella disciplina dei contratti pubblici, in Rivista trimestrale degli appalti, 2017.

[3] Art. 83, comma 10, d.lgs. 50/2016: “È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa”. (disposizione modificata dal d.lgs. 56 del 2017)

[4] ANAC, Atto di segnalazione n. 2 del 1 febbraio 2017, recante la Proposta di modifica degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, p. 5.

[5] Documento di consultazione sulle Linee Guida ANAC, recanti “Istituzione del rating di impresa e delle relative premialità”, 11 maggio 2018

Martina Cardone

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli Federico II, con il massimo dei voti. Ha conseguito un Master di II livello in Management and policies of Public Administration presso l’Università Luiss Guido Carli. Ad oggi è dottoranda di ricerca in diritto e impresa, presso la Luiss.

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