giovedì, Dicembre 12, 2024
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Il rischio e il premio nel contratto di assicurazione

Il rischio viene generalmente definito come la probabilità che un evento futuro ed incerto si realizzi comportando conseguenze economiche negative che si riflettono nella sfera giuridica del soggetto assicurato.

Sono sorti dubbi circa la natura giuridica di questo elemento : se sia da individuare nella causa del contratto, nell’oggetto o nei presupposti. Ad ogni modo, prevale la tesi che considera il rischio l’elemento essenziale tout court del contratto di assicurazione[1].

Esso è la causa del contratto, integra l’oggetto del contratto (ossia le obbligazioni delle parti) e si ritrova tra i presupposti strutturali e funzionali.

Data la sua natura di elemento essenziale, occorre che sia “possibile”, cioè realizzabile, ed effettivamente esistente, altrimenti, creato artificialmente dalle parti, darebbe luogo ad una scommessa.

Ed ancora, il rischio presuppone due requisiti essenziali : l’incertezza e il fatto.

L’incertezza del verificarsi del sinistro, nell’assicurazione contro i danni, o dell’evento, nell’assicurazione sulla vita, dev’essere assoluta ed oggettiva e può riguardare tanto l’andell’avveramento del sinistro/evento tanto il quando.

Inoltre, presupposto del rischio è il fatto umano o naturale da cui dipende. Questo fatto può tanto rimanere allo stato attuale quanto tradursi in atto e dar luogo all’obbligazione dell’assicuratore del pagamento dell’indennizzo.

Ciò significa che il danno da risarcire non dipende solo da una condotta colposa o dolosa dell’uomo ma anche da un fatto naturale, da caso fortuito o da forza maggiore.

In più, nell’assicurazione contro i danni è necessario che il rischio sia anche lesivo dell’interesse dell’assicurato perché soltanto arrecando un pregiudizio viene ad estrinsecarsi la funzione indennitaria tipica del contratto.

A ragione del carattere essenziale del rischio interviene anche l’art. 1895 c.c., il quale sancisce la nullità del contratto quando il rischio è inesistente o è cessato prima della stipula del contratto. In questi casi le obbligazioni eventualmente eseguite sono sine causa e pertanto vanno restituite.

Diverso è il caso della cessazione del rischio dopo la stipula del contratto[2] e qui occorre distinguere :

  • Se la cessazione è avvenuta dopo la stipula del contratto ma prima che questo abbia prodotto i suoi effetti, il premio versato va restituito e l’assicuratore ottiene la rifusione delle spese;
  • Se la cessazione è avvenuta anche dopo che il contratto abbia prodotto i suoi effetti, l’assicuratore ha diritto all’intero premio, senza alcuna riduzione, fin quando interviene la comunicazione da parte dell’assicurato con cui viene a conoscenza della causa di cessazione del rischio.

Un’ulteriore peculiarità del rischio è che da esso dipendono le prestazioni dell’assicurato e dell’assicuratore. In particolar modo il pagamento del premio è strettamente connesso al rischio e varia a seconda dell’aumento o della diminuzione dell’entità del rischio, ovvero del grado di probabilità di verificazione dell’evento temuto.

Quando questa probabilità si riduce, si assiste alla diminuzione del rischio. Occorre però che la riduzione sia stabile, duratura e tale che se fosse stata conosciuta al momento della stipula del contratto avrebbe dato luogo a pattuizioni diverse o non avrebbe comportato la stipula del contratto. Così, se l’assicuratore decide di recedere dal contratto, deve darne comunicazione in forma libera entro due mesi decorrenti dall’avvenuta conoscenza della causa di diminuzione del rischio. Altrimenti, se intende proseguire il contratto, è tenuto a pretendere una diminuzione del premio corrispondente alla diminuzione dell’entità del rischio.

Parzialmente diversa è la fattispecie dell’aggravamento del rischio che ricorre non solo quando aumenta la possibilità di verificazione dell’evento temuto ma anche quando aumenta il grado di pericolosità del danno. Anche in questo caso occorre che la causa di aggravamento sia stabile, duratura, rilevante, ma, soprattutto, deve derivare da un fatto non previsto e non prevedibile al momento della stipula del contratto[3].

In questo caso l’assicuratore potrà recedere dal contratto entro un mese dalla comunicazione pervenutagli. La dichiarazione di recesso dev’essere effettuata in forma scritta e produrrà i suoi effetti dopo 15 giorni se, avendo l’assicuratore conosciuto la causa di aggravamento del rischio al momento della stipula, avrebbe contratto a condizioni diverse, ovvero immediatamente se, avendola conosciuta al momento della stipula, non avrebbe concluso il contratto.

Differentemente dall’ipotesi della diminuzione del rischio, in questo caso, se l’assicuratore intende proseguire non potrà pretendere il pagamento di un premio maggiore e questo perché nel contratto di assicurazione ci si muove in un’ottica di favor nei confronti dell’assicurato.Chiedergli in corso di eventi un aumento dell’importo del premio sarebbe per lui peggiorativo.

Il premio, inoltre,è dotato di caratteristiche atte a distinguerlo da qualsiasi altra prestazione pecuniaria :

  1. Deve essere pagato in via anticipata poiché l’assicuratore deve poter disporre di una massa di capitali idonea a far fronte all’indennizzo[4];
  2. Deve essere indivisibile e cioè versato per intero, per l’intero periodo di assicurazione in corso[5];
  3. Deve essere strettamente connesso al rischio.

[1]  POTHIER, Trattato del contratto di assicurazione. e in Opere Vol. II. In giurisprudenza si richiama, da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12832 del 06/06/2014 che ribadisce, sia pure con riferimento ai contratti di assicurazione stipulati dalla SACE ai sensi della legge 24 maggio 1977 n. 227, che gli stessi sono soggetti alla disciplina dei contratti assicurativi così “che l’esistenza del rischio è elemento essenziale del contratto, altrimenti nullo ex art. 1895 cod. civ., restando invece del tutto irrilevante la finalità perseguita dal legislatore attraverso la predetta legge, perchè, qualunque essa sia, trova attuazione mediante lo strumento di diritto privato disciplinato dagli artt. 1882 e seguenti cod. civ.”

[2]  SCALFI, Il contratto di assicurazione.

[3] RECCHIONI, Le difformità tra il rischio reale ed il rischio rappresentato nel contratto assicurativo –  L’aggravamento del rischio.

[4] ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni. L’impresa di assicurazione, Il contratto di assicurazione in generale.

[5] Sull’indivisibilità del premio, cfr. GHIONDA, Il principio della indivisibilità del premio del contratto di assicurazione.Diverso è il discorso circa il frazionamento del premio, si tratta della facoltà dell’assicurato di chiedere il frazionamento del premio nel senso che il premio annuale anziché essere pagato in un’unica soluzione è suddiviso in quadrimestri, trimestri, semestri e così via dicendo. L’aspetto più importante del frazionamento del premio è che esso implica la corresponsione di un’ulteriore somma a titolo di interessi.

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