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Il Tar Catanzaro si pronuncia sull’annullamento in autotutela della prova preselettiva di un concorso pubblico

Le eventuali prove preselettive seppur siano fase preliminare allo svolgimento del concorso devono essere improntate ai canoni di trasparenza ed imparzialità.

Di recente il Tar Catanzaro sez. II, 5/11/2018, n. 1872 ha chiarito che le prove preselettive – che hanno luogo preliminarmente allo svolgimento del concorso – non rientrano stricto sensu tra le prove concorsuali, precisando altresì che ciò non esonera la prova preselettiva dai principi di anonimato dei concorrenti ed imparzialità dell’azione amministrativa.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar ha precisato che la somministrazione di quiz a risposta multipla si inserisce nella complessiva selezione pubblica allo scopo di ridurre il numero dei concorrenti che parteciperanno alle successive prove concorsuali. Si precisa che la preselezione, al pari delle prove concorsuali, costituisce attuazione dei canoni di imparzialità ex art. 97, comma 2 Cost., del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, ex art. 97, comma 4 Cost., del principio della condizione di eguaglianza di tutti i cittadini di accesso agli uffici ed alle cariche elettive, sancito dall’art. 51, comma 1, Cost. oltre che dall’art. 3 della Cost. In tal contesto si evidenzia che il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblichi impieghi” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che “il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione […]”.

Il Regolamento sopra menzionato dedica un’apposita disposizione di legge alla regolamentazione delle prove preselettive. Infatti, l’art. 7 comma 2 bis prevede espressamente “le prove possono essere precedute da forme di preselezione. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti di selezione”.

Nel caso di specie il ricorso era stato proposto da una serie di ricorrenti contro l’Azienda Ospedaliera Pugliese “Ciaccio” per l’annullamento, previa sospensione, della Delibera del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera attraverso cui venivano annullate le procedure preselettive dei concorsi pubblici di Operatore Professionale Collaboratore – Infermiere Operatore Socio Sanitario. In tale contesto, i ricorrenti si dolevano innanzi all’adito Tar di aver partecipato con esito positivo alle prove preselettive, affidate ad un operatore esterno. A seguito poi di alcune denunce che svelavano delle irregolarità nello svolgimento di dette prove, compiute tramite la stampa locale, il Dirigente generale dell’Azienda Ospedaliera adottava un provvedimento di sospensione dell’efficacia delle procedure preselettive.

In seguito poi la p.a. decideva di invalidare le prove preselettive adottando, in autotutela, la delibera finalizzata a rendere nulla la stessa. I ricorrenti adivano il Tar al fine di sentir dichiarare la violazione degli artt. 7 ed 8 l. 241/1990. Nel corso del giudizio intervenivano altri concorrenti – con atto di intervento ad adiuvandum ai sensi dell’art. 28 c.p.a – i quali deducevano di essere controinteressati pretermessi, non essendo risultati idonei alla preselettiva, presentando impugnazione incidentale attraverso cui chiedevano la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato a causa dell’omessa motivazione dell’annullamento delle procedure preselettive. Su tale punto il Tar rilevava che questi non fossero portatori di un “interesse giuridico accessorio e subordinato rispetto a quello dei ricorrenti principali [1]” ma che, al contrario, fossero titolari della loro medesima posizione soggettiva e dunque cointeressati.

A questo punto il Collegio si soffermava sulle singole censure dichiarando di non ravvisare alcuna violazione del dettato di cui agli artt. 7 ed 8 della l. 241/1990 riportando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la pubblica amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento”[2].

Il Tar Calabria ha dunque deciso di dichiarare il ricorso infondato in quanto, in un’ottica di contemperamento tra l’esigenza di assicurare la trasparenza, l’imparzialità e l’anonimato nello svolgimento delle prove e la contrapposta pretesa degli interessati alla validità della stessa, è chiara e condivisibile la necessità di rimarcare i principi ispiratori del diritto amministrativo. Di tal guisa, si rileva che dall’entrata in vigore della legge cd. Severino, l. 190/2012, la pubblica amministrazione ha sviluppato – con più pregnanza rispetto alle decisioni rese in passato – il monito di orientamento dell’attività amministrativa alle regole della trasparenza. Infatti, già in una precedente sentenza il Consiglio di Stato si pronunciava in tal senso: “è ormai principio consolidato e seguito dalle PP.AA. in generale che le procedure comunque concorsuali debbano essere ispirate a regole di chiarezza e trasparenza e quindi di pubblicità[3]”.

 

[1] Cfr. paragrafo 6 della sentenza in commento.

[2]Cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 1 agosto 2011, n. 4554.

[3] Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 05 febbraio 2014 n. 572.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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