giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

La cartolarizzazione del giudizio di appello

La cartolarizzazione dell’appello è una novità introdotta dal decreto Ristori Bis legge 9 novembre 2020, n. 149. Tale novità è stata fin da subito oggetto di forti reazioni da parte dell’Avvocatura. Prima di capire i motivi che hanno suscitato plurimi interventi da parte dei penalisti italiani, pare opportuno stilare una breve premessa sulle caratteristiche essenziali dell’appello, per poi procedere ad inquadrare la novità introdotta del decreto sopra citato.

L’appello è un mezzo di impugnazione ordinario, con il quale le parti chiedono al Giudice di secondo grado di controllare la decisione emessa dal Giudice di prime cure. Di seguito, le caratteristiche essenziali[1]:

  • È parzialmente devolutivo: la cognizione del Giudice di appello è limitata ai motivi dedotti dalle parti e ai capi e ai punti della decisione impugnata; la stessa non ha, quindi, ad oggetto l’intero provvedimento[2]. Quanto detto rappresenta il principio del tantum devolutum quantum appellatum.
  • È a critica libera: mediante l’appello si può criticare qualsiasi vizio, di fatto o di diritto, e per qualsiasi motivo, sostanziale e processuale.
  • È uno strumento di controllo: mediante l’appello non si addiviene ad un nuovo giudizio. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, invero, non è necessaria, in quanto di regola la risultanze probatorie del giudizio di primo grado entrano di per sé a far parte del giudizio di appello.
  • L’annullamento della decisione impugnata è eccezionale: di regola, il Giudice conferma o riforma la decisione di primo grado impugnata. L’annullamento della stessa è previsto solo nei casi indicati dall’art. 604 c.p..

Delineate le caratteristiche essenziali dell’appello, per comprendere la complessità e la criticità della questione introdotta dal decreto legge Ristori Bis, pare opportuno un breve focus sul giudizio di appello.

In primis, è importante sottolineare come il giudizio di appello sia un normale giudizio, nel senso che lo stesso presenta i tratti tipici di un giudizio di primo grado[3].

Si può, quindi, ricordare che – in sintesi – nel giudizio di appello si ha una fase predibattimentale, lo svolgimento di una udienza (che di regola è pubblica, salvo le decisioni in camera di consiglio), una fase dibattimentale, la discussione e infine la decisione del giudice di appello.

Il giudizio di appello, però, presenta delle peculiarità, quelle previste dagli artt. 599-603 c.p.. In particolare, per quanto riguarda l’istruzione probatoria in appello[4], nell’ottica di differenziare i primi due gradi di giudizio è necessario evidenziare che dalla natura di strumento di controllo attribuita al mezzo di impugnazione in commento deriva che l’assunzione delle prove nel giudizio di appello ha carattere eccezionale. Si parla, invero, di procedimento cartolare in quanto in tale giudizio, di regola, ci si limita a dare lettura degli atti del giudizio e del fascicolo del dibattimento di primo grado, senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa. Risulta, quindi, chiaro che nel giudizio di appello i principi dell’oralità e dell’immediatezza nell’assunzione delle prove vengono sostituiti dalla presunzione di completezza delle prove assunte nel giudizio di primo grado, giudizio deputato come luogo naturale di assunzione delle prove. La rinnovazione dell’istruttoria viene pertanto definita eccezionale, avvenendo la stessa solo nei casi previsti dalla legge[5].

Da quanto esposto si può evincere che di “cartolarizzazione dell’appello”, in linea generale, si possa parlare da sempre. Tale cartolarizzazione, però, è sempre stata limitata alla sola fase dell’istruttoria, non all’intero giudizio.

Il d.l. 2020/149, all’art. 23  espone quanto segue: «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
  2. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti. 4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l’udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto».

Dalla formulazione di tale articolo si comprende che c’è stata una inversione di marcia rispetto al passato: la regola è che il giudice di appello assume la decisione in camera di consiglio senza l’intervento del PM e dei difensori, mentre la discussione orale è diventata l’eccezione. Le parti, invero, devono fare richiesta di discussione orale o, eventualmente, l’imputato deve manifestare la volontà di comparire; le stesse parti, inoltre, nei termini previsti dall’art. 23 sopra riportato devono inviare le loro conclusioni in via telematica, con atto scritto.

Dalla lettura della Relazione Illustrativa[6] si evince, inoltre, che la ratio di tale novità risiede nella necessità di «diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie e di consentire lo svolgimento dell’attività giurisdizionale nel grado di appello, notoriamente il più critico per l’accumulo di arretrato, nonostante le limitazioni e le cautele imposte dalla normativa primaria e secondaria per impedire il contagio, riducendo i contatti personali ed evitando gli affollamenti o, comunque, la compresenza per lungo tempo delle persone nelle aule di udienza».

L’introduzione della cartolarizzazione dell’appello non è stata accolta con favore dall’Avvocatura italiana. Diversi, infatti, sono stati i commenti avanzati.

Come è stato ben evidenziato[7], l’assenza delle parti in aula può mettere a rischio o addirittura porre fine alle garanzie processuali. È vero che l’assenza non è assoluta, ma è anche vero che la presenza delle parti è subordinata ad una richiesta avanzata dalle stesse. La decisione presa in pieno lockdown, invece, era di segno contrario in quanto la presenza del PM e del difensore in aula era garantita; tuttalpiù gli stessi avevano la facoltà di non partecipare.

Con la recente novella, quindi, il rischio è la perdita in toto, nel giudizio di appello, di alcune garanzie tipiche del giusto processo, quali l’oralità e l’immediatezza, e la creazione di un vero e proprio processo solo per iscritto, passando così dalla cartolarizzazione dell’istruttoria alla cartolarizzazione dell’intera udienza.

Anche perché, è necessario sottolineare, la camera di consiglio si terrà da remoto. Ciò significa che il giudice non dovrà essere fisicamente presente in udienza e che, agli effetti di legge, verrà considerato camera di consiglio qualsiasi luogo in cui il giudice che deve prendere la decisione avvierà il collegamento. E da ciò non possono che derivare una molteplicità di pericoli, legati alla non assoluta sicurezza delle piattaforme telematiche utilizzate: si pensi, ad esempio, alla possibilità di riprendere o registrare le conversazioni, alla possibilità di hackerare la piattaforma o, ancora, alla possibilità che il giudice non tenga udienza indisturbato. In tale prospettiva, è stato peraltro messo in luce[8] che il vizio principale della novella pare risiedere – più che nell’assenza delle parti in aula – proprio nella riduzione della celebrazione della Camera di Consiglio in presenza fisica. Un conto, invero, è l’avvocato che non ritiene indispensabile comparire a fronte della sufficienza dell’atto di appello già redatto, un conto è invece è che il processo si celebri solo se venga richiesto.

A questo punto un’ulteriore conseguenza: la cartolarizzazione dell’appello comporta la monocratizzazione della decisione del giudice. L’appello, infatti, perderebbe la sua funzione di controllo, in quanto è difficilmente ipotizzabile che una camera di consiglio da remoto permetta un controllo materiale degli atti.

Da ultimo, non manca chi[9], a tal proposito, ha evidenziato che la cartolarizzazione dell’appello sferza un altro duro colpo al giusto processo, in quanto preclude una effettiva tutela per l’imputato innocente, condannato erroneamente in primo grado.

In conclusione, si può dunque affermare che la cartolarizzazione dell’appello introdotta dal decreto Ristori Bis ha suscitato fin da subito un ampio dibattito, basato essenzialmente sul timore che il giudizio di appello diventi un mero orpello, con conseguenze nefaste per le garanzie offerte dal giusto processo. Considerato questo, non resta che vedere cosa succederà in seguito e se, effettivamente, tale novità sia limitata alla scadenza dello stato d’emergenza.

Fonte dell’immagine: pixabay

[1] T. Paolo, Lineamenti di diritto processuale penale, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. 560-1.

[2] Art. 597, co. 1, c.p.: «L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti».

[3] Art. 598 c.p.: «In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti».

[4] T. PAOLO, Lineamenti, cit., p.567.

[5] Per i casi in cui si può procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, si rimanda alla lettura dell’art. 603 c.p..

[6] «La relazione illustrativa di accompagnamento al decreto Ristori 2», in Diritto e Fisco, 11 novembre 2020.

[7] S. Musco, Colpo mortale al giusto processo e alle garanzie, in Il Dubbio, 10 novembre 2020.

[8] A. Stella, Noi penalisti contro il Dl ristori bis, Il Riformista, 10 novembre 2020.

[9] Aiga dice no all’utilizzo del covid per comprimere i diritti degli imputati, in www.aiga.it, 10 novembre 2020.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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