La configurabilità del reato di appropriazione indebita di un dato informatico
La vicenda da cui origina la decisione in esame si basa sulla condotta di un dipendente di una società di telecomunicazioni il quale, dopo aver deciso di presentare le dimissioni da tale società al fine di essere assunto in un’azienda operante nel medesimo ramo imprenditoriale, restituiva il notebook aziendale con l’hard disk formattato senza traccia dei dati informatici originariamente presenti.
Il comportamento predetto causava il malfunzionamento dell’intero sistema informatico societario. In seguito, i dati oggetto del processo di formattazione venivano rintracciati nel computer dell’imputato, da lui utilizzato nella nuova azienda.
Nella recente pronuncia, sentenza n. 11959 del 10-04-2020, la Corte di Cassazione è chiamata, in via preliminare, ad accertare la compatibilità del documento informatico a costituire oggetto materiale del reato di appropriazione indebita ex articolo 646 del codice penale[1].
La giurisprudenza prevalente ha, in varie occasioni, fornito risposta negativa alla questione muovendo, anzitutto, da un argomento di natura squisitamente letterale. Invero, l’art. 646 c.p. individua l’oggetto materiale della condotta nel denaro o in altra cosa mobile e, tale ultima e generica categoria di beni non è determinata dal legislatore se non, sommariamente, nell’articolo 624 c.p., relativo al reato di furto, che al comma 2 equipara alle cose mobili l’energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economicamente valutabile.
Del resto, la perimetrazione del concetto di cosa mobile può essere tratta da un’analisi complessiva della normativa di riferimento dalla quale emerge come la nozione di cosa mobile si riferisca a cose che possano formare oggetto sia di condotte di sottrazione alla disponibilità del legittimo titolare, sia di impossessamento da parte del soggetto responsabile della condotta illecita. In ogni caso, dunque, si fa ricorso ad una accezione materiale e fisica del bene.
Nel caso dei dati informatici sussiste la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete Internet e venga tenuto in ambienti virtuali.
Anche sulla base di valutazioni extra-giuridiche, il file è inteso quale complesso di dati organizzati secondo un determinato criterio e procedimento tecnico uniforme.
Secondo le nozioni informatiche comunemente accolte, il file è l’insieme di dati, archiviati o elaborati, cui sia stata attribuita una denominazione secondo le regole tecniche uniformi; si tratta della struttura principale con cui si archiviano i dati su un determinato supporto di memorizzazione digitale. Questa struttura possiede una dimensione fisica che è determinata dal numero delle componenti, necessarie per l’archiviazione e la lettura dei dati inseriti nel file. Le apparecchiature informatiche, infatti, elaborano i dati in essi inseriti mediante il sistema binario, classificando e attribuendo ai dati il corrispondente valore mediante l’utilizzo delle cifre binarie[2].
Alla luce di tale assunto i file, pur non possedendo le caratteristiche di fisicità tradizionalmente imputate alle cose mobili, sono comunque passibili di appropriazione materiale necessariamente mediante il supporto digitale che li contiene.
D’altro canto e indipendentemente dalla materialità del bene, il file, come ormai avviene di consueto nella realtà digitale odierna, è comunque contraddistinto dalla trasferibilità e circolazione in rete tale da consentirne condotte di sottrazione o di apprensione che, pertanto, lo fanno rientrare, secondo la Cassazione, nel novero delle cose mobili considerate dall’articolo 646 del codice penale.
L’assunto da cui muove l’orientamento maggioritario giurisprudenziale secondo cui i file e, più in generale, i dati informatici non possono essere oggetto di impossessamento data la assenza di fisicità, si scontra con le evidenze tecnologiche che, nella nuova società digitale, richiedono al legislatore uno sforzo normativo e all’interprete una capacità interpretativa al fine di prevedere ed adattare fattispecie incriminatrici al mutato contesto scientifico e informatico.
Gli ermellini hanno ritenuto che sulla base dei beni giuridici che l’ordinamento intende tutelare sanzionando le condotte contemplate nel titolo XIII del codice penale e, nel caso specifico con la condotta di appropriazione indebita, il solo elemento della materialità e della fisicità diviene anacronistico qualora non si consentisse ai dati informatici di essere oggetto di diritti penalmente tutelati seppur dotato di requisiti atipici rispetto alla cosa mobile come tradizionalmente intesa.
Seppur non sia possibile, sotto il profilo naturalistico, apprendere materialmente il file, prescindendo dal supporto virtuale che lo contiene, di certo va qualificato quale cosa mobile in ragione della struttura riconosciutagli, della possibilità di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo.
Del resto, tale orientamento è coerente con la circostanza per la quale anche il denaro, considerato nel suo connotato di valore di scambio tra beni, può essere oggetto di operazioni e trasferimenti contabili giuridicamente efficaci malgrado l’assenza di un’apprensione fisica dello stesso.
Ad oggi sovente si ricorre ad operazioni realizzate mediante contratti bancari suscettibili di esecuzione mediante disposizioni inviate in via telematica che, anche in assenza della materiale apprensione, consentono la circolazione del denaro.
Data tale analitica ricostruzione, la Cassazione, la pronuncia in esame, si discosta dai precedenti giurisprudenziali affermando il seguente principio di diritto: i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”.
[1] Il primo comma, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), L. 09.01.2019, n. 3, recita: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.”
[2] Tale ricostruzione è puntualmente riportata in sentenza al punto 1.5.2.
Francesco Di Gennaro nasce nel 1994 a Napoli.
Ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il liceo “Immanuel Kant” di Melito di Napoli nel 2012.
Laureato con lode nel Dicembre 2017 presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, discutendo una tesi in Istituzioni di diritto pubblico titolata “Il dialogo tra le Corti”.
Dall’Aprile del 2018 ha svolto il tirocinio formativo ai sensi dell’art.73 d.l. 69/2013 presso la Procura Generale della Corte d’appello di Napoli e dal Gennaio dello stesso anno è iscritto al registro dei praticanti avvocati dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord.
Collaboratore dell’area di diritto penale.