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La politica energetica europea e l’enunciato dell’art. 194 TFUE

Il tema dell’energia è posto a fondamento dei primi passi che sono stati compiuti, storicamente, verso il processo di integrazione europea. Basti pensare che il primo trattato europeo, costituente la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), pone alla base del processo di integrazione europea il tema dell’energy security. L’IEA [1](International Energy Administration) definisce la energy security come “la disponibilità di rifornimenti energetici affidabili a prezzi ragionevoli”.

La prima decade della politica energetica europea, tuttavia, viene definita “un umile inizio[2]“. Infatti, soprattutto negli anni sessanta del secolo scorso, vi furono resistenze da parte degli stati membri a cedere la propria sovranità in merito alle scelte energetiche. La cooperazione europea energetica fu, però, incentivata dalla crisi energetica del 1973 che costituì il culmine di un lungo processo di crisi petrolifera che, per la prima volta, portò l’occidente ad interrogarsi sul tema della energy security. Secondo l’impostazione storica prevalente, la crisi fu innescata dalla guerra del Kippur; questo conflitto ebbe luogo tra il 6 ottobre e il 25 ottobre 1973 tra Israele e una coalizione araba composta prevalentemente da Siria ed Egitto. All’indomani del conflitto, i paesi arabi dell’OPEC (organization of the Petroleum Exporting Countries)  decisero di sostenere l’azione bellica siriana ed egizia, andando ad aumentare il prezzo del barile nei confronti dei paesi filo-israeliani e queste misure provocarono la prima crisi petrolifera in occidente. Secondo Petrini[3], l’effetto principale della crisi si manifestò nei confronti dell’industria petrolifera che dovette adeguarsi ai mutamenti del mercato, non potendo più comportarsi come in un sostanziale monopolio. Ma tale crisi portò anche ad un mutamento di impostazione politica da parte degli stati. In particolare, quelli aderenti alla CECA dovettero convenire delle misure di cooperazione in materia energetica. Nacque, così, la prima forma di cooperazione energetica europea enunciata nella risoluzione del Consiglio Europeo del 17 settembre 1974[5].

Negli anni successivi alla risoluzione del consiglio del 1974, il problema ambientale ed energetico si fece sempre più pressante, ma non si tradusse in una chiara legislazione europea[6].Questa impostazione fu modificata con l’Atto Unico europeo nel 1987, la cui sottosezione VI, con gli articoli 130 R, S e T, è dedicata all’ambiente e all’energia. Nonostante ciò, la legislazione era ancora molto limitata; toccava solo indirettamente la politica energetica ed aveva obiettivi prevalentemente economici.

Questa tendenza emerse evidentemente nel 1992, quando la Commissione Europea fallì nel tentativo di porre nel trattato di Maastricht del 1992 un capitolo dedicato alla sola politica energetica[7]. Una serie di stati membri si opposero alla volontà [8]della commissione, perché non volevano che le decisioni in materia energetica fossero adottate in sede comunitaria. Tuttalpiù, volevano che l’energia continuasse ad essere una materia di competenza esclusiva degli stati. C’è da sottolineare[10], però, che con il trattato di Maastricht si assiste ad una iniziale cristallizzazione dei poteri della comunità in ambito energetico nonché ad una forte integrazione tra politica energetica e politica ambientale. Seguì, al trattato di Maastricht, il fallimento del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, che tentò di attirare l’energia tra le materie di competenza concorrente.

Il Trattato di Lisbona, invece, con l’art. 194 TFUE, riuscì dove aveva fallito il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. In base alla nuova disposizione del trattato (art. 194 TFUE), la politica energetica europea, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, ha lo scopo:

  • di assicurare il funzionamento del mercato interno dell’energia
  •  garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico
  •  preservare la tutela ambientale attraverso il risparmio energetico e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili
  •  promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.

La disposizione in analisi, dunque, attribuisce alle istituzioni comunitarie, per la prima volta, una serie di poteri in materia energetica. Il trattato di Lisbona, all’art. 4 , 2°comma lettera i, attribuisce, infatti, l’energia alle materie di competenza concorrente. Modifica, inoltre, la nozione di competenza concorrente, che non è più impostato sul concetto di funzionalità, ma regolato dai principi di sussidiarietà[11], definito come un vero e proprio “criterio di smistamento[12]” delle competenze.

Per quanto riguarda l’aspetto procedurale, nell’adozione degli atti di diritto europeo in materia di energia, viene in rilievo la procedura di co-decisione, che è la procedura legislativa ordinaria. Invece, qualora un atto europeo incida sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta di queste ultime e la struttura generale del suo approvvigionamento, si attiva la procedura legislativa speciale che prevede il voto unanime del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

Analizzando più da vicino l’art. 194 TFUE, tuttavia, potrà essere rinvenuta la lacuna che attualmente caratterizza la politica energetica europea. Si tratta, in particolare, del problema collegato ad una mancata armonizzazione tra le scelte attinenti alla politica energetica degli Stati membri. La disposizione in parola, infatti, non considera degli effettivi meccanismi di cooperazione e armonizzazione tra gli Stati membri in materia energetica. Ciò comporta, ad esempio, un differente approccio alla tematica della indipendenza energetica (l’Italia, a differenza di Francia o Germania, è il paese che importa più energia al mondo) che mina la volontà di creare una politica energetica unica.

Così, in un periodo di crescenti demagogie che mettono in dubbio l’ integrazione europea, ricorre l’imperativo morale di ricordare la necessità, non solo di assicurare una politica energetica europea, ma di assicurarne in futuro una progressiva armonizzazione unitaria. Così, ad esempio con la costruzione dell’interconnector Francia-Italia, paesi “deboli” da un punto di vista della produzione di energia potranno assicurarsi una sufficiente indipendenza energetica con la collaborazione di tutti gli Stati membri. Inoltre, da un un punto di vista diplomatico e geopolitico, la crisi energetica con la Russia, ha largamente dimostrato la maggior incisività dell’intervento istituzionale europeo piuttosto che dei singoli Stati membri nell’arena internazionale.

[1] Tratto da :

[2] S. LANGSDORF(2011) EU Energy Policy: From the ECSC to the Energy Roadmap 2050 Green European Foundation. Disponibile al link: http://archive.gef.eu/uploads/media/History_of_EU_energy_policy.pdf

[3]  F. PETRINI (2012) La fine dell’età dell’oro (nero). Le grandi compagnie e la prima crisi energetica Contemporanea vol. 15 n. 2 pp 445-473

[5] La risoluzione può essere letta al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31975Y0709(01)&from=EN

[6] G. FISHER: Die Energie-und Klimapolitik der Europäischen Union, pp. 26ff

[7] E. GRIPPO, F. MANCA (2008) manuale breve di diritto dell’energia Napoli, casa editrice Cedam.

[8] Solo Grecia, Italia e Belgio appoggiarono l’iniziativa.

[10] S. QUADRI, L’evoluzione della politica energetica comunitaria con particolare riferimento al settore delle energia rinnovabile, in Riv. it. dir. pubbl. comunit. 2011, 3-4, 839

[11] Stabilisce l’art. 5 TUE comma terzo che: “In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.”

[12] G. STROZZI, R. MASTROIANNI (2017) Diritto dell’Unione Europea. Parte istituzionale, 8a edizione, Giappichelli

[13] Y. PETIT, La solidarité énérgetique entre les Etats membres de l’Union européenne: une chimère?, in RAE-LEA 2009-2010/4, p. 771 ss

Fonte immagine: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/building-energy-union

Enrico Corduas

Classe 1993, laureato con lode in  giurisprudenza (Federico II) in diritto dell'energia con una tesi dal nome "Europa-Cina: politiche energetiche a confronto", frutto di un'esperienza di ricerca tesi a Shanghai (Koguan Law school). Attualmente svolge il tirocinio ex art 73 presso la Corte d'Appello di Napoli, I sezione penale.

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