La riforma del Terzo Settore ed il ruolo delle Fondazioni
Il Codice del Terzo Settore è un importante decreto legislativo, in vigore dal 2 Agosto 2017. La cosiddetta Riforma del Terzo Settore consiste in un decreto correttivo del 3 agosto 2018, che introduce importanti novità in quest’ambito.
Questo intervento riformatore riveste, infatti, una particolare importanza non solo perché ha disciplinato e colmato una lacuna normativa, ma soprattutto perché ha dato nuova importanza ad enti che, per loro natura, svolgono un ruolo sociale e culturale rilevante.
Viene dunque data pari importanza legislativa agli enti del terzo settore rispetto agli enti pubblici, lucrativi e mutualistici.
Si ricordi che, secondo l’art. 4, 1° comma, del codice del terzo settore (“CTS”), “sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore”.
Per attività di interesse generale si intendono tutte le attività di cui si occupa il no profit: cultura, ambiente, istruzione, legalità, commercio equo e solidale.
Uno dei principali cambiamenti della Riforma riguarda l’abrogazione della legge sul volontariato (266/91) e parte della legge sulle Onlus (460/97).
In secondo luogo, tutti gli enti del Terzo Settore devono essere raggruppati in un Registro unico che rappresenta i cosiddetti ETS (enti del terzo settore): questo registro viene gestito a livello regionale pur avendo sede presso il Ministero delle Politiche sociali. A tal proposito poi è stato istituito un organismo consultivo riguardo la legislazione degli ETS che è il Consiglio nazionale del Terzo settore.
Un altro importante punto della riforma del Terzo Settore riguarda poi le Fondazioni, che soprattutto per ciò che concerne le Fondazioni di tipo bancario, meritano una particolare attenzione.
Le fondazioni, frequentemente, sono realtà molto radicate o legate ad uno specifico problema di un territorio e soprattutto in alcune regioni del Sud Italia sono realtà meno frequenti e sviluppate, che mancano di una precisa implementazione. Nonostante ciò sono numerose quelle che stanno nascendo, anche con il fine di perseguire azioni civiche e culturali con l’ausilio di start-up, associazioni, presenza delle università sui territori, hub tecnologici. [1]
Ricordiamo che gli Enti del Terzo Settore nell’esercizio delle loro funzioni possono poi essere commerciali, cioè esercitare le attività in forma d’impresa, oppure svolgere attività di interesse generale ma non commerciali. Il sistema tributario in questo caso non influisce sul profilo giuridico dell’ente. [2]
Con la nuova riforma, riguardo le fondazioni, il requisito fondamentale è il cosiddetto riconoscimento, che consiste in una verifica di legalità fatta dal notaio. [3]
Molte fondazioni che svolgevano dunque attività di assistenza e beneficenza sono state riconosciute dall’Agenzia delle Entrate come ONLUS, potendo quindi “decommercializzare” la propria attività. Poiché però con la nuova Riforma la figura della Onlus è stata abolita, molte Fondazioni si sono trovate dinanzi alla scelta di status da assumere, secondo la nuova normativa.
Le possibilità rientrano tra le seguenti:
– lo status di Fondazione non ETS (Ente Terzo Settore)
– lo status di Fondazione ETS (nella categoria “altri enti”)
– lo status di Fondazione ETS “Impresa Sociale”
– trasformare la Fondazione in società commerciale a scopo di lucro
Ad ogni modo, la nuova riforma che disciplina gli ETS contribuisce fortemente allo sviluppo ed implementazione delle attività filantropiche delle Fondazioni (soprattutto quelle bancarie), attraverso una puntuale regolamentazione delle regole di trasparenza e governance.
[1] “Le fondazioni nella riforma del Terzo Settore”, 11/06/2019, Fondazione di Comunità San Gennaro, Napoli
[2] Camera dei Deputati, la Riforma del Terzo Settore,08/03/2019 disponibile su: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf
[3] Antonio Fici, “La riforma del terzo settore e le fondazioni di origine bancaria”, Novembre 2018, Rapporto Annuale dell’ACRI
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Dottoressa in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, Master di specializzazione in Relazioni Internazionali presso l’Instituto de Estudios Europeos di Madrid.
Esperienza di ricerca presso il think-tank “Real Instituto Elcano” di Madrid, nel campo della “Politica dell’Unione Europea e della Spagna”.
Tra i principali interessi la politica internazionale e la tutela del patrimonio artistico e culturale, motivo per il quale sono socia dell’associazione UNESCO Giovani.
Attualmente co-worker presso la società di ricerca e comunicazione “Think Thanks” e contributor nell’area di Politica Economica.