domenica, Aprile 28, 2024
Diritto e Impresa

La ripartizione di competenza tra giudice ordinario e Sezione Specializzata in materia di imprese

dalla rubrica Diritto e Impresa

a cura di Giovanni Chemello

Sommario

1.Introduzione. 2.Questione di competenza in senso tecnico o di organizzazione degli uffici giudiziari? 3. I criteri oggettivi di distribuzione delle cause. 4. Conclusioni

1.Introduzione

I criteri di ripartizione della competenza tra la Sezione Specializzata in materia di impresa ed altra sezione del Tribunale sono indicati all’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 27 giugno 2003. In particolare, l’elencazione delle materie, piuttosto ampia, comprende sia le controversie in materia di proprietà industriale, diritto d’autore e diritto antitrust (come previsto dal comma 1), sia, ai sensi del comma 2, quelle in materia societaria. Infine, stabilisce l’ultimo comma, le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.
Si tratta di una disciplina nel complesso molto incerta, che ha causato vari contrasti in giurisprudenza a proposito di due aspetti in particolare.
Il primo riguarda la questione se la ripartizione di funzioni tra la sezione per l’impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale costituisca una questione di competenza in senso tecnico o di mera ripartizione degli affari interni. Il secondo invece, attiene alla concreta difficoltà di ricondurre o meno le singole controversie alle fattispecie previste in astratto dalla norma.
Questa breve trattazione si propone di affrontare questi due temi.

2.Questione di competenza in senso tecnico o di organizzazione degli uffici giudiziari?

Quanto al primo aspetto, va innanzitutto precisato che non si tratta di questione meramente teorica, ma al contrario, l’adesione all’uno o all’altro orientamento comporta conseguenze significative sul piano pratico e processuale, prima fra tutte il fatto che, qualificando il rapporto tra Sezione Specializzata e sezione ordinaria in termini di competenza in senso proprio, l’eventuale pronuncia sul punto sarebbe impugnabile con regolamento di competenza.
Ciò premesso, nel tempo si sono registrate due posizioni di segno opposto: dopo un primo orientamento secondo il quale è sempre configurabile una questione di competenza nel rapporto tra Sezione Specializzata e sezioni ordinarie, anche quando istituite presso il medesimo tribunale[1], si è affermato il diverso indirizzo che, nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario, ha riconosciuto alla questione rilievo meramente tabellare[2]. Resta invece pacifico che rientri nella competenza in senso tecnico il rapporto tra una Sezione Specializzata ed un ufficio giudiziario territorialmente distinto.

A sostegno della prima tesi sono state proposte diverse argomentazioni: in primis si è fatto leva sull’asimmetria che si realizzerebbe a seconda che la declaratoria di incompetenza venisse emessa da un tribunale ove sia dislocata la Sezione Specializzata o meno: solo in quest’ultimo caso infatti, come si accennava prima, sarebbe esperibile il rimedio del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., mentre nella prima ipotesi, la questione verrebbe risolta attraverso un semplice provvedimento di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per la riassegnazione della causa e tanto si porrebbe in netto contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. per violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa nel processo civile, precludendo alle parti di poter usare, in situazioni identiche, identici rimedi. A questa argomentazione si potrebbe però replicare facendo leva su un’ordinanza emessa dalla Cassazione nel 2016 la quale ha affermato la sostanziale differenza tra l’ipotesi in cui venga adito un tribunale ordinario dotato di Sezione Specializzata e quella in cui la causa sia assegnata ad un tribunale che invece ne è privo: l’assenza, presso alcuni uffici giudiziari, della Sezione Specializzata, infatti, non è frutto di una casualità, ma dipende da una precisa e ponderata scelta del legislatore nella distribuzione sul territorio delle sezioni. Questo, secondo i giudici della Cassazione, renderebbe le due situazioni affatto diverse e di conseguenza il principio di eguaglianza sarebbe rispettato[3].
Un ulteriore argomento a sostegno della prima tesi è basato sulla possibilità di accomunare le sezioni per l’impresa alle sezioni agrarie, sul presupposto che a queste ultime è ormai pacificamente riconosciuta una competenza per materia del tutto autonoma[4]. In effetti, come viene fatto notare,  l’art. 102 Cost. nel prevedere che i Tribunali specializzati “possano essere istituiti anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”, non impone la composizione mista (a cui sono preposti magistrati sia togati sia laici) che caratterizza proprio le sezioni agrarie, ma non quelle per l’impresa. Sarebbe dunque possibile operare questo tipo di assimilazione e di conseguenza anche configurando il rapporto Sezione Specializzata – Tribunale ordinario in termini di competenza[5]. In realtà, anche a tal proposito, sono state sollevate alcune obiezioni. Infatti, vi sono una serie di elementi che rendono la disciplina legale delle sezioni agrarie del tutto peculiare rispetto a quella delle sezioni per l’impresa, e ciò non solo per la composizione mista delle prime e non delle seconde, o perché nella normativa istitutiva delle sezione agrarie la loro potestà giurisdizionale viene espressamente definita “competenza” dal legislatore. Ciò che assume  principale rilievo, è il fatto che i giudici delle sezioni agrarie non vengono chiamati a trattare anche controversie diverse da quelle ad essi attribuiti ratione materiae, diversamente da quanto avviene invece per le sezioni specializzate in materia di impresa, come del resto è espressamente previsto dall’art. 2 comma 2 del d.lgs. n.168/2003. Tale differenza porterebbe quindi ad assimilare le sezioni per l’impresa ad altri giudici speciali, quali la sezione lavoro o il tribunale fallimentare, che  operano in via molto più promiscua e dei quali, ad oggi, nessuno nega il carattere di mere articolazioni dell’ufficio giudiziario cui appartengono.

Con questi presupposti, già in dottrina apparivano decisamente prevalere gli indirizzi che optavano per la valenza solo tabellare della distribuzione delle cause.[6]
La questione è stata definitivamente risolta nel 2019 con l’intervento delle Sezioni Unite, le quali,  riprendendo l’excursus svolto nell’ordinanza di rimessione dove viene dato conto di tutti gli argomenti di vario tenore a sostegno dell’una e dell’altra tesi, hanno infine fugato ogni dubbio circa la non configurabilità in termini di competenza in senso tecnico, del rapporto tra Sezione Specializzata e Tribunale ordinario nei casi in cui la prima sia inserita nell’organizzazione del secondo, e di conseguenza circa l’inammissibilità, in questo caso, dell’eventuale regolamento di competenza sollevato ai sensi dell’art 42 c.p.c. Per contro, hanno confermato che possa ricondursi all’ambito della competenza tale rapporto, allorché esso intercorra tra Sezione Specializzata ed ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita[7].

3.I criteri oggettivi di distribuzione delle cause

Passando ora a trattare il secondo aspetto, può essere utile riprendere quanto si diceva nell’introduzione: le materie rimesse alla competenza della Sezione Specializzata costituiscono un catalogo ampio, e ciò specialmente in seguito all’introduzione dell’art. 2 d.l. n.1 del 2012 che ha riformato l’art. 3 d.lgs 168/2003, non solo aumentando il numero di sezioni dislocate sul territorio (da 12 a 21, poi diventate 22 con l’aggiunta di Bolzano nel 2013), ma anche ampliando considerevolmente la loro sfera di competenza.  Questa cospicua estensione dell’attività dei giudici delle sezioni per le imprese, da un lato ne ha attenuato il grado di specializzazione[8], dall’altro ha anche creato molti dubbi circa l’effettiva riconducibilità delle fattispecie concrete a quelle astratte  previste dall’art. 3. La giurisprudenza si è spesso trovata a dover discernere volta per volta se la competenza su singole controversie spettasse alla sezione ordinaria del tribunale territorialmente competente o a quella specializzata per le imprese.
Particolare importanza ha assunto la questione relativa al concetto di rapporto rilevante ai fini dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 168 del 2003. A tal proposito, va innanzitutto dato conto della tendenza, oramai consolidata in giurisprudenza, a dare a tale rapporto un’estensione limitata: l’intento è sempre quello di evitare un ampliamento eccessivo ed incerto della loro attività così da mantenere alto il grado di specializzazione dei giudici[9]. La norma, in particolare, fa riferimento a “rapporti societari” e, per tale locuzione, deve intendersi rapporti endosocietari, ossia che traggono origine dal rapporto di società con esclusione, quindi, dei rapporti che una società intrattiene con i terzi[10]. Si richiede cioè, com’è stato espressamente statuito dalla Cassazione nel 2018, che “sia la pretesa, sia la fonte della lite, traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status di socio.”[11] Tanto è risultato lampante in una recente controversia relativa all’acquisto di obbligazioni emesse da una società per azioni. Quest’ultima, destinataria di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria, ne aveva eccepito l’incompetenza, sostenendo che la causa doveva essere trattata dalla Sezione Specializzata in materia di imprese di Torino. Il Tribunale di Alessandria respinse l’eccezione ed affermò la propria competenza facendo leva proprio sulla non inerenza della controversia ad una questione societaria: nella fattispecie, infatti, si controverteva in materia di obbligazioni, meri titoli di credito, i quali non comportano, come le azioni, l’acquisto della qualità di socio o la possibilità di incidere sui rapporti societari. Risultava quindi inapplicabile il comma 2 dell’art 3 d.lgs. 168/2003[12].
Vero è che, la regole generale dell’esclusione dei rapporti che una società intrattiene con i terzi non ha valore assoluto. Infatti, sempre il comma 2 alla lettera a) precisa che rientrino nell’ambito di competenza del Tribunale delle Imprese le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei confronti degli amministratori di società. In questo caso, l’unica condizione necessaria, e sufficiente, perché possa dirsi integrato il comma 2, è che “gli atti dannosi siano stati posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dell’ente e si fondino sul  rapporto organico intercorrente tra amministratori e società. A prescindere dunque, dalla distinzione tra atti ed operazioni strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale e atti di gestione che costituiscono ex se attuazione dell’oggetto sociale medesimo”[13].
Precisato questo, tornando al concetto di rapporto societario, ciò che si rende davvero imprescindibile, usando una formula più che ricorrente in giurisprudenza, è “il legame diretto che la controversia deve avere con esso, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”[14]. In altri termini, secondo la Suprema Corte, la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, e il fatto che esista un rapporto societario come substrato di fatto della controversia non è sufficiente di per sé ad incardinare la causa innanzi al tribunale delle imprese. Sulla scorta di questo indirizzo, per fare alcuni esempi, la Cassazione ha più volte negato la competenza del giudice specializzato in cause relative  ad investimenti finanziari ogni qualvolta, pur verificandosi di fatto una “modificazione del rapporto societario”[15], l’azione toccava soltanto in via mediata il rapporto societario, ad esempio perché si trattava di un’azione nei confronti dell’intermediario finanziario per violazione dei doveri di correttezza e informazione[16] o perché il petitum era la risoluzione del contratto di investimento, sempre per inadempimento dell’istituto bancario che aveva fatto da intermediario[17]. Ancora, una sentenza della Cassazione, la quale ha toccato anche il tema della connessione, i giudici hanno escluso la competenza del tribunale delle imprese in una causa in cui si chiedeva la risoluzione di una cessione di quote, quindi di un rapporto societario, poiché tale risoluzione era stata richiesta incidenter tantum e non come fatto costitutivo della domanda proposta nei confronti del convenuto[18].

4.Conclusioni

Per concludere, mentre la querelle relativa alla configurabilità del rapporto tra tribunale ordinario e tribunale per le imprese, in termini di competenza o di ripartizione degli affari, è stata definitivamente risolta, non può dirsi lo stesso riguardo ai criteri di ripartizione delle cause presso l’uno o l’altro tribunale. L’attività ermeneutica della giurisprudenza di legittimità e di merito ha senz’altro fissato alcuni punti fermi della disciplina, di cui si è cercato di dare conto, ma ciò non sembra ancora aver risolto alcune questioni rimaste aperte. Così, ad esempio, quale sia l’ambito di operatività delle cause di connessione ai sensi del comma 3.
In questo contesto, viene da chiedersi inoltre se non vi sia una totale divergenza di tendenze tra la giurisprudenza, piuttosto restrittiva per le ragioni summenzionate, ed il legislatore, il quale invece sembra intenzionato ad estendere sempre di più il novero delle materie per le quali è deputata la Sezione Specializzata. Il dubbio sorge ancora più spontaneo se si considera che durante la XVII Legislatura fu presentato il disegno di legge C-2953, approvato alla Camera poi arenatosi in Senato, il quale avrebbe comportato ulteriori ampliamenti di competenza. Non risulta del tutto chiaro, insomma, se la Sezione Specializzata sia il frutto di una disciplina infelice o piuttosto se si tratti di un modello virtuoso di cui bisogna solo attendere il consolidarsi di un’interpretazione univoca.

[1]   In tal senso Trib. Bologna 28-6-2017, in Giur. Annotata dir. ind. 2018, 1, 359. ove vengono menzionate Trib.      Milano 20-7-2015  Trib. Napoli 22-3-2016 e App. Firenze 7-7-2016 n. 6427 .

[2]   In tal senso Cass. Civ., Sez. VI, 20-07-2013, n.21668, in Giustizia civile Massimario 2013

[3]   Cass. Civ. Sez. VI, 27-10-2016 n. 21774, in Giustizia civile Massimario, 2017

[4]   Sul punto si veda Cass. Civ. sez. III, 7-10-2004, n.19984, quanto alla dottrina: Andrea Giussani,  Corso di diritto processuale delle imprese, Bononia University Press, 21

[5]   È di questo avviso Trib. Bologna 28-6-2017

[6]   Laura Baccaglini, Sezioni specializzate per l’impresa e competenza per materia, in Riv. dir. proc., 2016, 851 e ss.)

[7]   Cass. Civ., sez. un., 23-7-2019 n. 19882 in Giur. Annotata dir. ind. 2019, 1, 119

[8]   Giussani, op. cit. , 25. Per altro, va precisato che tanto non vale per la sede di Milano ove si è resa possibile, a causa del maggior flusso di contenzioso, un’ulteriore articolazione della sezione per l’impresa in due distinte sottosezioni, rispettivamente preposte alle controversie in materia di proprietà industriale e societaria, mentre le cause connesse vengono ripartite in base alla natura della natura della causa attraente.

[9]Cass. Civ., sez VI, 7-9-2021, n. 24097, in DeJure

[10]Maria Assunta Iuorio, Il Tribunale delle Imprese, in Judicium, p.8

[11]Cass. Civ. Sez. VI, 20-3-2018, n.6882 , in Foro.it, 2018

[12]Trib. Alessandria, 5-4-2023 n. 296

[13]Cass. Civ., sez III, 31-5-2023, n. 15354, in Giust. Civ. Massimario 2023

[14]Fra le tante, Cass. Civ., sez. VI, 14-10-2020, n. 22149, in Giust. Civ. Massimario 2020.

[15]Art. 3 comma 2 lett. a) del d.lgs 168/2003

[16]Cass. Civ. Sez. VI, 16-10-2020, n. 22444, in DeJure

[17]Già citata Cass. Civ. 22444/2020

[18]Cass. Civ., Sez. VI, 8043/2020, in DeJure

Lascia un commento