martedì, Marzo 19, 2024
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La riproduzione dell’opera d’arte

a cura dell’Avv. Maria Rosaria Camardi – Master in Giurista d’Impresa di MELIUSform Business School

L’opera d’arte viene definita dalla legge come un’opera dell’ingegno di carattere creativo, appartenente alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.[1] Per trovare una tutela legislativa l’opera deve avere necessariamente i caratteri della novità e dell’originalità, dunque deve essere diversa da qualsiasi altra opera di altri autori.

Secondo il filosofo neo-platonico Plotino, l’opera d’arte è l’idea, l’immagine perfetta che l’artista ha in lui e sulla quale fonda il suo lavoro. Proprio da questa definizione potremmo partire, per comprendere come l’autore dell’opera d’arte conserva sia diritti morali che diritti patrimoniali sul prodotto del suo ingegno.

Il diritto morale si concretizza nel riconoscimento della paternità sull’opera, mentre i diritti patrimoniali hanno ad oggetto l’utilizzazione economica dell’opera.

Tra i diritti patrimoniali, rientra senza dubbio la riproduzione dell’opera d’arte. Ai sensi di legge, la riproduzione è quell’operazione consistente nella moltiplicazione in copie, di tutta o parte dell’opera, con qualsiasi mezzo.[2] Tale diritto appartiene esclusivamente all’autore e non si trasmette con la cessione dell’opera, salvo patto contrario, risultante da atto scritto.[3] Invero, la vendita trasferisce soltanto il diritto di proprietà sull’opera, ma non i diritti di sfruttamento economico della stessa.

Proprio per la natura patrimoniale del diritto tutelato, la riproduzione diviene illecita soltanto nel caso in cui sussista lo scopo di lucro dell’agente. Pertanto, la riproduzione per fini esclusivamente personali, senza scopi lucrativi è perfettamente lecita.

Alla stessa maniera è possibile la riproduzione dell’opera, da persona diversa dall’autore, quando la stessa avviene per fini di critica o discussione.

La dottrina americana giustifica questo utilizzo con il principio di “fair use”, al fine di garantire la diffusione dell’opera d’arte e dunque il progresso culturale.[4]

La riproduzione dell’opera per scopi diversi da quelli descritti sarà fonte di responsabilità sia penale che civile. Invero, la legge punisce[5] chiunque al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico.[6]

Per andare esente da responsabilità, il soggetto che esegue la copia dell’opera, dovrà indicare la non autenticità. In altre parole, sarà necessario che la copia riporti l’annotazione scritta che si tratti di una copia d’autore. Quando per le dimensioni dell’opera, l’annotazione sull’opera non risulta possibile, è necessario che la stessa sia accompagnata da una dichiarazione che prende appunto il nome di certificato di falso d’autore.[7] È evidente che al momento dell’acquisto di un’opera d’arte è fortemente consigliato richiedere tutti i certificati che accompagnano l’opera.

Menzione a parte merita la parodia dell’opera. Quando l’opera è fonte di un nuovo messaggio e significato artistico ha i caratteri per divenire essa stessa un originale.[8]

Un caso particolare di riproduzione tecnica è sicuramente la fotografia[9]. Nel 2006 il Musée d’Orsay di Parigi ospitava la mostra L’opera d’arte e la sua riproduzione, che esponeva foto di opere d’arte derivanti dalla collezione del Museo. È doveroso specificare sin da subito che la normativa sul diritto d’autore vieta qualsiasi riproduzione dell’opera, sia diretta che indiretta. È evidente che in un museo sono presenti opere soggette a tutele tra loro differenti. Ci sono infatti, opere soggette alla normativa sul diritto d’autore che relativamente ai diritti patrimoniali, permane sul bene per un periodo di 70 anni dalla morte del soggetto. Spirato questo periodo temporale, le opere diventano di dominio pubblico, con conseguente possibilità di libera fruizione da parte della collettività. Vi sono infine, opere che trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore, vengono dichiarate di interesse culturale, divenendo così beni culturali[10]. Queste distinzioni sono di fondamentale importanza per comprendere quale sia il soggetto che potrà, di volta in volta, autorizzare la riproduzione. Nel nostro Paese, per la riproduzione dei beni culturali è previsto il pagamento di canoni e corrispettivi[11]. Bisogna però aggiungere che dal 2014, con il decreto Art bonus è stata liberalizzata la riproduzione dei beni culturali eseguita da privati per motivi di studio e senza scopo di lucro.[12]

Non vi sono dubbi che la fotografia dell’opera è essa stessa idonea a divenire un’opera d’arte, se questa possiede i requisiti dell’innovazione e originalità.

Il Tribunale di Milano ha specificato che una fotografia può essere definita opera d’arte, “quando l’autore non si sia limitato a una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni. Il carattere artistico prescinde dall’attribuzione delle riproduzioni a fotografi di fama, dalla circostanza per cui la fotografia sia tratta da un archivio e dalla celebrità del soggetto ritratto”[13].

Inoltre, negli ultimi tempi, con la chiusura dei musei, causata dalla pandemia, si è fatto un ampio ricorso alle Mostre virtuali, in cui non viene esposta l’opera fisica, ma un suo sostituto digitale. Già negli scorsi anni, l’Unione Europea, ha invitato gli Stati Membri a rivedere la propria legislazione interna, in modo da favorire, al fine di favorire i progetti di digitalizzazione delle opere d’arte[14].

Bisogna chiedersi anche qui se la digitalizzazione di un’opera dia luogo o meno ad una qualche forma di elaborazione dell’opera stessa. In linea di massima l’operazione consiste in un’attività meramente meccanica, priva di innovazione, ma ogni qualvolta dal processo scaturisca una elaborazione personale e innovativa si assisterà alla creazione di un’opera dell’ingegno che troverà protezione in base alla legge sul diritto d’autore. Ovviamente, nel caso di riproduzione dell’opera, anche se in maniera digitale, sarà doveroso acquisire il previo consenso dell’autore.

Da quanto detto, emerge, la necessità di bilanciare la tutela dei diritti dell’artista con l’esigenza di non porre freni alla libera circolazione della cultura che deve raggiungere tutti indistintamente. Per approfondire tutti i temi legati alla proprietà industriale ed intellettuale potete affidarvi al Master in Avvocato di Affari, al Master in Giurista d’Impresa o al Corso di Specializzazione in Intellectual Property di Meliusform Business School.

[1] Art. 1 Legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore

[2] Art. 13 Legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore

[3] Ai sensi dell’art 109 della Legge sulla protezione del diritto d’autore: ”La cessione di uno o più esemplari dell’opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge”

[4] Il Copyright Law degli Stati Uniti d’America recita: “Limitations on exclusive rights: Fair use. The fair use of a copyrighted work … is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include: 1) the purpose and character of the use, including whether such use is for of a commercial nature or is for non-profit educational purposes; 2) the nature of copyrighted work; 3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; 4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copy.

[5] Art. 178 Codice dei beni culturali

[6] Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7480/2017 chiarisce che: si ha contraffazione qualora la violazione consista nello sfruttamento illecito dei soli diritti economici dell’autore (sia quando l’opera originale venga utilizzata abusivamente senza alcuna modifica, sia quando la stessa venga modificata dal contraffattore) ma rispettando il diritto di paternità dell’opera; si ha plagio quando si verifica l’illegittima appropriazione della paternità dell’opera e dei suoi elementi creativi. In tali ipotesi, sussiste la violazione sia del diritto morale d’autore che del diritto di utilizzazione economica; si ha invece plagio-contraffazione quando l’opera viene riprodotta illecitamente ed attribuita ad un soggetto diverso dal suo autore

[7] Art. 179 Codice dei beni culturali e del paesaggio

[8] Sul tema Tribunale di Venezia ord. Cautelare del 6 novembre 2015

[9] Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica

[10] In base all’art. 2, co. 2, del d.lgs. 42/2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

[11] Art. 108 decreto legislativo n. 42 del 2004

[12] Legge n. 106 del 24 luglio 2014

[13] Tribunale di Milano sentenza n. 12188/2016

[14]  Raccomandazione del 24 agosto 2006 e del 27 ottobre 2011

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