martedì, Aprile 16, 2024
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La sincronizzazione: come fanno audio e video ad incontrarsi?

In merito a questo argomento, ad avere importanza fondamentale è il concetto di sincronizzazione, ma cosa significa?
Con questo termine si intende l’attività che, relativamente ad un’opera musicale, “integra un abbinamento della stessa a immagini che dà luogo ad un prodotto diverso (un’opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili) […] e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA” [1]. Parlando di diritto di sincronizzazione, perciò, ci si riferisce ad uno dei diritti patrimoniali rientranti nelle prerogative esclusive dell’autore dell’opera intellettuale (nel caso, specifico, del produttore fonografico) [2].

Anche la giurisprudenza si è “detta d’accordo” nel ritenere il diritto di sincronizzazione un diritto esclusivo del produttore fonografico. A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato: “L’utilizzazione di un ‘fonogramma’ prodotto da terzi, per la ‘sincronizzazione’ di un filmato televisivo va qualificato come illecito fonte di obbligazione risarcitoria (non come mera fonte d’una obbligazione di corrispettivo per la diffusione del fonogramma stesso), risolvendosi tale comportamento in una violazione del diritto esclusivo, che l’art. 72 della L. n. 633 del 1941 riconosce al produttore fonografico di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo” [3].

In genere, il produttore dell’opera audiovisiva non è anche l’autore dell’opera musicale che si intende utilizzare, per cui, per poter svolgere un’attività di sincronizzazione con la propria opera (legalmente, si intende) dovrà ottenere dall’autore il rilascio di una particolare licenza. Non si pensi, però, che il lavoro del produttore termini così, giacché tale evento non comporta ancora la possibilità di sincronizzare una specifica e preesistente registrazione di quella composizione. Per ottenere ciò, il produttore dovrà ottenere un’ulteriore licenza da parte della casa discografica titolare dei diritti sul fonogramma, cosa che comporterà il dover passare attraverso una dura fase di contrattazione, con piena autonomia contrattuale delle parti.

Una volta ottenute tutte le licenze del caso, il produttore potrà, ai sensi dell’art. 19 della L. del 22 aprile 1941, n. 633 inserire e sincronizzare l’opera musicale (o il disco) nella propria opera audiovisiva, provvedendo alla utilizzazione commerciale della stessa, senza essere soggetto ad alcuna limitazione tempo, di luogo e di forme di sfruttamento commerciale. Nel dettaglio, potrà:

a) riprodurre l’opera musicale (o il disco) nella propria opera audiovisiva;
b) realizzarne duplicati;
c) diffondere l’opera presso il pubblico;
d) nel caso in cui l’opera audiovisiva sia un film, potrà utilizzare l’opera musicale oggetto di licenza nella colonna sonora e nei trailer pubblicitari dello stesso.

Fin qui, i soggetti di cui si è parlato, notiamo, sono solamente il produttore dell’opera audiovisiva, l’autore dell’opera musicale e la casa discografica, e ciò in ragione del fatto che, in merito al rilascio della licenza (c.d. synch right license) per la sincronizzazione dell’opera, la SIAE non ha voce in capitolo o, meglio, la si vedrà coinvolta nella vicenda solo in forza del fatto che è ad essa che va erogato il compenso per l’esecuzione della composizione (si noti bene, non il compenso per la sincronizzazione) ogni volta che l’opera audiovisiva contenente la musica sincronizzata viene eseguita o comunicata al pubblico. La corresponsione del detto compenso sarà ad onere del soggetto (o, anche, della rete televisiva) che trarrà vantaggio di queste utilizzazioni dell’opera.

Ciononostante, prima di trasmettere l’opera audiovisiva, la rete televisiva è tenuta ad accertarsi dell’avvenuto rilascio della licenza di sincronizzazione [4]. La stessa Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 29811/2017, ha affermato che “in tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, l’art. 180 della legge 633/1941 non autorizza la SIAE a concedere il diritto alla «sincronizzazione» delle opere musicali attraverso la loro diffusione coniugata – in via elettronica – con le immagini, nei vari format in cui esse vengono telediffuse, non essendo tale facoltà ricompresa nella richiamata previsione di legge (l’art. 180) e non rientrando tra i compiti istituzionali della SIAE”.

Ancora, la Corte di Appello di Roma (sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale) con sentenza del 9 ottobre 2013 ha dichiarato che “Il diritto di sincronizzazione, vale a dire la facoltà di abbinare un’opera musicale ad altra fatta di immagini, non rientra nel mandato degli autori alla Siae, pur se l’opera rientra nel repertorio di quest’ultima, sicché compete ed è gestito direttamente dall’autore o dall’editore, cui il produttore dell’audiovisivo — non importa se cinematografico ovvero televisivo — deve chiedere specifica autorizzazione […]”.

In tutto ciò, comunque, l’elemento fondamentale è l’assenso dell’autore dell’opera musicale alla sua sincronizzazione con altra opera audiovisiva. Essendo infatti il diritto di sincronizzazione un diritto patrimoniale (ricordiamo che le tipologie di diritti riconosciute all’autore sono due, ovvero i diritti morali ed i diritti patrimoniali) l’autore potrà liberamente contrattare le condizioni, economiche e non, determinando autonomamente il compenso necessario o, anche, rinunciandovi, il tutto, però, dopo aver effettuato un’attenta analisi in merito a natura e finalità commerciali (e non) dell’opera audiovisiva cui l’opera musicale deve essere sincronizzata.

Tutto ciò è necessario alla luce dei riflessi che proprio il legame che si andrebbe a creare tra le immagini e l’opera musicale potrebbe avere sulla reputazione dell’autore, e ciò in quanto tale legame fa spesso sì che il pubblico finisca con il confondere l’una con l’altra. Da tale presupposto, si deduce che l’abbinamento con le immagini di un’opera musicale può “interessare e compromettere il diritto morale dell’autore dell’opera musicale, inteso quale espressione della personalità dell’autore” e che, in quanto tale, “esige l’esplicito consenso individuale dell’autore dell’opera musicale per il suo abbinamento con immagini, siano esse in movimento o fisse” [5].

[1] art. 12, 2° comma, della L. del 22 aprile 1941, n. 633.
[2] Corte di Cassazione, ordinanza n. 29811 del 12 dicembre 2017, Sony Music Publishing s.r.l. c. RAI Radio Televisione Italiana.
[3] Corte di Cassazione, ordinanza n. 12993 del 1999
[4] Cfr. Corte di Appello di Roma, sentenza n. 5329 del 9 ottobre 2013.
[5] Corte di Cassazione, ordinanza n. 29811 del 12 dicembre 2017, Sony Music Publishing s.r.l. c. RAI Radio Televisione Italiana.

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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