La valutazione del rischio e la responsabilità degli enti nel fenomeno del riciclaggio di denaro
1. Introduzione
La prima normativa di contrasto al fenomeno del riciclaggio risale al decreto legge del 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge n. 197 del 5 luglio 1991, recante “Provvedimenti per la limitazione dell’uso del contante e per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio[1].”Attraverso tale disposizione è stata recepita la prima Direttiva comunitaria antiriciclaggio: la Direttiva n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, volta a tutelare gli enti creditizi e finanziari dal rischio di essere coinvolti in operazioni di riciclaggio. Per rimanere al passo con l’evoluzione del fenomeno di riciclaggio, si rispose con La Direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 (c.d. Seconda Direttiva Antiriciclaggio), recepita in Italia con il d.lgs. n. 56/2004. Quest’ultimo ha ampliato il novero dei soggetti destinatari ricomprendendovi anche enti non finanziari, considerati particolarmente esposti al rischio di questo fenomeno. Per tale motivo, la disciplina viene estesa anche ad altre figure professionali, come consulenti tributari, revisori dei conti, agenti immobiliari, commercianti di beni preziosi quando il pagamento viene effettuato in contanti e, per importo superiore a 15.000 euro, notai, case da gioco e altre figure professionali.
Tra le altre novità vi sono state sicuramente quella relativa all’obbligo di identificazione della clientela, con particolare riferimento alla previsione di operazioni “a distanza“, ossia di operazioni effettuate tramite internet in cui il cliente non potrebbe essere direttamente identificato dall’operatore. Viene altresì incrementata la collaborazione tra professionisti e autorità investigative. Da qui discende il principio del “Know Your Customer”, avvertendosi la necessità di incrementare la collaborazione attiva con le autorità competenti[2].
Un’ulteriore importante svolta si è avuta con il decreto legislativo n. 90 del 2017 che ha dato attuazione alla direttiva del 2015, n. 849 relativamente alla “prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.” Con l’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 90 del 2017 il legislatore ha previsto delle disposizioni volte a disciplinare la correttezza dei comportamenti degli operatori che compiono operazioni con particolare riguardo alla prestazione professionale, al cliente in questione, al prodotto, alla natura e al tipo di attività svolta.
2. Gli obblighi imposti ai professionisti
Il d.lgs. n. 90 del 2017 ha introdotto importanti novità per quanto concerne gli obblighi a cui sono vincolati i professionisti.
Tra i soggetti maggiormente coinvolti emergono:
- Professionisti (ragionieri, dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’Albo professionale, consulenti del lavoro, periti, notai, avvocati, revisori legali e società di revisione, C.A.F. e Patronati);
- Operatori finanziari (società fiduciarie non iscritte all’Albo previsto dal Testo Unico Bancario, i mediatori creditizi iscritti nell’elenco gestito dall’apposito organismo previsto dalla legge bancaria);
- Altri operatori non finanziari (case d’asta o gallerie d’arte);
- Intermediari bancari e finanziari (banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica);
- Prestatori di servizio di gioco.
Con riguardo agli avvocati e ai notai, l’art. 12, comma 1 del d. lgs. n. 231 del 2007 stabilisce che costoro “sono considerati obbligati quando in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di carattere finanziario o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
- Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- L’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- L’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
- La costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.”
Dal punto di vista deontologico e con particolare riferimento al conferimento dell’incarico, l’art. 23 del codice deontologico forense 241/2014 ritiene che “l’avvocato è tenuto ad accertare l’identità della persona che conferisce l’incarico e della parte assistita”. Va tuttavia sottolineato che tale obbligo di accertamento si sostanzia solo al momento del conferimento dell’incarico. L’avvocato può inoltre rifiutare l’incarico e anche la semplice consulenza qualora, sulla base di taluni elementi, egli ritenga che si tratti di un’operazione illecita. Bisogna infatti tener presente quanto stabilito dalla dalla considerazione n. 9 della IV direttiva europea, e cioè che “i professionisti legali sono soggetti agli obblighi anche quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l’attività del professionista corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per le operazioni di riciclaggio.”
3. Come valutare il rischio?
La valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati è stata disciplinata dall’art. 15 e 16 del d.lgs. 90/2017. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 1 di tale articolo, “le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati.” Tale attività valutativa costituisce un elemento molto importante per assicurare l’efficacia delle misure antiriciclaggio nel nostro sistema, ma deve avvenire tenendo in considerazione che il rischio di riciclaggio non si manifesta sempre nello stesso modo. Occorrerà, pertanto, compiere volta per volta un assessment in relazione alle singole situazioni e alle variazioni registrate nel tempo[3].
[1] A. SCIALOJA, Le nuove norme antiriciclaggio. Criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti, Maggioli Editore, Rimini, 2006, p.154
[2] CORRADINO M. Strategie normative di contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita in normativa antiriciclaggio e contrasto della criminalità economica, Padova 2002, p.23.
[3] V.MAIELLO, L. DELLA RAGIONE, Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco, p.547
Dopo esserci laureata in Giurisprudenza presso l’ Università di Bologna, tesi di laurea in diritto penale commerciale sul riciclaggio di denaro , Marta inizia la sua esperienza professionale in BNP Paribas CIB nel ruolo di due diligence officer. Si è occupata della gestione della procedura di “Know Your Customer” finalizzata alla valutazione del livello di rischio reputazionale da assegnare al cliente prima in sede di
apertura della relazione e in seconda battuta al momento della revisione periodica del rischio citato.
Attualmente lavora come Anti Money Laundering Analyst presso Deutsche Bank con il compito di effettuare un’analisi e controllo della documentazione della clientela ai fini del processo di adeguata verifica. Verifiche tramite questionari KYC su clientela ad alto rischio. Revisione e aggiornamento documenti societari, anagrafica, documenti contrattuali, privacy.
Fortemente appassionata alle tematiche della Compliance, Marta sta sostenendo un master in Compliance Management presso la Luiss Business School di Milano.
Area di interesse: Compliance