Una risposta

  1. 22/12/2021

    […] È cosa nota che l’art. 3 della Costituzione prescrive, nei suoi due commi, l’uguaglianza di tutti i consociati rispetto alla legge (cd. uguaglianza formale) nonché l’eliminazione di qualsiasi condizione ostativa di un’effettiva parità tra tutti (cd. uguaglianza sostanziale) a cui l’ordinamento fattivamente si impegna. In altri termini, per quanto non sia predicabile un’uguaglianza ad ogni costo, è quantomeno auspicabile che si riescano a colmare scompensi di natura sociale, economica o di altro genere al fine di assicurare un pieno sviluppo della personalità dei singoli. Ebbene tra gli ostacoli di ordine economico che, in maniera prepotente, il mercato degli ultimi decenni ha presentato v’è l’asimmetria di mezzi ed informazioni sussistente tra imprenditori e consumatori. Il tema non è di facile risoluzione perché richiede di determinare il giusto contemperamento tra ragioni d’equità, da una parte, e libertà nelle trattative, dall’altra, chiedendosi se l’autonomia privata sia suscettibile di compressioni ove esercitata in condizioni di squilibrio[1]. […]

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