venerdì, Aprile 19, 2024
Litigo Ergo Sum

L’abuso del processo: il problema della parcellizzazione del credito

  • L’abuso del processo è una species del genus dell’abuso del diritto. Dunque, prima di affrontare nello specifico il tema, pare opportuno soffermarsi sull’abuso del diritto, in punto di definizione e fondamento normativo. In particolare, l’abuso del diritto è una figura di carattere giurisprudenziale, da ultimo codificata dal Legislatore tributario in materia di elusione fiscale (art. 10 bis, Statuto dei diritti del contribuente), che esprime l’esercizio disfunzionale di un diritto, una discrasia tra il diritto in astratto e il diritto esercitato in concreto, sicché, all’attribuzione in astratto di un potere giuridico non corrisponde, sul piano fattuale, il suo corretto esercizio. L’abuso del diritto, dunque, è una figura che concerne i limiti interni all’esercizio del diritto: è cioè volto a rinvenire tecniche rimediali per neutralizzare condotte o regole negoziali che, seppur rispettose della cornice normativa nella forma, non lo sono nella sostanza, poiché perseguono obiettivi ulteriori rispetto a quelli cui inerisce la norma attributiva del potere e non meritevoli di tutela. Ciò posto, quanto al fondamento normativo, per l’intrinseco dinamismo del fenomeno, la stigmatizzazione dello stesso si desume da una serie di disposizioni normative (oltre che dalla stessa Carta Fondamentale all’art. 2 Cost.): nei diritti reali ex 833 c.c.; nelle obbligazioni, da molteplici norme, laddove sicuramente spicca quella di cui all’art. 1993, co. 2, c.c., che consente eccezionalmente al debitore di opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi con precedenti possessori; in materia di annullabilità e tutela dei minori ex art 1426 c.c.

Tanto premesso, giova ora soffermarsi sull’abuso del processo che, evidentemente, si estrinseca in una strumentalizzazione patologica di regole processuali. Si badi, a riguardo, che se è vero che l’abuso del processo si configura quale species dell’abuso del diritto, è da aggiungere che la stessa si presenta in maniera particolarmente atteggiata – basti rammentare che quando si discorre del fenomeno de quo il rapporto è almeno trilatero – che, per ciò solo, esclude, sic et simpliciter, l’applicazione automatica della disciplina tracciata in materia di abuso del diritto. Deve, dunque, ritenersi recessivo ogni automatismo. In particolare, referenti normativi dell’abuso del processo sono gli artt. 88, 92 e 96 c.p.c. In primis, l’art. 88 c.p.c., al primo comma sancisce il dovere per le parti e i relativi difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e, la stessa norma, al secondo comma, prevede che il giudice, in caso di violazione da parte del difensore dello statuto comportamentale di cui al I co., debba riferire all’autorità che esercita il controllo disciplinare sull’avvocato[1]. In più, il principio di correttezza nel processo è rinforzato dall’art. 92, co. 1, c.p.c., il quale prevede che il giudice possa escludere dalla ripetizione delle spese della parte vincitrice ritenute superflue o eccessive.

La medesima norma dispone, inoltre, che il giudice pronuncia la condanna al rimborso delle spese processuali che, a prescindere dall’esito del giudizio, una parte abbia costretto l’altra a sostenere a causa della violazione dell’art. 88 c.p.c. Infine, l’art. 96 c.p.c. prevede, nei tre commi di cui si compone, tre strumenti diversi per sanzionare comportamenti sleali. In particolare, il comma I, riferito al processo ordinario di cognizione, prevede il potere per il giudice, su istanza di parte, di condannare la parte soccombente che abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, oltre che al rimborso delle spese, anche al risarcimento dei danni[2]. Il II comma, con riferimento al processo esecutivo e cautelare, prevede che il giudice che accerti l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda esecutiva, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che agito senza la normale prudenza.

Proprio a tale seconda ipotesi, si attaglia un caso recentemente analizzato dalla Giurisprudenza di legittimità[3] che ha ritenuto configurarsi un abuso del diritto di garanzia patrimoniale in danno del debitore da parte del creditore che, nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, non abbia usato la normale diligenza nell’iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati dalla legge, ex artt. 2875 e 2876 c.c. Infine, il III comma, introdotto dalla l. 69/2009, ed applicabile ai processi instaurati dopo la sua entrata in vigore, prevede che, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c., il giudice può, anche ex officio, condannare la parte soccombente (anche) al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Si badi, inoltre, che in tema di abuso del processo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione[4] sono, recentemente, intervenute al fine di definire il compasso applicativo del c.d. divieto di frazionamento del credito. In via preliminare, giova rammentare che la parcellizzazione del credito può essere definita coma la fattispecie in cui, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il creditore faccia valere il credito dallo stesso discendente non già attraverso un’unica domanda giudiziale, bensì, mediante l’esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare. Tale figura, peraltro, come pur rilevato da autorevole dottrina, può manifestarsi in una duplice forma: da un lato, le iniziative creditorie possono dar luogo alla c.d. parcellizzazione contestuale, quando il creditore introduce nello stesso momento molteplici iniziative in giudizio relative al medesimo rapporto di debito/credito; per altro verso, si parla di parcellizzazione sequenziale, qualora le suddette iniziative siano proposte in momenti successivi. Ciò posto, ci si è chiesti se il creditore sia tenuto ad azione con un’unica domanda tutte le pretese creditorie sorte in dipendenza di un medesimo rapporto di durata o, se, viceversa, per affermare l’illegittimità del frazionamento sia necessario un quid pluris oltre alla medesimezza del rapporto obbligatorio.

A riguardo, la Cassazione, nella sua composizione più autorevole, ha rilevato come la disciplina normativa attinente a domande accessorie, connessione preclusioni del giudicato sia espressione dell’immanenza nel sistema della legittima possibilità che un medesimo fenomeno sostanziale, tra le stesse parti, dia luogo ad una pluralità di vicende processuali; ne deriva la mancanza di un onere di concentrare in unico processo ogni pretesa creditoria derivante dal medesimo rapporto obbligatorio.

Tuttavia, al tempo stesso, la predetta disciplina normativa è volta ad evitare un’illimitata proliferazione delle domande, mediante la concentrazione delle stesse. Si tratta di geometria variabile per la quale, comunque, è possibile una sintesi e, difatti, i giudici di Piazza Cavour hanno concluso che la circostanza che il credito trovi genesi nel contesto del medesimo rapporto, non è di per sé sufficiente ad imporre la concentrazione delle domande, a nulla rilevando che il rapporto si sia estinto determinando la cristallizzazione delle reciproche posizioni. Il divieto di frazionamento del credito, dunque, in tanto sussiste in quanto i diritti di credito fatti valere separatamente siano non solo relativi al medesimo rapporto di durata, ma anche inscrivibili nell’ambito di un medesimo ipotetico giudicato o, comunque, fondati sui medesimi fatti costitutivi. Quanto, invece, alle conseguenze derivanti dal divieto di parcellizzazione è da notare come, la sentenza de qua, lasci intendere che, in presenza di un frazionamento ingiustificato, il giudice debba procedere alla declaratoria di “improponibilità” della domanda. Tale sanzione, implicitamente enucleabile dalla pronuncia in esame, risulta, del resto, quella più evocata anche dalle recenti decisioni di merito in materia.

Va però dato atto che l’aver provveduto a delimitare in modo stringente il campo di azione della parcellizzazione, non significa che tutte le iniziative in giudizio che ne rimangono estranee siano, per ciò solo, conformi alle regole di buona condotta processuale. A riguardo, come sottolineato dalla stessa ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la sanzione più adeguata per condotte e strategie difensive che, quantunque non censurabili con la declaratoria di improponibilità della domanda formulata, si presentino comunque contrarie ad un corretto uso delle “armi processuali”, è da rinvenirsi nella normativa che regola le spese processuali.

[1] A riguardo, basti rammentare l’art. 66 cod. deont. for., rubricato “Pluralità di azioni nei confronti della controparte”, che sancisce che “L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La violazione di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.

[2] Si badi che la norma de qua configura un’ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

[3] Cfr., Cass., n. 6533 del 2016.

[4] Cass., n. 4090 del 2017.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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