venerdì, Aprile 26, 2024
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L’arricchimento ingiustificato nei rapporti con la P.A.

L’azione di arricchimento ingiustificato, di cui all’art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. è stata, fin dal principio, condizionata dal riconoscimento in capo alla P.A. di una discrezionalità sull’utilità dell’opera o della prestazione, requisito quest’ultimo, considerato necessario presupposto per la configurazione dell’elemento oggettivo dell’arricchimento. Da ciò ne è discesa l’applicazione dei limiti al sindacato del giudice ordinario scolpiti dall’art. 4 della LAC, che preclude al G.O. di sindacare un provvedimento amministrativo e, quindi, di sostituirsi nelle sue valutazioni discrezionali, potendo unicamente conoscerne gli effetti in relazione all’oggetto dedotto in giudizio. In applicazione di tale principio, la giurisprudenza tradizionale richiedeva, ai fini dell’esperimento dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A., un espresso riconoscimento dell’utilità dell’opera o della prestazione con provvedimento formale. Così si escludeva a monte qualsiasi tipo di apprezzamento da parte del G.O. sull’utilità dell’opera (o della prestazione).

Questa impostazione, però, è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina più attenta poiché, non solo agevolava ictu oculi la Pubblica Amministrazione, ma, in più, prevedeva un requisito di cui l’art. 2041 c.c. non fa alcuna menzione, ossia il provvedimento formale che accerta e dichiara l’utilità dell’opera, provvedimento che, peraltro, per essere validamente assunto a supporto dell’azione de qua necessariamente doveva promanare da un soggetto legittimato ad esprimere la volontà dell’ente. A corroborare la serietà delle critiche opposte a tale impostazione ermeneutica sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione[1] che hanno fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’istituto in esame, accedendo alla tesi dell’arricchimento come presupposto di mero fatto di carattere oggettivo, suscettibile di accertamento da parte del G.O. anche in assenza di una manifestazione di volontà o di giudizio da parte della P.A. I giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato, infatti, come l’impostazione restrittiva, che richiedeva ai fini dell’operatività della norma di cui all’art. 2041 c.c. il provvedimento formale di accertamento dell’utilità dell’opera da parte della PA., si poneva in netto contrasto con l’art. 24 della Carta Fondamentale, inerente il diritto di azione, e, in più, sviliva il ruolo stesso del giudice che, così ragionando, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della decisione della P.A., contraddicendo la funzione stessa del processo. Sicché, il riconoscimento provvedimentale dell’utilità da parte della P.A. non può rappresentare un ulteriore elemento della fattispecie di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., ma può, al più, assumere rilevanza solo sul piano probatorio, ossia sul piano dell’imputabilità dell’arricchimento ad un determinato ente. Dunque, si applicheranno alla P.A. gli stessi principi che regolano l’arricchimento nei rapporti privatistici, cosicché la P.A. potrà essere esonerata dall’obbligo d’indennizzo solo ove dimostri di aver rifiutato l’arricchimento o di non averlo potuto rifiutare perché inconsapevole dell’utilità dell’opera.

Si badi, peraltro, che l’arricchimento ingiustificato nei confronti della P.A. pone ulteriori problemi di quantificazione dell’indennizzo a fronte di prestazioni di fare che siano riconducibili a contratti d’opera manuale o professionale. Il punctum dolens, in particolare, attiene all’estensione dell’indennizzo al lucro cessante nelle ipotesi di nullità dei contratti stipulati con la P.A. aventi ad oggetto prestazioni professionali. Preliminarmente va osservato che il quantum dell’indennizzo da ingiustificato arricchimento è parametrato al depauperamento nei limiti dell’arricchimento stesso. Ciò significa che laddove il depauperamento sia superiore all’arricchimento, l’indennizzo sarà riconosciuto nei limiti dell’arricchimento, diffatti, il quantum dell’indennizzo si fa coincidere con la minor somma tra impoverimento ed arricchimento.

Si badi, inoltre, che l’obbligo di indennizzo sorge al momento in cui si perfeziona la fattispecie, ma diventa attuale solo al momento della domanda e, in più, trattandosi di debito di valore occorre una rivalutazione del bene o della somma di denaro ricevuta “dall’arricchito”, anno per anno, con applicazione degli interessi sulla somma rivalutata alla stessa periodicità. Dunque, si tratta di debito di valore come, peraltro, il risarcimento del danno ma l’indennizzo va tenuto ben distinto da quest’ultimo venendo in rilievo una diversa funzione e diversi criteri di liquidazione. Difatti, com’è noto, il risarcimento del danno è ispirato al principio dell’integrale riparazione, laddove emerge una funzione prospettica oltre che retrospettiva e, infatti, appaiono centrali ai fini della liquidazione del quantum le conseguenze dannose di cui all’art. 1223 c.c. Dunque, paramentro di riferimento per la liquidazione della somma a titolo di risarcimento del danno è il danno subito per cui assumono rilievo sia il danno emergente che il lucro cessante. Diversamente, l’indennizzo ricollegato all’azione di cui all’art. 2041 c.c., assume una funzione meramente retrospettiva e, per ciò solo, non si estende alla conseguenze dannose. Proprio sulla base di tale irriducibile distinguo, i giudici di piazza Cavour[2], nella loro composizione più autorevole, nel 2008 hanno riconosciuto al professionista il diritto ad ottenere l’indennizzo pari alle spese affrontate per le opere richieste, escludendo nella definizione del quantum il lucro cessante e ciò per due ordini di motivi: in primis si sottolinea come l’art. 2041 c.c. sia estraneo alla logica riparatoria propria, invece, del risarcimento del danno; in secundis, la Corte evidenzia come l’estensione dell’indennizzo anche al lucro cessante finirebbe per svilire la sanzione di nullità del contratto posto in essere in violazione di norme inderogabili. A ciò si aggiunga che l’impossibilità di parametrare l’indennizzo alla prestazione è argomento che vale a diversificare, sotto il profilo del petitum, la domanda di arricchimento ingiustificato dalla domanda di adempimento.

La diversità attiene, in particolare, sia alla causa petendi – essendo diverso il titolo: nell’un caso il contratto e nell’altro l’arricchimento e il connesso depauperamento – sia al petitum – corrispettivo o indennizzo – e ciò giustifica, come sottolineato più o meno recentemente dalla Cassazione, la declaratoria di inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata alla domanda di adempimento[3].

In conclusione, pare doveroso dare atto di un contrasto ermeneutico che si è sviluppato in seno alla Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e del Supremo consesso di giustizia amministrativa. In particolare, si discute della possibilità di estendere o meno l’art. 1227 c.c. all’indennizzo da ingiustificato arricchimento. Preliminarmente va ricordato che l’articolo 1227 c.c. afferisce all’ipotesi del concorso di colpa del creditore danneggiato al fatto del debitore danneggiante e, per ciò solo, prevede una riduzione del quantum risarcibile. Ciò posto, in relazione all’interpretazione di tale norma si sono sviluppate due impostazioni: la prima riconosce che la fattispecie in esame ha un fondamento di carattere soggettivo che risiede nel principio di auto responsabilità, per cui ognuno deve sopportare le conseguenze dannose che discendono dalla propria condotta colposa; la seconda, viceversa, ritiene che il nucleo centrale, la ratio essendi, di tale fattispecie risiede nel principio di causalità, poiché, a ben vedere, la condotta colposa del danneggiato fa venir veno, seppur solo in parte, il nesso eziologico che lega la condotta del debitore-danneggiante al danno o alle conseguenze dannose sopportate dal creditore concorrente. Dunque, a seconda dell’accoglimento dell’una o dell’altra tesi risulta o meno applicabile la norma di cui all’art. 1227 c.c. in sede di liquidazione dell’indennizzo.

A riguardo, la Cassazione[4] accogliendo la prima impostazione ermeneutica esclude l’applicabilità della norma de qua ai fini della definizione del quantum dell’indennizzo, poiché nel caso dell’art. 2041 c.c. non trova alcuno spazio la valutazione dell’elemento psicologico; diversamente, il Consiglio di Stato[5], accogliendo l’impostazione oggettiva che valorizza la portata del nesso causale, ritiene che l’art. 1227 c.c. possa trovare spazio operativo anche nell’ambito della liquidazione dell’indennizzo da ingiustificato arricchimento, poiché rispetto alle diminuzioni patrimoniali imputabili alla condotta colposa del creditore sussiste un autonomo titolo che si pone quale causa assorbente della perdita.

FONTI.

[1] Cass., S.U., 10798/2015.

[2] Cass., S.U., 25717/2008.

[3] Cass., S.U., 26128/2010.

[4] Cass., 5690/2011.

[5] Cons. Stato, 2052/2012.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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