Le alternative dispute resolution nel settore assicurativo: l’Arbitro per le controversie assicurative
Il panorama europeo
Il ruolo sociale che il settore assicurativo è deputato a svolgere nel terzo millennio, ha comportato un necessario rafforzamento degli obblighi di condotta posti in capo alle imprese assicurative e agli intermediari finanziari operanti nella gestione dei rapporti con gli assicurati[1].
In questo contesto si pone la Insurance Distribution Directive, 2016/97/UE[2], meglio conosciuta con l’acronimo I.D.D., a cui ha dato attuazione nel nostro ordinamento giuridico il d.lgs. 21 maggio 2018, n.68[3].
La ratio sottesa alla normativa comunitaria è quella di incrementare la qualità del servizio di distribuzione assicurativa: a tal fine detta una serie di regole e principi che trovano applicazione in relazione ad ogni forma di vendita, prescindendo dalla tipologia di intermediario, dal canale distributivo e dal tipo di prodotto assicurativo distribuito.
La realizzazione di tale obiettivo ha richiesto un ripensamento delle forme di tutela dei contraenti non professionali che acquistano i servizi offerti dal mercato assicurativo.
In questo senso risulta importante il riferimento al Considerando n. 8 della Direttiva che, nell’individuarne l’ambito di applicazione statuisce “al fine di garantire ai clienti lo stesso livello di tutela indipendentemente dal canale attraverso il quale acquistano un prodotto assicurativo, direttamente da un’impresa di assicurazione o indirettamente tramite un intermediario, è necessario che l’ambito di applicazione della presente Direttiva si estenda non soltanto alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi, ma anche ad altri partecipanti al mercato che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio, ad esempio, agenzie di viaggio e autonoleggi, a meno che non soddisfino le condizioni di esenzione”.
Tale disposizione, nel definire i soggetti destinatari delle prescrizioni di cui consta tale intervento normativo, mette peraltro in luce un profondo cambiamento intervenuto nel regime di tutela accordato all’acquirente di un prodotto assicurativo: se precedentemente all’entrata in vigore della disciplina in esame, l’interprete aveva riguardo alla mera tutela contrattuale del consumatore, oggi esso è chiamato a porre l’attenzione sulla protezione delle relazioni e dei rapporti con la clientela.[4]
Il ricorso alla locuzione “cliente”, in luogo di quella di “consumatore”, ha quale intento, in ragione della sua più ampia portata, quello di estendere la platea di soggetti entro il quale accordare tutele previste dalla I.D.D.[5]
Questa osservazione sembra porsi in linea con quanto emerge dal combinato disposto dei Considerando nn. 2 e 3, da cui ne risulterebbe la volontà del policy maker europeodi fornire un frameworknormativo di base, stante poi la facoltà in capo ad ogni singolo Stato membro, qualora il contesto internazionale lo giustifichi, di adottare altre specifiche disposizioni volte ad incrementare ulteriormente il grado di protezione riconosciuto dalla Direttiva stessa.
Più dettagliatamente, nell’analizzare i presidi giuridici che sono stati elaborati a tal scopo dal legislatore europeo, si rende qui necessario il richiamo all’art. 15, il quale prevede che “Gli Stati membri garantiscono che siano istituite, in conformità dei pertinenti atti legislativi dell’Unione e del diritto nazionale, procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente Direttiva, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure siano applicate ai distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure e che agli stessi si estenda la competenza del pertinente organo”.
Dalla lettura del presente articolo, è quindi chiara la volontà dell’Unione europea di estendere all’intero mercato delle assicurazioni private, l’applicazione dei sistemi di Alternative Dispute Resolution, comportando quindi la necessità per le imprese di assicurazione di aderire ai relativi meccanismi di conciliazione i quali, a loro volta, devono essere sottoposti ad una serie di criteri, regole e principi.[6]
Il panorama nell’ordinamento italiano
L’adeguamento del nostro ordinamento a quanto stabilito dalla Insurance Distribution Directive, è intervenuto con il decreto del 21 maggio 2018, n. 68, che, di fatto, ha apportato sensibili modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (C.A.P.)[7]; tra queste spicca l’introduzione dell’art 187 ter[8]che prevede per le imprese di assicurazione, nonché per tutti gli intermediari operanti in tale settore, anche a titolo accessorio, l’obbligo di aderire a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie con la clientela, qualora queste ultime abbiano per oggetto le prestazioni e i servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.
Tali sistemi dovranno essere regolamentati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia su proposta dell’IVASS.
L’esigenza di uniformare il settore assicurativo alle novità previste dalla normativa comunitaria, in primo luogo, e da quella interna, in secondo luogo, ha comportato la necessità di predisporre le condizioni necessarie all’istituzione di un organismo ad hoc che, ad oggi, sembrerebbe identificarsi nel c.d. Arbitro per le Controversie Assicurative (o Arbitro assicurativo) la cui messa in opera è prevista per il 2020.[9]
Esso, venendosi a istituire sulla base dei principi che regolano il funzionamento del sistema di A.D.R. della Banca d’Italia – l’Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.)- e che ne hanno determinato l’efficienza[10], ha quale obiettivo quello di rispondere alle esigenze di deflazione dell’ingente carico di contenzioso in tema di assicurazioni.[11]
La questione inerente l’istituzione di un meccanismo conciliativo in ambito assicurativo, si era già posta peraltro nel 2013, laddove Federconsumatori avanzò la proposta di estendere anche alle controversie assicurative il ricorso all’A.B.F. quale ipotesi alternativa alla mediazione obbligatoria che, vale la pena qui ricordare, escludeva ai tempi, la materia del risarcimento dei danni nella RC auto (poi, successivamente, soggetta alla riforma della “negoziazione assistita”). Alla proposta non seguì alcuna attuazione.
Le questioni problematiche
L’art. 187 ter che, come precedentemente evidenziato, prevede l’adesione degli intermediari assicurativi a meccanismi stragiudiziali di composizione delle controversie, pone delle questioni di carattere generale che devono essere affrontate, e che possono così riassumersi:
- Identificazione degli operatori economici sottoposti all’obbligo di aderire a tali sistemi;
- Individuazione dei principi, dei requisiti e delle procedure che presiedono il loro funzionamento;
- Aspetti legati ai costi e al finanziamento dei nuovi strumenti conciliativi, atteso che, l’art. 187ter, comma 4, C.A.P. prevede che “alla copertura delle relative spese di funzionamento, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del presente Codice”.
In riferimento alla prima questione, l’art citato, al primo comma, effettua un rinvio per relationem alle fattispecie previste e disciplinate dall’ art.6, lett. a)e d)del Codice delle Assicurazioni Private, il quale include tra i destinatari dell’attività di vigilanza svolta dall’IVASS “le imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa” (lettera a), nonché, “gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e ogni altro operatore del mercato assicurativo (lettera d)[12].
Vengono quindi escluse le imprese che, pur svolgendo un’attività nel segmento assicurativo, risultano estranee ad ogni forma di contatto negoziale con la clientela al dettaglio (i.e. coloro che offrono i servizi alle sole imprese assicurative ovvero che esercitano mera attività di riassicurazione).
Per quanto attiene invece, all’individuazione dei principi, requisiti e procedure che devono porsi a presidio di tali organismi, anche in questa sede opererebbe un richiamo a quanto previsto dagli artt.141-141deciesCodice del Consumo[13]in relazione alle contestazioni sorte tra consumatori ed imprenditori o professionisti.
Tale richiamo risulta tuttavia poco opportuno poiché l’applicazione di tali articoli determinerebbe, anche nel settore assicurativo, l’esistenza di ben tre distinte modalità di risoluzione extragiudiziale (modello ordinario, negoziazione paritetiche e procedimenti coordinati dalle Authorities), in luogo di un unico sistema di A.D.R.[14]
Tali procedure, peraltro, risultano differenziarsi sensibilmente, anche e soprattutto, in relazione all’organo chiamato a gestire la procedura stragiudiziale: nulla vieta che, qualora queste siano trasposte nel settore assicurativo, la loro amministrazione possa essere demandata ad organismi istituiti e finanziati dagli enti esponenziali del contraente forte (come, ad esempio, la compagnia assicurativa) e che, conseguentemente, seppur in grado di orientare equamente i soggetti coinvolti verso soluzioni conciliative, risultino poco aderenti all’esigenza di tutelare il contraente debole (i.e. il cliente) producendo un vulnus in relazione a quella garanzia di imparzialità a cui, indubbiamente, deve soggiacere il procedimento di risoluzione alternativa.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, ne risulta che gli unici principi che accomunano le procedure di A.D.R. previste dal Codice del Consumo con quelle che verranno implementate nel settore in esame, sono la de-formalizzazione della procedura e la superfluità dell’assistenza legale che, ove ammessa, necessiterebbe di una specifica regolamentazione da parte del legislatore.
In questo senso è stato più volte evidenziato come “iprincipi di rapidità, economicità ed effettività che devono informare la parentesi conciliativa, così come individuati dal legislatore, ben difficilmente si coniugano con l’obbligatoria partecipazione del difensore, i cui compensi non di rado, superano il valore economico delle pretese”.[15]
Infine, per quanto concerne il profilo dei costi e del finanziamento dei suddetti organismi, la loro copertura sarà garantita mediante il contributo di vigilanza che gli operatori economici del comparto assicurativo versano all’autorità di controllo.
Prevedibile, quindi, che questo determinerà un aumento generalizzato dei prezzi dei premi assicurativi che colpirà anche quegli assicurati che non intendono rivolgersi a tali servizi.
Lo scenario attuale
Al di là dei problemi applicativi che l’art 187ter C.A.P. pone e a cui l’attuale legal frameworkpuò dare parziale risposta, l’esigenza di conformare il settore Insurancea quanto previsto dalla Direttiva 2016/97/UE, fa sì che il nostro ordinamento si stia preparando ad accogliere un nuovo organismo di natura conciliativa: L’arbitro per le controversie assicurative.[16]
Efficacia, Imparzialità e Indipendenza, in conformità a quanto previsto dall’art 15 della I.D.D., saranno i principi a cui dovrà ispirarsi la sua attività.
L’istituzione, inizialmente prevista per l’inizio 2020 ma che a causa dell’emergenza Covid-19 sarà ragionevolmente posticipata al 2021, risponde all’esigenza di deflazione del contenzioso che si riscontra in ambito assicurativo.
I dati pubblicati dall’Istat dimostrano che le tempistiche medie per la risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari assicurativi-riassicurativi si aggirano intorno agli 8 anni.
Quest’ultimo dato, unito alla mancata esistenza di un meccanismo di composizione extragiudiziale dei conflitti, ha determinato giocoforza un notevole incremento dei ricorsi rivolti alla giurisdizione ordinaria.
Ciò ha prodotto quale immediata conseguenza l’aumento dei costi tanto per gli assicurati, tenuti a pagare personalmente i costi dell’assistenza legale, tanto per le compagnie assicurative, che di conseguenza hanno alzato i propri tariffari, quanto per le istituzioni pubbliche che, a causa della limitatezza delle risorse di cui dispongono, si sono trovate impreparate a gestire un simile carico di contenzioso.
L’obiettivo che si cerca di realizzare attraverso l’introduzione della procedura arbitrale assicurativa, è quello di abbattere o comunque ridurre i costi legati alle controversie legali che si innestano tra i clienti e intermediari, cercando allo stesso tempo di incrementare il livello di tutela offerto all’assicurato, in armonia con gli obiettivi sanciti dal legislatore comunitario.
[1]M. Hazan, “l’assicurazione <<responsabile>> e la responsabilità dell’assicuratore quali prospettive dopo l’I.D.D.?”,in Danno e responsabilità, Fasc. 5, 2017
[2]Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution.
[3]Decreto 21 maggio 2018, n.68 recante disposizioni in materia di attuazione della direttiva 2016/97 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa
[4]G.A.Romeo, “Trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, Novembre 2018, disponibile qui: https://www.didiritto.it/trasparenza-e-correttezza-delle-relazioni-tra-intermediari-e-clienti
[5]Per “Clientela” deve qui intendersi qualunque controparte degli intermediari finanziari, con la più ampia accezione che deve attribuirsi a questo termine. In tal senso potrebbe ipotizzarsi un rinvio alle disposizioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di Banca d’Italia in recepimento della direttiva 2014/92/UE. Per un maggior approfondimento si rinvia a M. Rabitti, “La qualità di consumatore-cliente nella giurisprudenza e nelle decisioni dell’arbitro bancario finanziario” in Contr. Impr., 2014.
[6]G. Di Marco, “Tentativo di conciliazione sempre più obbligatorio per le imprese di assicurazione”, Agosto 2018, disponibile qui: https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/08/30/tentativo-di-conciliazione-sempre-piu-obbligatorio-per-le-imprese-di-assicurazione
[7]Per un maggior approfondimento vedi: N. Spadafora, “Le nuove condizioni di assicurazione alla prova della I.D.D. – nuovi obblighi a carico di compagnie e intermediari”, 2019, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/le-nuove-condizioni-di-assicurazione-alla-prova-della-i-d-d-nuovi-obblighi-a-carico-di-compagnie-e-intermediari-20381
[8]L’art 187 ter, in particolare, dispone che: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell’IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela”.
[9]Vedi “Prospettive per l’intermediazione assicurativa in Italia: intervento del consigliere dell’IVASS Riccardo Cesari”, ottobre 2019, disponibile qui: https://www.ivass.it/media/interviste/documenti/interventi/2019/18_10_19-interventosna/SNA_Cesari_Rimini.pdf
[10]Per un maggior approfondimento vedi P. Sirena, “I sistemi di A.D.R. nel settore bancario e finanziario” in La nuova giurisprudenza civile commentata. Fasc. 9, 2018.
[11]P. Verri, “Nuove prospettive: l’arbitro per le controversie assicurative”, Febbraio 2019, disponibile qui: https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/02/20/nuove-prospettive-larbitro-per-le-controversie-assicurative/
[12]In tal senso l’art 106 del C.A.P. stabilisce che:“L’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell’attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.”
[13]Il complesso di questi articoli è inserito nel Titolo II bis, Parte V del Codice Del consumo, rubricato “strumenti di risoluzione extragiudiziali delle controversie”.
[15]Trib. Di Verona, Sez. III, Ord. 27 febbraio 2018
Stefania Azzolino, nasce nel 1993 a Milano.
Iscritta presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, sta attualmente redigendo il suo elaborato finale con una tesi in Intermediari finanziari dal titolo “Le ADR nel settore bancario – finanziario: L’Arbitro bancario finanziario della Banca d’Italia”.
In agosto 2019 ha preso inoltre parte ad una Summer School presso l’ULB in Belgio (Solvay Business & Management School), partecipando al corso “Business Law”.
In luglio 2020 partecipa al summer programme “Understanding & Managing Mergers&Acquisitions” organizzato dalla Utrecht University (Netherlands).
Nel maggio 2020 inizia a collaborare con la rivista Ius In Itinere. E’ inoltre membro dell’associazione European Law Student Association (ELSA).