giovedì, Maggio 16, 2024
Appaltiamo

Le modifiche introdotte del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 all’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003 (cd. Riforma Biagi) in materia di appalti privati

A cura di Jessica Meloni

  1. Le novità introdotte D.L. 2 marzo 2024 n. 19 all’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003

Il 2 marzo 2024 è entrato in vigore il decreto PNRR che riporta le “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (D.L. n. 19/2024). In particolare, il provvedimento normativo prevede diverse misure finalizzate alla “prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare” e al “rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo”.

Le novità introdotte sono numerose ed in questa sede ci focalizzeremo sulla nuova formulazione dell’articolo 29 D. Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui modifica/integra il tema della responsabilità solidale negli appalti di opere o servizi.

Come è noto, il meccanismo della responsabilità solidale caratterizzante il contratto di appalto prevede che se il datore di lavoro non paga i propri lavoratori, allora il pagamento dovrà essere eseguito da chi si avvantaggia in ogni caso della loro prestazione (i.e. l’azienda committente).

E’ chiaro, quindi, che la responsabilità solidale è un rischio insito del contratto di appalto e sussiste sia nel caso in cui un contratto di appalto sia genuino sia che non lo sia; e laddove l’appalto sia considerato come non genuino (nel caso in cui la messa a disposizione dei dipendenti avvenga da parte di soggetti privi delle specifiche autorizzazioni e al di fuori di quanto previsto dalla legge,) i rischi aumentano. Basti pensare alla sanzione amministrativa di 50 euro (nella versione ante Decreto Legge) per ciascun lavoratore occupato e per ogni giornata di somministrazione e in caso di somministrazione fraudolenta all’ulteriore ammenda di 20 euro (nella versione ante Decreto Legge) per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, oltrechè  alla potenziale rivendicazione da parte del lavoratore del rapporto di lavoro direttamente in capo al committente con tutte le conseguenze annesse, e agli eventuali rischi fiscali.

Le novità introdotte dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19 sembrano voler estendere (rectius: ribadire) la tutela della responsabilità solidale anche ai casi “patologici” di appalto non genuino (oltrechè del distacco non genuino). Nello specifico, infatti, il legislatore  all’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 ha previsto un’ulteriore previsione  quale “Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2 (utilizzatore che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati), nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis (appalto e distacco non genuino).

Non è chiara tuttavia la precisazione. Come abbiamo già ricordato, il meccanismo della responsabilità solidale si applicava già a tutti gli appalti di servizi o d’opera ed a prescindere dalla sussitenza di una situazione “patologica” di non genuinità dell’appalto. Peraltro, laddove l’appalto fosse considerato non genuino e quindi il committente fosse considerato il datore di lavoro dei lavoratori ricorrenti, esso dovrebbe rispondere a tale titolo nei confronti dei lavoratori e non a titolo di responsabilità solidale.

  1. Quadro normativo in materia di responsabilità solidale ante D.L. 2 marzo 2024 n.19

Ai sensi dell’articolo 1292 del Codice civile, l’obbligazione è in solido quando più soggetti sono chiamati a rispondere per la medesima prestazione; pertanto, ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l’adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri. Con riferimento ai contratti di appalto, la responsabilità solidale consente al lavoratore di poter richiedere la corresponsione di quanto ad esso dovuto sia nei confronti del proprio datore di lavoro sia nei confronti del committente dell’opera o dei servizi, quali responsabili in solido.

Come anticipato, la normativa italiana attribuisce delle tutele al personale impiegato nell’ambito di appalto di opera o servizi e le due disposizioni cardine con riferimento alla responsabilità solidale possono ritrovarsi: i) nell’articolo 1676 del Codice civile; e ii) nell’articolo 29, comma 2, D.lgs. 276/2003.

L’articolo 1676 del Codice civile prevede la possibilità per i lavoratori dell’appaltatore di agire direttamente verso il committente al fine di richiedere la corresponsione crediti retributivi maturati durante l’appalto e ulteriori somme a natura risarcitoria se e solo se il committente non abbia adempiuto alla propria obbligazione nei confronti dell’appaltatore.

Una tutela più ampia è, invece, prevista all’articolo 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 (cd. Legge Biagi), il quale regola la responsabilità solidale negli appalti privati a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro (appaltatore o eventuale subappaltatore), per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali e per i premi assicurativi.

Pertanto, il committente può essere chiamato quale responsabile in solido nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore qualora non abbiano ricevuto i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione all’appalto. Sono invece escluse dal regime di responsabilità solidale le sanzioni civili di cui risponde esclusivamente il responsabile dell’inadempimento.

Si rinviene, dunque, come lo strumento previsto dall’articolo 29 comma 2 permetta al lavoratore di poter richiedere il pagamento delle proprie spettanze solidalmente a tutti i soggetti che appartengono alla filiera dell’appalto, ivi incluso il committente. Sarà poi quest’ultimo che, in caso di pagamento, dovrà rivalersi sul datore di lavoro per ottenere quanto corrisposto al suo lavoratore.

  1. Conclusioni

Trattandosi di un Decreto Legge, lo stesso dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento per diventare definitivo e quindi non perdere la propria efficacia sin dalla sua emanazione.

Sarà interessante capire se il testo perderà efficacia, o se il legislatore modificherà il testo fornendo delle maggiori precisazioni. Queste, infatti, sarebbero utili, vista la sovrapposizione di due tematiche differenti, quali la responsabilità solidale dell’appalto e la genuinità o meno dello stesso. Ed infatti, se il testo normativo fosse confermato nel suo testo attuale, quali saranno le argomentazioni difensive dei lavoratori in caso di accertamento della non genuinità dell’appalto? A quale titolo i lavoratori si rivolgeranno al committente? A titolo di responsabilità solidale o in virtù di un rapporto di lavoro riconosciuto direttamente in capo al committente, che dovrà rispondere in qualità di “datore di lavoro”?

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Un ringraziamento speciale alla Dott.ssa Camilla Bitetto ed alla Dott.ssa Maria Niselli

per il contributo dato alla redazione di questo articolo

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