martedì, Maggio 14, 2024
Appaltiamo

Utilità e Criticità del Subappalto nel Settore Privato

Per la rubrica AppaltiAMO

a cura di Jessica Meloni 

Uno degli strumenti contrattuali più utilizzati nel mondo imprenditoriale è il “contratto d’appalto”, sia nel settore privato che pubblico. Grazie ad esso un committente può affidare ad un terzo soggetto in tutto o in parte (a seconda delle regole del settore) l’esecuzione di un servizio o la creazione di un’opera, ponendo in essere il c.d. “outsourcing”. Ed è in tale contesto che assume rilievo anche il “contratto di subappalto”, fondamentale strumento per qualsiasi appaltatore che deve realizzare opere od eseguire servizi che richiedono competenze plurime e specifiche, spesso difficilmente rinvenibili in un unico soggetto giuridico.

Il contesto normativo e fattuale

La possibilità di utilizzare lo strumento del subappalto non è automatica. Difatti, nel settore privato, ai sensi dell’art. 1656 del codice civile, “l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o di servizio, se non è stato autorizzato dal committente”. E’ quindi evidente quanto sia dirimente l’elemento fiduciario tra committente e appaltatore. Ciò, a maggior ragione, considerato che il contratto di subappalto ha natura autonoma rispetto a quello di appalto, in quanto il committente rimane parte esterna rispetto al nuovo e diverso rapporto conttrattuale che si instaura tra appaltatore (che diviene subcommittente) e subappaltatore.

E’ rilevante evidenziare che il committente non assume nè diritti nè obblighi verso il subappaltatore. Di conseguenza, salvo diverso accordo, l’unico soggetto che rimane responsabile nei confronti del committente è l’appaltatore/subcommittente: infatti, il subappaltatore risponde direttamente all’appaltatore/subcommittente dell’eventuale inadempimento contrattuale, non avendo alcun rapporto diretto con il committente.

Inoltre, qualora l’appaltatore decidesse di utilizzare lo strumento del subappalto senza l’autorizzazione del committente, ne risponderebbe direttamente nei confronti del committente per inadempienza contrattuale. E ciò non solo laddove fosse pregiudicata l’esecuzione dell’opera/esecuzione del servizio, ma anche per il semplice fatto di aver utilizzato lo strumento del subappalto, pregiudicando in tal modo il diritto del committente di conoscere tutti i soggetti giuridici effettivamente addetti all’appalto.

Diversamente, se da un lato i rapporti tra le parti del contratto d’appalto e del subappalto sono ben distinte, le stesse parti risultano essere responsabili solidali nei confronti dei lavoratori che hanno operato nell’appalto o subappalto per i crediti di lavoro verso i quali il datore di lavoro (indipendentemente se fosse l’appaltatore o il subappaltatore) non ha adempiuto.

Infatti, all’art. 29, comma 2 del D.lgs. 276/03 è previsto che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobligato secondo le regole generali”.

 

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il subappaltatore non dovesse pagare i crediti di lavoro ai propri dipendenti, oltre al subappaltatore, il committente e l’appaltatore/subcommittente ne risponderanno in via solidale, dovendo tutelare il diritto primario del lavoratore addetto alla realizzazione dell’opera/esecuzione del servizio, senza che quest’ultimo sia obbligato a soddisfarsi prima sul subappaltatore, proprio datore di lavoro, non essendoci alcun obbligo di preventiva escussione contro lo stesso. Infatti, il committente o l’appaltatore/subcommittente avranno la possibilità di esercitare un’azione di regresso (ma solo dopo aver pagato i lavoratori) contro il subappaltatore con – ovviamente – tutti i rischi del caso legati ad eventuali situazioni di insolvenza di quest’ultimo.

 

Conclusioni

La mancanza di una responsabilità solidale del subappaltatore (unitamente all’appaltatore/subcommittente) verso il committente per le prestazioni oggetto del subappalto, così come l’assenza dell’obbligo di preventiva escussione a suo carico in caso di mancato pagamento dei crediti di lavoro, può risultare in una eccessiva “deresponsabilizzazione” del subappaltatore a svantaggio, non solo, dell’appaltatore/subcommittente, che risulta essere responsabile unico nei confronti del committente e responsabile solidale nei confronti dei dipendenti del subappaltatore, ma anche della qualità delle condizioni di lavoro.

Lo strumento del subappalto è utile nel garantire flessibilità lavorativa nel rispetto della libertà di iniziativa economica imprenditoriale ma, anche alla luce degli abusi dei cosidetti “subappalti a cascata” che purtroppo spesso vengono riscontrati nella realtà, è opportuno e auspicabile cercare di ridurre i rischi ad esso connessi cercando di responsabilizzare allo stesso modo “pro-quota” tutti gli attori coinvolti nella realizzazione di un’opera/esecuzione di un servizio, applicando specifiche tutele volte a garantire tutti gli interessi primari di carattere generale ed evitare che un soggetto della catena possa agire impunemente.

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