domenica, Aprile 28, 2024
Criminal & Compliance

L’uso di manette e di mezzi coercitivi nell’ambito del procedimento penale

Per la rubrica Criminal & Compliance

A cura del Dott. Lorenzo Bottacchi

Introduzione

L’immagine di una cittadina italiana, imputata in un altro paese europeo, ammanettata mani e piedi e tenuta al guinzaglio all’interno di un’aula di giustizia stride prepotentemente con l’evoluzione dei diritti riconosciuti alle persone detenute.

La vicenda stimola alcune riflessioni sulla disciplina nazionale in materia di mezzi di coercizione fisica, anche alla luce della normativa e della giurisprudenza europea. Nel corso degli anni, infatti, l’uso di mezzi coercitivi è stato oggetto di crescenti e rigorose limitazioni, nell’ottica di rafforzare la tutela dei diritti riconosciuti dalla Costituzione. Di qui, l’ordinamento italiano ha tentato, da un lato, di limitare il ricorso a tali mezzi a circostanze eccezionali e, dall’altro, di vietare pubblicazioni lesive della dignità della persona sottoposta a restrizioni di libertà.

 

  1. Il ricorso a mezzi coercitivi come extrema ratio

Sul tema, occorre muovere dall’art. 13 Cost., che ammette restrizioni della libertà personale nel rispetto di rigorose garanzie e punisce ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà. Tali principi informano tutta l’ordinamento penale, ove spiccano alcune disposizioni di legge che rendono evidente come ogni misura limitativa della libertà sia concepita come extrema ratio, ossia giustificabile soltanto sulla base delle circostanze del caso concreto, connotata da naturale caducità e sempre proporzionata alle finalità perseguite.
Al riguardo, sono emblematiche alcune disposizioni dell’Ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354). In particolare, l’art. 41, comma 3, prevede che “Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario”. L’art. 42-bis, comma 5, afferma invece che “Nelle traduzioni individuali l’uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto e il pericolo di fuga o in circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi luso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. La valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta allatto di disporre la traduzione, dallautorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni”.

In materia processuale, l’art. 474 c.p.p. prevede che l’imputato assista all’udienza “libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza”. Parimenti, l’art. 146 disp. att. c.p.p. dispone che nelle aule di udienza dibattimentale le parti “siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela”. Peraltro, il D.lgs. n. 188/2021 ha inserito nell’art. 474 c.p.p. il comma 1-bis, rendendo più gravosi gli adempimenti del giudice che, con ordinanza comunque revocabile, intenda impiegare cautele quali il confinamento dell’imputato all’interno della gabbia di ferro presente in aula (c.d. “gabbiotto”). La novella disposizione, introdotta nell’ambito del recepimento della direttiva europea n. 2016/343/UE sul rafforzamento della presunzione d’innocenza, tiene altresì conto della compressione del diritto di difesa in tale scenario, garantendo – almeno formalmente – il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei ove disponibili.

In altri termini, l’ordinamento tollera l’uso di mezzi coercitivi, comunque proporzionati alle circostanze del caso concreto, solo quando ciò risulti indispensabile per la tutela di altri interessi, quali il pericolo di fuga o di violenza. Tuttavia, nella prassi applicativa la valutazione circa la sussistenza di tali pericoli è piuttosto evanescente, così che il fondamento dell’uso di mezzi coercitivi sia più spesso “da ricercare in ragioni logistiche, e in una certa inerzia che impedisce di mettere in discussione strumenti coercitivi inutili (il più delle volte) e disposizioni spaziali ereditate da un tempo in cui le garanzie processuali erano più deboli[i]. In tal senso, non sorprende la recente nota del Provviderato Lombardia che segnala apertamente un “utilizzo improprio” delle manette e dei mezzi di coercizione fisica negli istituti di pena[ii].

 

  1. Le pubblicazioni lesive dei diritti delle persone private della libertà personale

Sotto altro profilo, la tutela della persona sottoposta a restrizioni di libertà si estrinseca nel rafforzamento dei divieti di pubblicazione indirizzati all’autorità giudiziaria e agli organi di informazione. Si è così mirato a ricalibrare il bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti individuali, segnatamente alla dignità, limitando la diffusione dell’immagine della persona che si trovi in una condizione di debolezza poiché ristretta.

In quest’ottica, oggi deve ritenersi generalmente preclusa la pubblicazione della fotografia da “prima pagina”, assai diffusa in passato, ritraente il soggetto in manette e scortato dai membri della forza pubblica. La preclusione si estende anche alle figure pubbliche, benché le stesse, soprattutto quando coinvolte in un procedimento penale, debbano di regola sopportare legittime lesioni dei propri diritti in favore del diritto di cronaca. D’altra parte, è proprio con riguardo alle vicende giudiziarie di alcuni personaggi pubblici, ormai cristallizzate nella memoria collettiva, che il legislatore è intervenuto per salvaguardare la dignità della persona immessa nel circuito penale e scongiurare la gogna mediatica che era scaturita da alcuni clamorosi arresti.

Sul punto, la legge n. 479/1999 ha innestato all’art. 114 c.p.p. il comma 6-bis, determinando la modifica della rubrica che, da quel momento, ha ricompreso nella propria disciplina le immagini oltreché gli atti. Il “nuovo” comma ha infatti vietato “la pubblicazione dellimmagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta alluso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta[iii]. La modifica legislativa ha così inteso i divieti di pubblicazione come funzionali non soltanto a esigenze procedimentali, ma anche alla protezione di interessi ricompresi nella sfera dei diritti individuali della persona, fino ad allora valorizzati soltanto con riguardo ai minori dal comma 6. Peraltro, il riferimento “ad altro mezzo di coercizione” consente di estendere la tutela anche alle misure coercitive introdotte successivamente, come il braccialetto elettronico, nonché ai casi in cui il soggetto partecipi alle udienze all’interno del “gabbiotto”.

Parallelamente, analoghi accorgimenti sono confluiti in alcune norme deontologiche rivolte a chi si occupa di informazione. In particolare, l’art. 8 del Testo unico dei doveri del giornalista non consente di presentare le persone con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi o per la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. Di conseguenza, la diffusione di immagini lesive della dignità è ammessa solo quando essa sia, in qualche modo, funzionale alla tutela della stessa persona sottoposta a limitazioni di libertà oppure risponda a interessi della collettività, declinati specialmente in comprovati fini di giustizia e di polizia (si pensi alle foto segnaletiche, la cui diffusione è legittima quando finalizzata a tutelare la sicurezza pubblica e stimolare la collaborazione dei cittadini nel perseguimento di reati).

 

  1. La tutela sovranazionale

Quanto è stato fin qui richiamato trova un granitico sostegno a livello sovranazionale, del quale è opportuno sottolineare alcuni approdi. Ciò vale, a maggior ragione, considerando che la vicenda giudiziaria che qui funge da spunto riguarda un paese estero che, oltre a essere membro dell’Unione Europea, fa parte del Consiglio d’Europa, è firmatario della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ed è assoggettato alla giurisdizione della Corte di Strasburgo.

 

4.1. Gli standard individuati dall’Unione Europea in materia di detenzione

Nel tentativo di armonizzare i diversi ordinamenti degli Stati membri, la Commissione europea ha recentemente adottato la raccomandazione (UE) 2023/681 “sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione”. La raccomandazione individua alcuni principi generali, da cui si ricavano gli standard minimi che ogni paese Ue deve garantire alle persone a qualunque titolo detenute.

A tal riguardo, viene anzitutto affermato che il trattamento dei detenuti deve essere rispettoso della loro dignità, a pena di violazione dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (c.d. Carta di Nizza), disposizione che ricalca il contenuto dell’art. 3 della CEDU in tema di tortura e trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, si richiedono sforzi affinché la detenzione faciliti il reinserimento sociale dei detenuti, così riducendo il tasso di recidiva. Nella parte dedicata ai “diritti procedurali di indagati e imputati”, la raccomandazione individua norme minime in tema di custodia cautelare, da intendersi come misura di ultima istanza applicabile assolvendo gli obblighi motivazionali e garantendo il diritto al riesame periodico. Viene altresì ribadito il diritto all’accesso e alla traduzione degli atti, già riconosciuto da precedenti direttive. Ci si sofferma, infine, sulle “condizioni materiali di detenzione”, fornendo indicazioni, tra l’altro, su locali di detenzione, igiene, regime alimentare, contatti con il mondo esterno, assistenza sanitaria.

Ad ogni modo, se è pur vero che una raccomandazione non ha carattere vincolante, va notato che ciò non può dirsi per la Carta di Nizza, la quale di per sé impone il rigoroso rispetto del catalogo di diritti ivi riconosciuti. In secondo luogo, va rammentato che entro diciotto mesi dall’adozione della suddetta raccomandazione, ossia all’inizio dell’estate del 2024, gli Stati membri dovranno rendere conto alla Commissione europea del seguito dato alla stessa.

 

4.2. Le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte europea

Cautele e principi sopra richiamati sono da tempo consolidati nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale, anzitutto, ribadisce che la sottomissione dell’imputato a mezzi di coercizione fisica è legittima solo quando risulti strettamente necessaria e proporzionata. Nella casistica giurisprudenziale, coerentemente con quanto previsto nell’ordinamento italiano, si annoverano tra le circostanze che legittimano l’applicazione di mezzi coercitivi il pericolo di fuga, di aggressioni o di soppressione delle prove. All’opposto, laddove non vengano ravvisati tali pericoli, si giunge a qualificare la compressione dei diritti della persona come un trattamento inumano o degradante che rileva ex art. 3 CEDU.

Considerazioni analoghe valgono per i modi di partecipazione dell’imputato al processo, in quanto egli deve parteciparvi libero salvo specifiche ragioni che rendano necessario il suo contenimento. La Corte europea, infatti, a fronte degli effetti umilianti che produce, ritiene la collocazione dell’imputato all’interno di gabbie di ferro ovvero box di vetro o plexiglass come violazioni della dignità della persona, dunque legittime solo previa verifica della sussistenza di concrete circostanze giustificative. In ogni caso, va garantita la comunicazione riservata tra imputato e difensore, in ossequio al diritto di difesa e al giusto processo.

Peraltro, la Corte impone ulteriori cautele nel caso in cui al processo presenzino i mass media, i quali possono amplificare la lesione dei diritti dell’imputato. In proposito, è stata accertata la violazione dell’art. 3 CEDU con riguardo ad alcuni soggetti, imputati per il reato di estorsione, costretti a partecipare all’udienza all’interno di una gabbia di sicurezza, controllati da agenti armati e coperti da passamontagna, poiché ciò ha ingenerato nello spettatore l’idea di un processo nei confronti di criminali estremamente pericolosi (“extremely dangerous criminals”). In un passaggio particolarmente significativo, la Corte mostra di accordare una poderosa tutela agli imputati, ritenendo sufficiente, ai fini della violazione della CEDU, che un tale trattamento abbia umiliato i ricorrenti ai loro occhi, se non in quelli del pubblico (“the disputed treatment in the court room humiliated the applicants in their own eyes, if not in those of the public”)[iv].

 

  1. Il soggetto in manette e la presunzione di non colpevolezza

A quest’ultimo proposito va evidenziato un ulteriore aspetto, correlato alla sacralità della presunzione di non colpevolezza nel procedimento penale. L’immagine del soggetto in vinculis, infatti, rischia di instillare un pregiudizio di colpevolezza, equiparando la posizione dell’imputato a quella del condannato. Come attentamente osservato dalla Cassazione, è indubitabile che “la pubblicazione dellimmagine dellindagato o dellimputato in manette comporta, nella visione del pubblico, unanticipazione del giudizio di colpevolezza[v].

L’importanza della questione è riconosciuta anche dalla citata direttiva n. 343 del 2016 dell’Unione europea la quale, all’art. 5, richiede agli Stati membri di adottare “le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica”, salvo che ciò sia necessario “per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi”.

In effetti, alcune recenti ricerche ipotizzano una relazione tra i modi in cui l’imputato è presentato in udienza e la susseguente condanna, rilevando come i cittadini, che nel nostro ordinamento possono contribuire al giudizio in veste di giudici popolari nelle corti d’assise, restino suggestionati in senso colpevolista laddove l’imputato partecipi “dietro le sbarre”[vi].

 

  1. Considerazioni finali.

Nel corso degli anni, dunque, la crescente attenzione per alcuni diritti fondamentali della persona ha inciso sull’applicabilità di mezzi coercitivi a soggetti arrestati o detenuti. Il legislatore è intervenuto sia “a monte”, enfatizzando la natura di extrema ratio e la necessaria proporzionalità di qualunque tipo di coercizione, sia “a valle”, vietando pubblicazioni lesive della dignità della persona sottoposta a restrizioni di libertà. Tali iniziative si mostrano in linea con la normativa comunitaria, la quale, dopo avere imposto agli Stati interventi decisivi in materia di riservatezza e presunzione d’innocenza, offre tuttora spunti cruciali sui diritti delle persone detenute nei sistemi giudiziari europei.

Con specifico riguardo all’uso delle manette, esso resta limitato a casi eccezionali che attengono, soprattutto, a pericoli di fuga o per l’incolumità e la sicurezza pubblica. Pertanto, qualora sia neutralizzata la messa in pericolo di tali interessi, non deve stupire né indignare il mancato uso di manette o altri mezzi coercitivi finanche a personaggi di spicco della criminalità organizzata. Viceversa, risulta piuttosto preoccupante la diffusa costrizione fisica dell’imputato nelle aule di giustizia, in spregio alla regola generale della partecipazione libera alle udienze.

Siccome non può essere un mero richiamo alla gravità del reato contestato a legittimare la compressione di diritti fondamentali, poiché ciò degraderebbe agevolmente in una ritorsiva umiliazione dell’imputato, si deve ritenere che ogni uso di mezzi coercitivi non motivato da esigenze concrete integri un trattamento inumano o degradante. Ciò vale sia per i tribunali italiani, sia per ogni paese europeo che si è ugualmente impegnato a rispettare principi e diritti sanciti a livello sovranazionale. D’altronde, adattando la massima di Voltaire al caso concreto citato in apertura, il grado di civiltà di uno Stato si misura osservando il trattamento che riserva ai suoi detenuti, a maggior ragione quando non ancora condannati e presunti innocenti.

 

[Parole chiave: manette; processo penale; dignità; detenuti; presunzione di non colpevolezza]

[i] Associazione Antigone, “Gabbie, box, manette: gli imputati e i mezzi di coercizione nei tribunali italiani ed europei”, 2021, https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/gabbie-box-manette-la-coercizione-nei-tribunali/]

[ii] Cfr. RaiNews, “Utilizzo improprio delle manette”, la lettera del provveditore alle carceri, 14 agosto 2023, https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2023/08/eventi-critici-e-utilizzo-improprio-delle-manette-la-lettera-del-provveditore-alle-carceri-lombardia-942f066a-8dee-41b9-950d-e9aa7304dfd1.html.

[iii] Segnatamente al consenso, cfr. L. CAMALDO, “Immagine dellimputato in manette, presunzione di non colpevolezza e tutela della libertà morale, in Cass. pen., 2001, p. 1952, ove si sottolinea come la possibilità di derogare al divieto di pubblicazione prestando il consenso solleva qualche dubbio di legittimità costituzionale, in quanto la disposizione è volta a tutelare beni indisponibili come la libertà morale e la presunzione di non colpevolezza. Di qui, si ritiene opportuno che il consenso sia quantomeno prestato in maniera espressa e inequivocabile e che le deroghe alla pubblicazione valgano soltanto nei confronti di chi abbia espressamente acconsentito.

[iv] Corte Europea Diritti dell’Uomo, ricorso n. 1704/06, 27 gennaio 2009, Ramishvili and Kokhreidze c. Georgia, §98 ss.

[v] Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 16236, 9 luglio 2010, in Giust. civ., 9/2010, p. XXXIV.

[vi] Cfr. le ricerche citate in V. STELLA, “Così le manette ai polsi condizionano il giudizio (negativo) sull’imputato”, IlDubbio, 31 gennaio 2024. https://www.ildubbio.news/giustizia/cosi-le-manette-ai-polsi-condizionano-il-giudizio-negativo-sullimputato-wxikfl61?utm_term=63754+-+https%3A//www.ildubbio.news/giustizia/cosi-le-manette-ai-polsi-condizionano-il-giudizio-negativo-sullimputato-wxikfl61&utm_campaign=Il+Dubbio+della+Sera&utm_medium=email&utm_nome+newsletter+=News_sera_3101&utm_source=MagNews&utm_content=News_sera_3101+%282024-01-31%29.

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