mercoledì, Marzo 27, 2024
Criminal & Compliance

L’incidente probatorio: tra anticipazione della prova e rispetto del contraddittorio.

L’art. 111 Cost. quarto comma, enuncia un principio di fondamentale importanza: “Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”. Tale disposto individua uno dei cardini del sistema accusatorio, tendenzialmente accolto nel nostro ordinamento con l’introduzione del nuovo codice di procedura penale del 1988. Sulla scorta di tale principio, le parti del processo indicheranno al giudice gli elementi posti a sostegno delle rispettive tesi e, alla luce di questo “confronto intellettuale”, il giudice del dibattimento valuterà sussistente o meno il reato contestato dal pubblico ministero in capo all’imputato.

Nella fase delle indagini preliminari, invece, il pubblico ministero si limita a raccogliere gli elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, senza il contributo della controparte: dunque le informazioni acquisite ed i colloqui sostenuti non sono dotati di efficacia probatoria. Tuttavia, se guardiamo alla realtà dei fatti, constatiamo che le indagini si configurano come estremamente lunghe e complesse, tali da generare il rischio di disperdere le valutazioni acquisite.

Proprio per scongiurare questa eventualità il legislatore, all’art. 392 c.p.p. ha previsto lo strumento processuale dell’incidente probatorio. Pertanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, le parti hanno la facoltà di chiedere al giudice per le indagini preliminari o dell’udienza preliminare di assumere anticipatamente la prova secondo le forme proprie del dibattimento. Viene così garantito il rispetto del principio del contraddittorio e del connesso principio di oralità – immediatezza.

Le motivazioni alla base di questo istituto sono svariate. Alcune ipotesi rispondono alla necessità di garantire le prove che rischierebbero di risultare non acquisibili nella fase del dibattimento.

Il primo caso da prendere in considerazione è quello previsto all’art. 392 primo comma lettera a, relativo alla testimonianza: “la testimonianza può essere assunta mediante incidente probatorio quando vi sia il fondato motivo di ritenere che il testimone non potrà essere esaminato in dibattimento per infermità o per altro grave impedimento”.  questa eventualità non impedisce che il testimone possa essere succesivamente ascoltato in dibattimento, qualora la previsione circa la sua salute dovesse risultare infondata: si avranno, in tal caso, due prove testimoniali di pari valore.   Qualora, invece, non si ricorra a tale espediente e si verifichi l’impedimento predetto, non residueranno materiali probatori utilizzabili in dibattimento.

Diverso è il caso descritto dalla lettera b, che fa riferimento all’ipotesi in cui vi sia il fondato pericolo che il testimone sarà esposto a violenza, minaccia, promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di non deporre il falso. In questo caso non sussiste nessun impedimento di carattere naturalistico, pertanto, ciò che si vuole salvaguardare, è la attendibilità e le genuinità della prova. La prognosi dovrà inoltre basarsi su elementi concreti e specifici, di conseguenza non varranno a nulla le valutazioni legate al tipo di reato commesso o al contesto criminoso di riferimento.

Meritano poi particolare attenzione i casi previsti dalle lettere c, d, che sanciscono: “L’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri e l’esame delle persone indicate all’art. 210 possono essere SEMPRE effettuati tramite incidente probatorio”. Potrebbe accadere infatti che tali soggetti si avvalgano della facoltà di non rispondere in dibattimento, vanificando l’acquisizione delle precedenti dichiarazioni.

La lettera f invece prevede la possibilità di effettuare la perizia o l’esperimento giudiziale tramite incidente probatorio quando la prova riguardi una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. L’ipotesi prospettata può essere quella di impronte del reato, soggette ad un rapido deterioramento a causa degli agenti atmosferici. Basta dunque il mero decorso del tempo a pregiudicare l’esito dell’accertamento, indipendentemente dal rischio di non poter più effettuare la perizia o l’esperimento giudiziale.

Qualche dubbio è stato sollevato invece in merito alla lettera g:  si tratta del mezzo di prova della ricognizione di persone, cose, suoni o altri oggetti di percezione sensoriale. Questa attività cognitiva può essere effettuata tramite incidente probatorio  solo qualora sussistano  particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto al dibattimento. Ebbene, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante in materia, tali ragioni d’urgenza sarebbero sempre ed inevitabilmente presenti, in quanto la ricognizione è una prova fisiologicamente indifferibile, data la sua efficacia solo a breve distanza di tempo dalla percezione dei fatti. L’obiezione può essere superata affermando che la norma ha voluto espressamente individuare una fattispecie maggiormente  restrittiva,  ancorandola ai presupposti delle lettere a, b ed f dell’art. 392 c.p.p.

Può accadere inoltre che l’attività cognitiva svoltasi nella fase delle indagini preliminari non sia comunque reiterabile in dibattimento. A tal proposito ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 117 disp. att. che fa riferimento all’accertamento tecnico irripetibile disposto dal pubblico ministero. Si tratta di una attività cognitiva che determina essa stessa modificazioni di cose, luoghi e persone, tali da rendere gli atti irripetibili.

Una altra eventualità che si può profilare è quella in cui risulta coinvolto un soggetto debole nella attività cognitiva. L’obiettivo, in questo caso, è quello di sottrarlo rapidamente al circuito processuale. L’art 392 bis c.p.p. soccorre in aiuto, stabilendo che il pubblico ministero ricorra all’assunzione della testimonianza di una persona minorenne o della persona offesa che versi in condizioni di particolare vulnerabilità tramite le forme dell’incidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392 c.p.p. Vengono così preservati i valori di dignità, riservatezza ed equilibro emotivo dei soggetti coinvolti.

Circa gli aspetti procedurali, possiamo ricordare che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, lo strumento dell’incidente probatorio potrà essere esperito anche nella fase dell’udienza preliminare, dal momento che le situazioni di non rinviabilità della prova potrebbero manifestarsi anche in questa sede.

Nel corso delle indagini preliminari la richiesta proverrà dal pubblico ministero, dalla persona sottoposta alle indagini o dal suo difensore e verrà decisa dal giudice per le indagini preliminari con una ordinanza.  Le prove verranno assunte con le forme del dibattimento, dunque nel caso di prove dichiarative, l’auduzione di svolgerà secondo la tecnica dell’esame incrociato e le parti avranno la facoltà di contestare al soggetto esaminato le difformità rispetto a ciò che era stato riferito precedentemente nel corso delle indagini.

Infine, l’ultimo aspetto  su cui bisogna porre l’accento è quello  della “sorte” riservata ai verbali delle prove assunte mediante incidente probatorio: questi sono destinati a confluire nel fascicolo del dibattimento al termine dell’udienza preliminare e ad acquisire conseguente valore di prova a seguito di lettura o indicazione specifica ex art. 511 comma uno e cinque.

 

Claudia Ercolini

Claudia Ercolini, ha ventiquattro anni ed è laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti. Il suo obiettivo è accedere alla magistratura, la considera la carriera più adatta alla sua personalità, al suo istinto costante di ricercare meticolosamente le ragioni alla base di ogni problema. Svolge il tirocinio presso la Procura generale della corte di appello. Ha partecipato al progetto Erasmus in Portogallo dove ha sostenuto gli esami in lingua portoghese e ha proceduto alla scrittura della tesi. Ha deciso di fare questa esperienza all’estero per arricchirsi e scoprire come viene affrontato lo studio del diritto al di fuori dell’Italia. Ha conseguito il livello B2 di lingua inglese presso il British Council e il livello A2 di lingua portoghese. La sua tesi di laurea è relativa ad una recente legge di procedura penale: il proscioglimento del dibattimento per tenuità del fatto. Con questa tesi ha coronato quello che rappresenta il suo sogno sin da bambina: si è iscritta, infatti, a giurisprudenza proprio per la sua passione per il diritto penale, per il suo forte carattere umanistico e perché da sempre si interroga sul connesso concetto di giustizia. E ‘ membro della associazione ELSA che le ha permesso di partecipare alla “moot competition” relativa al diritto internazionale. Ha già partecipato alla stesura di articoli di giornale relativi al diritto penale e alla procedura penale. Le è sempre piaciuto scrivere, anche semplici pensieri e riflessioni, conciliare dunque la scrittura con la materia che maggiormente la fa sentire viva, rappresenta per lei una grandissima soddisfazione. Chiunque la volesse contattare la sua mail è: claudia.ercolini@virgilio.it

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