martedì, Marzo 19, 2024
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L’International Chamber of Commerce (ICC) introduce le nuove clausole di “Force Majeure” e “Hardship”

L’emergenza sanitaria scaturita in seguito alla pandemia da Covid-19 ha reso necessario un intervento dellInternational Chamber of Commerce (ICC) in ottica di aggiornamento delle proprie clausole di “Force Majeure and Hardship”.1

Tali clausole venivano introdotte per la prima volta dall’ICC nel 2003 allo scopo di garantire una maggiore certezza nei negozi giuridici, ad ogni livello ed in ogni ambito economico, garantendo alle parti stipulanti contratti internazionali l’opportunità, mediante l’utilizzo delle stesse, di ripristinare l’equilibrio del sinallagma contrattuale ogni qualvolta rilevassero circostanze definibili “straordinarie”.2

Invero, è proprio all’interno del quadro di eccezionalità attuale che deve collocarsi la nuova clausola di “Force Majeure” (ICC – FORCE MAJEURE CLAUSE – SHORT FORM)3 posta in essere dall’ICC al fine di consolidare obiettivi così identificati:

-semplificare le clausole previgenti, in ottica di maggiore chiarezza ed univoca interpretabilità;

-dare pronto riscontro alle esigenze eterogenee di imprese differenti;

-prevedere aprioristicamente una serie di eventi tipici suscettibili di integrare la forza maggiore adoperando una formula generale (in stile Anglosassone) che ha l’intento di ricomprendere anche le circostanze che, per loro natura intrinseca, non rientrano negli eventi elencati nella stessa.

La nuova disposizione dell’ICC, infatti, prevede che:

1.Per “Forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisca o impedisca ad una parte di adempiere ad una o più delle sue obbligazioni contrattuali ai sensi del contratto, se e nella misura in cui tale parte lo dimostri: a] che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo; e [b] che non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e [c] che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla parte interessata.
2. In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi che riguardano una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) di cui al paragrafo 1 della presente Clausola: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atto di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, potere militare o usurpato, insurrezione, atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizione monetaria e commerciale, embargo, sanzione; (iv) atto di autorità legale o illegale, rispetto di qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, calamità naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell’energia; (vii) perturbazioni generali del lavoro come boicottaggio, sciopero e serrata, go-slow-out, occupazione di fabbriche e locali.
3. La parte che invoca con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto e da qualsiasi responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio contrattuale in caso di violazione del contratto, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere, a condizione che ne venga data comunicazione senza indugio. Se l’avviso non viene dato senza indugio, il rimedio è efficace dal momento in cui l’avviso raggiunge l’altra parte. Se l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze di cui sopra si applicano solo fintantoché l’impedimento invocato ostacola l’adempimento della parte interessata. Se la durata dell’impedimento invocato ha l’effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di aspettarsi in base al contratto, ciascuna parte ha il diritto di risolvere il contratto mediante notifica all’altra parte entro un termine ragionevole. Salvo diverso accordo, le parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i 120 giorni”.

Dal canto suo, la clausola detta di “Hardship” consente ai contraenti che l’abbiano inserita fra le clausole disciplinanti il negozio di cui sono parti, qualora le circostanze intervenute rendano l’esecuzione del contratto eccessivamente onerosa, di optare per:

-la risoluzione dell’intero rapporto;

-riadattamento del sinallagma contrattuale da parte dei contraenti in ottica di bilanciamento delle prestazioni;

-riadattamento del sinallagma contrattuale da parte del giudice, sempre in ottica di equità nel sinallagma.

A tal proposito si riporta la nuova “Hardship Clause” proposta dall’ICC la quale prevede:

1. Una parte di un contratto è tenuta ad adempiere ai propri obblighi contrattuali anche se gli eventi hanno reso l’adempimento più oneroso di quanto si sarebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto.
2. In deroga al paragrafo 1 della presente clausola, quando una parte del contratto dimostra che: a) la continuazione dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, di cui non ci si poteva ragionevolmente aspettare che tenesse conto al momento della conclusione del contratto; e che b) non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l’evento o le sue conseguenze, le parti sono tenute, entro un ragionevole lasso di tempo dall’invocazione della presente clausola, a negoziare condizioni contrattuali alternative che consentano di superare ragionevolmente le conseguenze dell’evento.
3.Una parte è tenuta a risolvere il contratto: Qualora si applichi il paragrafo 2 della presente clausola, ma le parti non siano state in grado di concordare termini contrattuali alternativi come previsto da tale paragrafo, la parte che invoca la presente clausola ha il diritto di risolvere il contratto, ma non può richiedere l’adattamento da parte del giudice o dell’arbitro senza l’accordo dell’altra parte.

3B Il giudice adatta o risolve il contratto: Qualora si applichi il paragrafo 2 della presente Clausola, ma le parti non siano state in grado di concordare termini contrattuali alternativi come previsto da tale paragrafo, ciascuna parte ha il diritto di chiedere al giudice o all’arbitro di adattare il contratto al fine di ripristinarne l’equilibrio, o di risolvere il contratto, a seconda dei casi.

3C Giudice di risolvere il contratto: Qualora si applichi il paragrafo 2 della presente clausola, ma le parti non siano state in grado di concordare termini contrattuali alternativi come previsto da tale paragrafo, ciascuna delle parti ha il diritto di chiedere al giudice o all’arbitro di dichiarare la risoluzione del contratto”.4

In conclusione le clausole tipo ICC possono essere utilizzate ed inserite in qualsiasi negozio che le incorpori espressamente o per “riferimento”, indipendentemente dal tipo di contratto e d’impresa esercitato, in quanto le stesse ben si prestano a fungere da utili modelli di regolamentazione degli adempimenti in casi di eccezionalità al fine di prevenire l’insorgenza del contenzioso futuro.

A cura del Dott. Alessandro Panizio e del dott. Mario Pio Contessa

1International Chamber of Commerce (ICC), “Le nuove clausole ICC Force Majeure e Hardship 2020”, maggio 2020, disponibile qui:https://www.iccitalia.org/wp-content/uploads/2020/05/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf

2Studio Maffei Alberti, “Le nuove clausole di “Force Majeure and Hardship”, maggio 2020, disponibile qui: https://www.studiomaffeialberti.it/2020/05/le-nuove-clausole-di-force-majeure-and-hardship/

3F. Bortolotti, “La nuova clausola di forza maggiore della ICC”, maggio 2020, disponibile qui: https://www.iccitalia.org/la-nuova-clausola-di-forza-maggiore-della-icc/

4E. Gandini, “Covid 19 e contratti commerciali: quale spazio per le clausole di forza maggiore e di hardship”, aprile 2020, disponibile qui: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/23/covid-19-contratti-commerciali-spazio-clausole-forza-maggiore-hardship

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Mario Pio Contessa

Ho conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum nel 2018 con una tesi in diritto di Internet e Social Media discussa con la Prof.ssa Giusella Dolores Finocchiaro dal titolo " Il diritto d'autore e il Linking". Dopo aver compiuto durante l'ultimo anno universitario uno stage di sei mesi presso lo Studio Legale Guidotti diretto dal Prof. Avv. Rolandino Guidotti, con focus in diritto societario e procedure fallimentari (la mia grande passione) , approdo presso lo Studio Legale Di Maso per svolgere il periodo di pratica forense terminato il 19.03.2020. Attualmente all'interno dello studio mi occupo di : -Procedure concorsuali e da sovraindebitamento l. 3/2012 -Irregolarità di contratti bancari e finanziari -Contestazione di cartelle esattoriali emesse dai vari enti di riscossione.  

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