giovedì, Marzo 28, 2024
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L’Italia vieta gli allevamenti degli animali da pelliccia

Gli animali sono da sempre stati utilizzati dall’uomo per il proprio sostentamento, attraverso l’utilizzo della sua carne per l’alimentazione o delle sue pelli o pellicce per riscaldarsi. Questa necessità è ormai superata, considerando la quantità di fibre naturali o sintetiche che possono coprire il corpo umano. Nonostante ciò, l’utilizzo delle pelli o delle pellicce degli animali non si è arrestato, sebbene abbia nel tempo subito una chiara battuta di arresto. Ciò è evidentemente avvenuto per una sempre maggiore sensibilità del consumatore a quella che è la vita dell’animale, che ha portato il settore dell’abbigliamento a creare anche tessuti che, pur ricreando la sensazione della pelle o del manto di animali, ha origine sintetica.

Gli allevamenti degli animali per pellicce non si sono fermati, ma sono stati interessati da una intensa normativa di settore che ne ha regolamentato la gestione, e da un recente intervento che ne rivoluzionerà il settore.

La disciplina tradizionale

Secondo quanto stabilisce l’art. 2135 c.c.[1] colui che esercita l’attività di allevamento di animali è un imprenditore agricolo e, pertanto, a lui si applica il Titolo II, Capo II, del Libro V del codice civile.

Tuttavia, il settore degli allevamenti degli animali ha ricevuto specifiche normative, che mirano a una sempre maggior tutela degli animali e attenzione alle loro esigenze: innanzitutto, con la legge 14 ottobre 1985, n. 623[2], di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti[3] e sulla protezione degli animali da macello[4], adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.

La disciplina di riferimento attuale è però il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146[5], emanato in attuazione della direttiva 98/58/CE[6] relativa alla protezione degli animali negli allevamenti: l’ambito di applicazione di tale decreto, come stabilito dall’art. 1[7], comprende qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli; vengono esclusi, invece, gli animali che vivono in ambienti selvatici e quelli destinati alla sperimentazione scientifica o a gare, esposizioni, manifestazioni, attività culturali o sportive.

Il citato decreto legislativo disciplina le modalità con le quali gli imprenditori agricoli debbano gestire gli allevamenti di animali, adottando misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili[8]; vengono, inoltre, previsti una serie di controlli a carico delle autorità sanitarie[9] e le relative sanzioni amministrative[10].

Il punto 22 dell’allegato[11], grazie al rinvio operato dall’art. 3[12], prevede delle apposite indicazioni per quanto riguarda l’allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia: in particolare, viene disciplinato lo spazio necessario per i visoni allevati in gabbia, con la previsione che a partire dal 1 gennaio 2008 l’allevamento di animali da pelliccia debba avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali, che contengano appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto.

Dunque, sono ormai più di 20 anni che gli allevatori di animali da pellicce devono evitare quei trattamenti che, fatti magari per risparmiare sui costi o per migliorare la qualità della pelliccia, ledevano in maniera eccessiva il benessere degli animali mentre erano in vita. Per quanto in maniera limitata, tali previsioni costituivano di certo una novità nel panorama degli allevamenti.

Una novità rivoluzionaria

Tale disciplina è destinata ormai ad essere superata dalla radicale riforma contenuta nella legge di bilancio 2022, n. 234[13], del 30 dicembre 2021, che, al comma 980 dell’art. 1[14], vieta l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di visoni, volpi, cani procione, cincillà e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

Quindi dal 1° gennaio 2022 sono radicalmente vietati tutti gli allevamenti di animali ma anche le attività di caccia aventi la finalità di ottenere pellicce.

Al successivo comma 981 viene concessa comunque la possibilità, per gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della legge, di continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla loro dismissione e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2022: una disposizione di transizione necessaria per gli ultimi allevatori ancora presenti nel territorio italiano.

È stato inoltre istituito un fondo finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia, con delega al Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica di individuare i criteri e le modalità di indennizzo con apposito decreto; con lo stesso decreto dovrà inoltre regolarsi l’eventuale cessione degli animali e la detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate.

Come è evidente, si tratta di una novità di rilievo che determina la cessazione di un intero settore produttivo della filiera dell’abbigliamento.

Il processo di chiusura degli allevamenti, in particolar modo quelli di visoni, ha subito una accelerazione anche a causa della pandemia da Covid-19: dopo la segnalazione di una mutazione del virus avvenuta in alcuni allevamenti del nord Europa proprio negli animali allevati per le pellicce, il Ministro della Salute aveva emanato una ordinanza il 21 novembre 2020[15], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, con la quale erano state sospese le attività di allevamenti di visoni sul territorio nazionale, nel rispetto del principio di precauzione[16].

Se, dunque, una attenzione particolare si era già sviluppata negli ultimi decenni a favore degli animali da allevamento, e in particolare per quelli da pelliccia, la situazione sanitaria degli ultimi due anni ha fornito una spinta nel senso di una chiusura totale degli allevamenti, non solo di visoni, gli animali colpiti dalla SARS-CoV-2, ma di tutti gli animali finora utilizzati.

Conclusione

Con la nuova disciplina, l’Italia si aggiunge ai già numerosi paesi che hanno vietato gli allevamenti di animali da pelliccia: fra questi, Austria, Danimarca, Olanda, Slovenia, Croazia, Bosnia, Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord[17]; è da immaginare che, nel futuro prossimo, altri stati si aggiungeranno alla lista.

Visto il tendenziale favore con cui è stata accolta la notizia della novella legislativa, pare una novità percepita come necessaria dall’opinione pubblica, a dimostrazione di come questa non solo sia sempre più attenta alla questione animalista, ma anche come possa indirizzare il legislatore e, di conseguenza, modificare il mercato[18].

[1] Art. 2135 c.c. “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzatture o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

Testo completo al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2135&art.versione=3&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=270&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2

[2] Testo normativo al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/11/12/085U0623/sg;jsessionid=2cG7sfKJ2tWz%20olgxz0kcQ__.ntc-as3-guri2b

[3] Testo normativo al seguente link: https://rm.coe.int/1680076dbb

[4] Testo normativo al seguente link: https://rm.coe.int/1680077dac

[5] Testo normativo al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/24/001G0202/sg

[6] Testo normativo al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0058&from=IT

[7] Art. 1 co. 2 e 3 d. lgs. 146 /2001: “Ai fini del presente decreto si intende per: a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato  o  custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli; […]3. Il presente decreto non si applica agli animali: a) che vivono in ambiente selvatico; b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive; c) da sperimentazione o da laboratorio; d) invertebrati.”

[8] Art. 2 co. 1 d. lgs. 146/2001: “1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinchè non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili; b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato.”

[9] Art. 4 d. lgs. 146/2001

[10] Art. 7 d. lgs. 146/2001

[11] Punto 22 Allegato al d. lgs. 146/2001: “L’allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.  Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido: per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550; per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550; per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.     L’altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.     Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.     Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.     Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005.   A partire dal 1° gennaio 2008 l’allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente   costruiti   e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali.  Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto.  Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso.  I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l’acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l’espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.”

[12] Art. 3 d. lgs. 146/2001: “L’allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformità alle   ulteriori   disposizioni dettate al punto 22 dell’allegato.”

[13] Testo normativo al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00256&elenco30giorni=false

[14] Art. 1 co. 980 l. 234/2021: “Sono vietati l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), di volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani procione (Nyctereutes procyonoides), di cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.”

[15] Testo normativo al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-23&atto.codiceRedazionale=20A06501&elenco30giorni=false

[16] Art. 3 co. 1 Ordinanza Ministero della salute 21.11.2020: “Nel rispetto del principio di precauzione, sono sospese, ad eccezione del mantenimento dei riproduttori già presenti all’entrata in vigore della presente ordinanza, le attività degli allevamenti di visoni sul territorio nazionale fino al 28 febbraio 2021 incluso. Entro la medesima data, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute verifica la sussistenza dei presupposti per la proroga delle misure di cui al presente comma.”

[17] Articolo completo sul sito Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente reperibile al seguente link: https://leidaa.info/pellicce/

[18] Sono svariate le maison di moda che hanno dichiarato di voler abbandonare l’uso delle pellicce animali: Prada, Giorgio Armani, Valentino solo per citarne alcune.

Linda Bano

Avvocato del Foro di Treviso, collaboratrice dell'area di Fashion Law. Linda Bano si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova con tesi in diritto costituzionale "Il fondamento costituzionale della repressione delle idee (neo)fasciste" e si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali all'Università degli Studi di Milano, durante la quale svolge un tirocinio presso la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano.

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