venerdì, Luglio 26, 2024
Di Robusta Costituzione

Lo sport nella Costituzione: il nuovo articolo 33

A Sandro

Per la rubrica “DI ROBUSTA COSTITUZIONE”: Il 20 settembre è una data storica per lo sport con il riconoscimento esplicito in Costituzione. Si cercherà brevemente di illustrare il processo che ha portato alla modifica dell’articolo 33.

Nella seduta 165 del 20 settembre 2023 il Parlamento ha approvato all’unanimità la proposta di legge costituzionale di modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (approvata, in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato).

Il testo, già approvato dal Senato in prima lettura, si compone di un unico articolo che modifica l’articolo 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale “la Repubblica riconosce[1] il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”[2]. La finalità della revisione costituzionale è quella di introdurre espressamente lo sport tra i valori tutelati nella Carta Fondamentale.

Tale formulazione riprende il testo che, nella XVIII Legislatura, fu approvato in prima e seconda lettura dal Senato, e in sola prima lettura dalla Camera, dove non concluse il suo iter in ragione dello scioglimento delle Camere.[3]

L’articolo 33 della Costituzione evidenzia come compito della Repubblica sia promuovere la cultura perché una vera democrazia necessita di cittadini sensibili e istruiti: curare, organizzare e diffondere la formazione culturale e civile di un popolo significa garantire la qualità della democrazia.

La Costituzione impone allo Stato, senza alcun monopolio, il compito istituzionale di istituire scuole di ogni tipo, ordine e grado, in modo da assicurare a tutti la possibilità di godere di un’istruzione scolastica libera ed adeguata. A questo dovere statale corrisponde un analogo diritto allo studio nei confronti dello Stato, da esercitare nella maniera più consona e nelle strutture ed istituzioni scolastiche più adeguate alle proprie scelte culturali[4].

  1. La presenza dello sport nella Costituzione Italiana

 

La Costituzione italiana, a differenza di diverse altre costituzioni[5], nel suo testo originario non prevedeva un riferimento esplicito allo sport o all’ordinamento specifico. Negli altri Stati, talora si tratta di un vero e proprio “diritto allo sport” (in Portogallo), più spesso di un’attività di promozione da parte dei pubblici poteri (Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, Romania, Spagna, Ungheria), definita talvolta come missione fondamentale dello Stato (Grecia), mentre a volte la previsione costituzionale si salda a quelle relative alla tutela della salute (Bulgaria, Polonia, Spagna), in altre si riconnette ad una tutela dei giovani (Romania, in parte la Polonia), in altre ancora assume autonoma collocazione (Portogallo, nonostante nella Carta portoghese siffatte configurazioni sono tutte al contempo presenti, in tre distinti articoli, uno dei quali specificamente volto ad affermare: “Tutti hanno diritto alla cultura fisica e allo sport”)[6].

In Italia, l’ordinamento sportivo inteso come un insieme organico di regole, tecniche e disciplinari applicabili ai soggetti che operano in ambito sportivo, prima della revisione costituzionale del settembre 2023, è menzionato nell’art. 117 della Costituzione a seguito dell’approvazione della L. Cost. 3 del 2001[7] con cui è stato organicamente riformato il Titolo V della Parte Seconda della Costituzione. L’ordinamento sportivo è compreso tra le materie assegnate alla competenza legislativa cd. concorrente tra lo Stato e le Regioni, attribuendo pertanto la disciplina legislativa alle Regioni, lasciando allo Stato l’esercizio della potestà legislativa per individuare i principi fondamentali della materia nei consueti limiti dei principi fondamentali.

Per ordinamento sportivo, si intende quell’organizzazione che ha il suo perno nel CONI[8] e nelle Federazioni sportive, ovvero, il complesso delle regole e delle istituzioni organizzate per lo svolgimento di attività agonistiche che si svolgono secondo l’applicazione di determinate regole tecniche di universale e condivisa applicazione[9]. Tale orientamento è stato confermato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 424/2004[10]. Per la Corte, anche le attività degli enti di promozione sportiva ricadono nella materia concorrente “ordinamento sportivo”, benché essi siano definiti “associazioni aventi lo scopo di promuovere e organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative tra i giovani, nonché di organizzare l’attività amatoriale”. L’argomento per sostenere questa tesi è sorprendente: è una sorta di motivazione per relationem, che fa rinvio al decreto ministeriale 23 giugno 2004, recante statuto del Comitato olimpico nazionale italiano, adottato dal Consiglio nazionale del CONI il 23 marzo 2004[11].

  1. L’introduzione dell’ultimo comma dell’art. 33

Il comma “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme” nei lavori preparatori era stato pensato per essere collocato nell’art. 9[12] o nell’articolo 32[13] della Carta Fondamentale, per poi optare favorevolmente per l’articolo 33. Da un lato, infatti, si è preferito non intervenire sui principi fondamentali, senza trascurare, peraltro, che l’articolo 9 era contemporaneamente oggetto di un distinto procedimento di revisione (quello in materia di tutela dell’ambiente, poi approvato in via definitiva: cfr. la legge costituzionale n. 1/2022), con il rischio di problematici intrecci; dall’altro lato, si è ritenuto l’articolo 33 collocazione normativa più idonea, in ragione del suo contenuto più ampio ed eterogeneo (arte, scienza, istruzione, alta cultura), rispetto all’articolo 32, che invece ha un oggetto unico e omogeneo, il diritto alla salute, entro cui l’innesto di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire distonico, finendo inoltre per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intende valorizzare[14].

Il contenuto assiologico dell’attività sportiva, poi, è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare. Emerge anzitutto – come sembra suggerito dalla collocazione all’articolo 33 – il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d’inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. Infine, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia. La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell’attività sportiva “in tutte le sue forme” appare finalizzata, del resto, a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia[15].

È bene sottolineare come la riforma costituzionale appena approvata abbia portato la Costituzione a riconoscere il valore dello sport, ma non ancora a determinarlo come diritto. L’introduzione dello stesso in Costituzione rappresenta un primo passo verso l’obiettivo indicato dal Dipartimento per lo Sport, riassumibile nell’assioma “sport per tutti e di tutti”. Tuttavia, appare evidente come al momento ci sia un importante deficit economico e strutturale tra la volontà di allargare la base dei praticanti l’attività sportiva e il garantire a tutti, comprese le persone più in difficoltà, l’accesso a strutture e attività sportive al fine di rispettare l’efficienza del sistema sportivo.

 

[1] Come riportato sul sito istituzionale della Camera dei Deputati, la scelta del verbo “riconosce” richiama, all’evidenza, la formula linguistica dell’articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell’attività sportiva come realtà “pre-esistente”, di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione. https://temi.camera.it/leg19/temi/modifica-all-articolo-33-della-costituzione-in-materia-di-attivit-sportiva_d.html

[2] L’attuale testo dell’art. 33 prevede, pertanto “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.”

[3]DDL n. 774,  https://temi.camera.it/leg19/temi/modifica-all-articolo-33-della-costituzione-in-materia-di-attivit-sportiva_d.html

[4] F. Del Giudice, Costituzione Esplicata, pp.102 e ss.,2011

[5] A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito alcuni riferimenti: La Costituzione Francese, all’art. 17, sottolinea come […] Lo sport è accessibile a tutti. La sua pratica è incoraggiata. La legge favorisce l’uguaglianza degli accessi alle pratiche sportive e la partecipazione delle associazioni sportive, nell’ambito del rispetto dei principi giuridici e finanziari fissati dalla legge; per la Costituzione Sudafricana, invece, al Capitolo 2 sezione 31 “Tutti hanno il diritto di partecipare alle attività sportive, anche come spettatori, e di avere l’accesso a eventi sportivi in termini di legge.” Infine, la Costituzione della Repubblica Federale di Germania, senza menzionare esplicitamente lo sport, affronta il tema del diritto a condurre uno stile di vita sano e l’importanza della cultura fisica nell’articolo 2.

[6] Dossier XIX Legislatura, 17 luglio 2023, pp. 20 e ss.

[7] In G.U. 24 ottobre 2001, n. 248.

[8] Comitato olimpico nazionale italiano, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresentante la Confederazione delle federazioni sportive nazionali (FSN) e delle discipline sportive associate (DSA).

[9] Degrassi L., Le Regioni tra “sport” e ordinamento sportivo. Contributo alla definizione della materia, in Il Dir. dell’Economia, 1-2007, pag. 40.

[10] “La Corte ritiene di sì, e fa rientrare nell'”ordinamento sportivo” la disciplina delle associazioni sportive, e su ciò non vi possono essere contestazioni: ma vi fa ricadere anche le norme sull’uso degli impianti sportivi dei Comuni e degli istituti scolastici, benché essi non abbiano necessariamente una destinazione “sportiva”, ben potendo essere riservati ad impieghi educativi o ricreativi. Ma la Corte non va troppo per il sottile.

[11] BIN R., Quando la Corte prende la motivazione “sportivamente”(nota alla sent. 424/2004), Forum di Quaderni Costituzionali.

[12] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

[13] La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

[14] Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva, Dossier 9 giugno 2022, https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0594a.Pdf

[15] Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva, cit., http://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/CU0020b.pdf

Gianluca Barbetti

Gianluca Barbetti nasce a Roma nel 1991. Appassionato di diritto amministrativo,ha conseguito la laurea in Legal Services con una tesi sui servizi pubblici locali, con particolare attenzione alle società partecipate. Durante il percorso di studi, ha svolto diverse attività parallele per completare la propria formazione con approcci pratici al diritto, come Moot Court in International Arbitration e Legal Research Group. E' curatore e coautore di due opere pubblicate e attualmente in commercio.

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