martedì, Ottobre 8, 2024
Labourdì

Obblighi di comunicazione e licenziamento – la recente giurisprudenza

La contrattazione collettiva prevede che il rapporto di lavoro tra datore e singoli lavoratori sia improntato anche al rispetto di specifici obblighi di comunicazione: tra questi assume un ruolo di rilievo quello di comunicare i motivi di assenza funzionale ad assicurare il buon funzionamento dell’impresa.

Attraverso tale comunicazione, infatti, il datore di lavoro è messo nella condizione di poter prendere le scelte più giuste al fine di sopperire, in termini di efficacia della produzione , all’assenza del dipendente.

Secondo l’orientamento predominante in Giurisprudenza, il mancato esperimento da parte del lavoratore dell’obbligo di comunicazione è causa di licenziamento. La Ragione di tale provvedimento risiederebbe proprio nella mancata realizzazione degli obblighi che gravano su ogni dipendente.

In particolare diverse pronunce riconoscono la possibilità di provvedere al licenziamento con preavviso,  laddove il lavoratore si sia assentato per almeno quattro giorni consecutivi senza fornirne alcuna motivazione.

La Corte Costituzionale ha avallato tale orientamento ritenendo legittima la scelta del datore di lavoro di procedere al licenziamento quando il lavoratore non fornisce una copia del certificato medico.

Nel caso di specie, infatti, il lavoratore aveva prolungato il periodo di assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a quattro giorni, dunque oltre i termini previsti, senza fornire nessun certificato medico.  Pertanto oggi appare unanime il riconoscimento del licenziamento con preavviso come scelta legittima del datore di lavoro in quanto la mancata motivazione dell’assenza trascende il limite di tollerabilità della stessa.

Tale indirizzo appare altresì confermato dal dettato normativo previsto dall’art. 2104 del codice civile, che dispone : “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa..[…]. Ne consegue che il novero degli obblighi comunicativi a carico del lavoratore si innesta nel generale dovere di diligenza e collaborazione che permea il rapporto lavorativo e che impone al prestatore di lavoro non solo di mettere a disposizione le proprie energie lavorative secondo dettato contrattuale ma anche di permettere al datore di lavoro di gestire quelle energie nel modo più efficiente possibile, a vantaggio dell’impresa e degli altri lavoratori.

 

 

 

Riferimenti Giurisprudenziali e normativi :

Corte di Cass Sez. Lavoro Sentenza n. 26465 del 8 novembre 2017: ha espressamente riconosciuto  la legittimità del licenziamento per inadempimento degli obblighi informativi.

Art. 2104 codice civile, libro V Titolo II capo I, rubr. “Diligenza del prestatore di lavoro”

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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