sabato, Aprile 20, 2024
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Novità in tema di conciliazione sindacale : Sì all’annullamento se c’è il dolo del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, ha recentemente mutato orientamento riconoscendo l’idoneità dell’annullabilità del verbale di conciliazione quando il lavoratore lamenti di essere stato tratto in inganno a causa della condotta posta in essere dai datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alle sempre più frequenti ipotesi in cui si dichiara in esubero la posizione del dipendente, provvedendo di conseguenza al licenziamento, per poi affidare l’incarico a un neoassunto.

La possibilità di procedere all’annullamento della conciliazione in sede sindacale è oggi legata alla posizione del lavoratore che lamenti di essere stato raggirato a causa della condotta posta in essere dai suoi superiori la quale, articolandosi nella forma di dolo omissivo in danno al dipendente, fa sorgere un’ipotesi di responsabilità a carico degli stessi.
Una scelta in tal senso incide ovviamente sulle prassi di gestione dei licenziamenti collettivi, da sempre improntati a accordi che, prevedendo “buone uscite”, limitano la volontà dei lavoratori di impugnare.

Nel caso di specie giunto alla Corte di Cassazione, il dipendente lamentava la falsità delle dichiarazioni della società per cui lavorava, la quale aveva motivato il suo licenziamento alla luce di un esubero. A seguito di accertamenti si era infatti scoperto che la posizione rivestita dal soggetto proponente non rientrava tra quelle dichiarate eccedenti e di conseguenza si imputava un’azione dolosa a capo del datore di lavoro.

La Corte d’Appello investita della questione rigettava con sentenza di primo grado il ricorso, sostenendo la mancanza di prove in ordine al raggiro lamentato dal lavoratore al momento della firma dell’accordo.  Per il giudice di merito, inoltre, nel caso in questione non era rilevabile l’errore incolpevole del dipendente in virtù della mancata opposizione alla mobilità e della chiarezza espositiva della stessa.

La Corte di Cassazione invece, ha assunto un punto di vista differente in virtù anche dell’accertata falsità delle dichiarazioni espresse dalla Società in ordine alla posizione lavorativa del ricorrente.

Nella sentenza n. 8260 del 2017, infatti, la Corte ha ritenuto legittimo l’accoglimento del ricorso presentato sottolineando come, nel precedente giudizio, la Corte di appello aveva compiuto un errore di diritto non considerando che la condotta realizzata dalla società aveva effettivamente realizzato un raggiro a carico del lavoratore.

In particolar modo nella pronuncia in esame si evidenzia come all’interno di un contratto di lavoro, se l’inerzia posta in essere da una delle parti è riconducibile a un comportamento preordinato con astuzia e con il chiaro intento persecutorio, tale da determinare nell’altra parte un errore, si configura senza alcun dubbio l’ipotesi di dolo omissivo così configurata dall’articolo 1439 c.c.

Nell’ipotesi agli atti, la società aveva effettivamente agito con dolo dal momento che, nella lettera di apertura alla procedura di mobilità aveva provveduto ad inserire il lavoratore ricorrente tra i soggetti eccedenti, ma in un ristretto arco temporale aveva provveduto ad assumere un nuovo dipendente per ricoprire le medesime mansioni.  A tal proposito la Corte di Cassazione evidenzia come anche il “silenzio malizioso” sia un atteggiamento idoneo a configurare l’ipotesi di raggiro.

Tuttavia è opportuno sottolineare come funzionale alla dichiarazione di annullabilità della conciliazione sia un accertamento in concreto, caso per caso, che tenga conto anche della condotta posta in essere dal ricorrente. Laddove, infatti, il lavoratore abbia assunto un comportamento negligente non potrà ottenere una tutela giuridica.

Nella pronuncia in analisi, riscontratasi invece l’idoneità della condotta del dipendente improntata ai canoni di normale diligenza, si è provveduto a dichiarare valido il ricorso presentato.  Pertanto spetta al giudice di rinvio valutare la possibilità di annullare il verbale di conciliazione alla luce di verifiche riguardanti la condotta dolosa o meno della società nonché a valutazioni in ordine alle spese.

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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