sabato, Dicembre 14, 2024
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Ordine di allontanamento e “Daspo” urbano: la disciplina di Minniti e le modifiche di Salvini

Il Capo II della del D.l. n. 14/2017 (Decreto Minniti) è intitolato <<disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano>>: il Legislatore qui ha predisposto nuovi ed incisivi strumenti finalizzati alla tutela del decoro e dell’uso di alcuni luoghi della città, con l’intento di prevenire quelle condotte che ne impediscono l’accessibilità e la fruizione. In queste disposizioni, emerge chiaramente il ruolo assunto dal decoro urbano, come uno dei fattori costitutivi della nozione di sicurezza urbana[1], e la sua tutela viene garantita tramite <<un inedito potere punitivo comunale>>[2]. L’art. 9, comma 1, individuando le aree <<interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aereoportuali, marittime e di traporto pubblico locale, urbano ed extraurbano>> nonché le relative pertinenze e, fatte salve le vigenti normative a loro tutela, introduce una fattispecie di illecito amministrativo volta a sanzionare la violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione delle suddette aree interne. Dunque, qualora venga accertata la violazione[3] dei suddetti divieti, verrà adottata  contemporaneamente nei confronti del trasgressore sia una sanzione amministrativa pecuniaria[4], sia un ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, avente un’efficacia di quarantotto ore. L’ordine di allontanamento verrà adottato altresì nei confronti di coloro che, nelle medesime aree, abbiano commesso gli illeciti, amministrativi  o penali, di ubriachezza[5], atti contrari alla pubblica decenza[6], esercizio abusivo del commercio[7] o del parcheggio abusivo[8]: in questi casi l’ordine di allontanamento non inciderà sulle sanzioni amministrative già esistenti, per cui non troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dell’ art. 9, comma 1. Ancora, al comma 3 dell’art. 9 si prevede che i regolamenti di polizia urbana possono <<individuare  aree  urbane  su  cui  insistono musei, aree e parchi  archeologici,  complessi  monumentali  o  altri istituti e luoghi della cultura  interessati  da  consistenti  flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali  si  applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2>> e pertanto, anche in relazione a questi luoghi, colui che si renderà autore delle condotte di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 sarà raggiunto tanto dall’ordine di allontanamento, quanto dalla sanzione pecuniaria[9]. L’intento perseguito dal Legislatore sembra essere il rafforzamento dell’efficacia delle sanzioni amministrative previste per comportamenti ritenuti lesivi del decoro urbano –  e pertanto della sicurezza urbana – tramite la predisposizione di questa nuova misura accessoria. L’ordine di allontanamento, infatti, si fonda sullo stesso presupposto dell’illecito amministrativo, ma è disposto con un provvedimento amministrativo giuridicamente indipendente ed autonomo rispetto a quest’ultimo; la natura accessoria – rispetto all’illecito amministrativo – viene confermata anche dall’espressione introduttiva del comma 1 dell’art. 9 <<salvo quanto previsto dalla vigente normativa>> ed inoltre, da ciò, consegue che l’ordine di allontanamento non può essere emanato senza il preventivo accertamento e la contestazione della violazione dei prescritti divieti di stazionamento e di occupazione degli spazi. Per quanto riguarda l’elencazione dei luoghi di cui all’art. 9, secondo parte della dottrina[10], questa non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, in virtù delle riserve di cui agli artt. 13, 16 e 23 Cost. Tuttavia, le linee di indirizzo per l’attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana adottate dal Ministero dell’Interno in data 8 Luglio 2017, conferiscono alle linee guida ed alle linee generali, adottate su proposte dello stesso Ministro, nonché anche ai futuri patti per l’attuazione della sicurezza urbana, la possibilità di <<perimetrazione di ulteriori aree ove estendere le previsioni contenute negli artt. 9 e 10 del decreto>>. Orbene, considerando quanto riportato circa le riserve ex artt. 13,16 e 23 Cost. <<si impone una interpretazione restrittiva di tali linee di indirizzo, che non possono certo autorizzare atti di alta amministrazione, e ancor meno di programmazione negoziata, a derogare alle previsioni tassative di cui agli artt. 9 e 10 della legge>>[11]. Le condotte, in virtù delle quali viene irrogata la sanzione amministrativa cui segue l’ordine di allontanamento, sono individuate tramite formulazioni, forse, eccessivamente generiche[12] come quelle che <<impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture>>[13]; l’indeterminatezza di queste forme tuttavia, potrebbe essere controbilanciata sia dagli espressi divieti di stazionamento e di occupazione dell’autorità competente sulle infrastrutture che dall’indicazione delle aree urbane da parte dei regolamenti di polizia. Oltre ad impedire l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, la disposizione richiede che i comportamenti sanzionabili siano posti in essere <<in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti>>: ciò che costituisce il comportamento illecito è dunque la violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione, che impedisca l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture,  e dunque trattasi di condotte già vietate dall’ordinamento ovvero dalla <<vigente normativa>>, il cui accertamento è rimesso alla verifica in concreto. Infine, ai sensi dell’art. 9, comma 4, fatti salvi i poteri delle autorità di settore con competenze di tutela di specifiche aree del territorio, in relazione alle violazioni del comma 1 <<l’autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime violazioni sono state accertate che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689>>: qual è lo spazio di intervento del Sindaco ovvero è configurabile un suo intervento attraverso i suoi poteri d’ordinanza ex art.. 50 e 54 T.U.E.L.?

Pur non collocandosi esplicitamente nell’alveo delle fattispecie di cui all’art. 9, i poteri di ordinanza sindacale[14], così come modificati dall’art. 8 del D.l. n. 14/2017, sono anch’essi finalizzati alla tutela del medesimo bene: infatti questi devono essere esercitati per <<superare situazioni di grande incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana>>[15], tenendo conto anche delle <<esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti[16]… in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di particolari eventi>>[17] ed infine per tutelare l’incolumità pubblica, tramite provvedimenti finalizzati a garantire l’integrità fisica della popolazione, e la sicurezza urbana ovvero ponendo in essere provvedimenti diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità. Pertanto, secondo parte della dottrina[18], i poteri di ordinanza del Sindaco potrebbero essere utilizzati <<per creare un ampio reticolato[19] di comportamenti che volta per volta… dovranno individuare quali “comportamenti illeciti”… a cui affiancare l’ordine di allontanamento>>[20]. Infatti, da un lato ritroviamo il potere di ordinanza e dall’altro vi è il potere di individuare determinate aree urbane affinché vengano tutelate con il provvedimento in questione: inoltre, se nelle materie in cui è possibile intervenire tramite il potere di ordinanza, i Comuni possono adottare regolamenti[21], <<appare chiaro che anche a tali tipologie potranno applicarsi l’ordine di allontanamento ed il divieto d’accesso>>[22]. Sulla scia di quest’orientamento dunque, le ordinanze sindacali dovranno essere adottate solo quando i regolamenti di polizia urbana non abbiano individuato tutte le tipologie di comportamenti illeciti, <<con la conseguenza che tali provvedimenti siano finalmente caratterizzati dall’essere extra ordinem e determinati da situazioni contingibili ed urgenti>>[23]. Contrariamente a ciò, altra dottrina[24] sostiene che non vi sia spazio per il potere regolatorio del Sindaco,  a meno che non si ritenga <<possibile che lo stesso possa in via straordinaria e provvisoria ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 introdurre, per fronteggiare situazioni di emergenza, divieti di stazionamento e occupazione non previsti dalla “vigente disciplina” o ulteriori, financo derogatori, rispetto ad essa>>: se così fosse, l’art. 9, comma 1 aggiungerebbe una sanzione amministrativa pecuniaria alla violazione dell’ordinanza sindacale, altresì corroborando la sua osservanza con un ulteriore strumento inibitorio. Sennonché, a questa ricostruzione osta il silenzio del Legislatore, riscontrabile nell’assenza di un richiamo espresso ai poteri di ordinanza all’interno della norma e pertanto, il ricorso <<al potere di ordinanza ordinario a carattere generale risulterebbe privo di una base legislativa>>[25]. Ancora, secondo questo orientamento, il Legislatore ha espressamente demandato al regolamento comunale di polizia urbana la facoltà di delimitare le ulteriori aree urbane, ponendo così una <<riserva di potere regolamentare>> che, in quanto, tale esclude un intervento sindacale, possibile pertanto solo in forma straordinaria e provvisoria.

Il comma, 4 dell’art. 9, individuando nel Sindaco l’organo competente, intende designarlo quale autorità abilitata all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria; l’adozione dell’ordine di allontanamento invece spetta all’organo accertatore individuato ai sensi dell’art. 13 della L. n. 689/1981. <<Non è, dunque, riservata al Sindaco la sua imposizione, né in tal senso può essere invocato il richiamato ultimo comma dell’art. 9, che nell’individuare le competenze del Sindaco fa espresso riferimento all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e rinvia agli articoli 17 e seguenti della legge n. 689/1981>>[26].

L’ordine di allontanamento, a norma dell’art. 10, comma 1, deve essere rivolto per iscritto dall’organo accertatore, riportando le motivazioni in base a cui lo stesso è stato adottato ed indicando dettagliatamente i luoghi inibiti, per poi essere trasmesso con immediatezza al Questore <<competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni>>; l’efficacia del provvedimento è limitata alle quarantotto ore successive all’accertamento del fatto e la sua violazione comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria applicata alla violazione del divieto di stazionamento ed occupazione. Risulta assente qualsiasi garanzia procedurale: rispetto al divieto d’accesso disposto dal Questore, nel caso dell’ordine di allontanamento non vi è traccia della necessità di fissare modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario né tantomeno vengono previste garanzie quali l’eventuale traduzione del provvedimento.

Successivamente, qualora vi sia reiterazione delle condotte vietate dall’art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, e da questa possa derivare pericolo per la sicurezza, il Questore ex art. 10, comma 2, può disporre con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto d’accesso ad una o più aree dell’art. 9, espressamente specificate nel provvedimento che individuerà altresì le modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.

Nei confronti del provvedimento di allontanamento sono azionabili i classici strumenti di tutela, tanto amministrativi quanto giurisdizionali, il cui ricorso può risultare necessario soprattutto per evitare che, nella seppur limitata efficacia temporale del provvedimento, il destinatario dell’ordine possa ritrovarsi colpito dalla sanzione pecuniaria per la sua violazione nonché dal divieto di accesso. Il raggio d’azione dell’ordine di allontanamento <<non può e non dovrebbe>> comportare la sua trasformazione <<in un autonomo provvedimento basato sul mero sospetto nei confronti di comportamenti pericolosi per il decoro dei luoghi>> e tantomeno la sua efficacia può essere estesa all’interno territorio comunale riportando alla vita <<il “bando” o “confino” dai Comuni (medioevali)>>[27].

Al di là, della successiva adozione da parte del Questore – in caso di reiterazione delle condotte vietate – del divieto d’accesso, appare difficile cogliere l’effettiva efficacia deterrente dell’ordine di allontanamento: ad esempio, come riportato da un comunicato stampa della Giunta del Comune di Napoli[28], <<nell’ambito delle attività di controllo del territorio e repressione del commercio abusivo itinerante>> un venditore di fiori è stato destinatario del provvedimento di allontanamento[29] in quanto <<occupava l’area dinanzi alla Stazione della Metropolitana di Piazza Amedeo impedendo la libera accessibilità e la fruizione della stessa Metro>>. Orbene, stando al dato letterale della norma, la condotta da porre in essere in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione delle infrastrutture, deve essere tale da impedire – e non semplicemente limitare[30] ovvero rendere meno godibile – l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture affinché si dia legittimamente luogo all’emanazione dell’ordine di allontanamento: come può, un semplice venditore di rose, impedire l’accessibilità e la fruizione di un’infrastruttura di quella portata? In virtù di quest’obbligata interpretazione, la dottrina maggioritaria[31], ha osservato come così finiscano per essere destinatarie del provvedimento <<pressoché esclusivamente le condotte di cui si occupa il secondo comma dell’art. 9>>: in questo modo i possibili destinatari dell’ordine appaiono già sociologicamente definiti talché sembra che il Legislatore abbia voluto riproporre <<le categorie degli oziosi e dei vagabondi e dei soggetti che svolgevano attività contrarie alla moralità pubblica e al buon costume che nella legge n. 1423 del 1956 costituivano, prima della riforma del 1988, tradizionali figure di pericolosità soggettiva, destinatarie di misure di prevenzione>>[32].

Ancora, l’ordine di allontanamento presenta un’efficacia limitata al luogo in cui il reato è stato commesso ovvero dove è stata tenuta la condotta impeditiva ai luoghi indicati: la sua efficacia preventiva, pertanto, si rivela alquanto debole considerando che la sua efficacia temporale è di sole quarantotto ore e che la sola sanzione pecuniaria di certo non rappresenta un deterrente efficacie, considerando i soggetti destinatari dell’ordine.  Ebbene, non possiamo non notare come, in virtù di quanto riscontrato sin ora, la vera logica sottesa all’ordine di allontanamento appaia essere la logica della dislocazione[33] che, sì tutela il decoro di particolari luoghi, ma lo fa dislocando il problema in luoghi, che di fatto, risultano non altrettanto meritevoli della stessa tutela.

Una copia dell’ordine di allontanamento deve essere trasmessa immediatamente al Questore competente per territorio, con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari ex art. 10, comma 1. Laddove dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, nei casi di reiterazione delle condotte ex art. 9 commi 1 e 2, il Questore è legittimato ad emanare, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore ai sei mesi, il divieto d’accesso ad una o più aree dell’art. 9 del D.l. n. 14/2017, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto. La durata del provvedimento varierà dai sei mesi ai due anni qualora le condotte siano commesse da un soggetto condannato[34], con sentenza definitiva o confermata in appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio.

 Il divieto d’accesso si presenta alla stregua di un provvedimento amministrativo discrezionale, la cui adozione, pertanto, deve essere soggetta al rispetto delle garanzie procedimentali e partecipative. Parte della dottrina[35] segnala l’indeterminatezza dei presupposti per la sua adozione: il concetto di reiterazione delle condotte non chiarisce quante volte queste vadano ripetute[36] ed inoltre, le stesse possono essere tanto omogenee quanto eterogenee tra loro; ancora, in relazione al requisito del pericolo per la sicurezza, se per quanto riguarda le figure di pericolosità generica destinatarie delle misure di prevenzione ex art. 1, D.lgs, n. 159/2011, il pericolo per la sicurezza pubblica deve intendersi come pericolo per la commissione di reati[37], <<non altrettanto si può dire in relazione (a questa) fattispecie di pericolosità, perché il presupposto di applicazione non richiama alcuna ipotesi di reato>> e pertanto trattasi di <<un requisito che lascia carta bianca alle forze di polizia e al Questore>>[38].

 Il comma 4 dell’art. 10 sottopone il  solo divieto d’accesso previsto dal terzo comma[39]  alla disciplina dettata dalle disposizioni di cui all’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della Legge 13 Dicembre 1989, n. 401, relativa al divieto d’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (D.a.spo), <<in quanto compatibile>>: a tal fine si prevede l’immediata comunicazione del provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il  tribunale competente, in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio della Questura, il quale ove ritenga che sussistano i presupposti previsti dalla legge, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, ne chiede la convalida al G.I.P[40]. La possibilità per il Questore di effettuare un controllo di legittimità sull’atto sembra configurabile solo laddove l’organo accertatore che abbia emanato l’ordine (di allontanamento) si inserisca in un rapporto gerarchico con il Questore: <<facoltà che non dovrebbe sussistere nel caso di divieti adottati dall’amministrazione comunale nella persona del Sindaco e degli appartenenti alla Polizia Locale, salvo non ricondurre l’ordine di allontanamento alla categoria degli atti che sono attribuiti al Sindaco, quale ufficiale di governo, dalla legge e dai regolamenti in materia di sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 50 D.lgs. n. 267/2000>>[41], prospettando così un potere gerarchico del Prefetto[42].

Il Decreto Minniti, all’art. 13[43], prevede poi un’ulteriore misura di prevenzione[44] affidata al Questore: nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in appello, nel corso degli ultimi tre anni, per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi in determinati luoghi[45] o nelle loro immediate vicinanze, sempre per ragioni di sicurezza, detta autorità può disporre <<il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi>>. L’ambito di applicazione del provvedimento si presta ad essere molto ampio poiché il Questore, di fatto, potrebbe includervi un numero imprecisato di luoghi analoghi a quello in cui sono state commesse le condotte; inoltre, al di là del divieto d’accesso, in questa fattispecie il Questore è legittimato ad imporre, in alternativa, un divieto di mero stazionamento.

 Sennonché, ancora una volta, le espressioni definitorie scelte dal Legislatore non si prestano ad una facile e pronta interpretazione: infatti, non è chiaro  quando l’avvicinamento al luogo si traduca in mero stazionamento né tantomeno cosa debba intendersi per vicinanza al luogo interdetto. La reale incidenza del provvedimento sulla libertà di circolazione del soggetto sarà definibile solo dall’ampiezza del divieto e dalla sua durata[46]. Anche in questo caso, accanto ad un presupposto oggettivo, viene posta una valutazione discrezionale del Questore che si presta ad essere piuttosto estesa, essendo ancorata ad esigenze di sicurezza: infatti, sulla base di questa consapevolezza, il Legislatore ha specificato che i luoghi siano <<specificatamente indicati>> nonché  l’individuazione di <<modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell’atto>>[47].

Inoltre, laddove il soggetto sia stato condannato negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, il Questore, per un periodo massimo di due anni, può altresì imporre:

  1. obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
  2. divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
  3. obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

Anche per questa fattispecie, il Legislatore ha previsto l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni riguardanti il controllo giurisdizionale del D.a.spo, ma solo per quest’ultimo caso e non anche per il divieto d’accesso o di stazionamento e, considerando che l’ampiezza del divieto previsto dal comma 1 dell’art. 13 <<non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque>> la ratio alla base di questa differenza di trattamento non appare prontamente intuibile.

 Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei provvedimenti dell’art. 13 è sanzionata in via amministrativa con una sanzione pecuniaria – da diecimila a quarantamila euro– a cui si accompagna la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi ad un anno. Infine, rispetto al ruolo svolto dalla sentenza di condanna, mentre nel divieto d’accesso regolato dall’art. 10 questa giustifica solo una maggiore estensione temporale del divieto, essendo le condotte ex art. 9 il presupposto di applicazione della misura, nel caso dell’art. 13,  possiamo osservare come <<il presupposto è costituito da un fatto costitutivo di reato (accertato con sentenza definitiva o confermata in grado di appello)>> e pertanto << il divieto pare assumere i connotati di una “impropria” misura di sicurezza>>[48].

Ricostruita la disciplina in tema di <<disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano>>, è necessario verificarne la compatibilità con il quadro ordinamentale in cui si innesta ovvero in relazione alla libertà personale ed a quella di circolazione rispettivamente tutelate agli artt. 13 e 16 della Costituzione, ai parametri C.E.D.U. degli artt. 6 e 13 della Convenzione nonché al IV protocollo addizionale in tema di libertà di circolazione.

L’art. 16 della Costituzione impone una riserva di legge rafforzata in relazione ai motivi di sanità e sicurezza ed inoltre, quest’ultima dev’essere intesa in senso stretto ovvero <<come presidio dell’incolumità fisica delle persone>> e non come una sua dimensione <<evocativa dell’ordinato vivere civile o della pubblica moralità>>[49]. Il provvedimento disposto dall’organo accertatore genera tensione con la norma costituzionale in quanto, emesso apriori da una valutazione nel merito della pericolosità del soggetto e dell’aggressione alla sicurezza dei cittadini ed inoltre, lo stesso, risulta destinato <<a coloro che, in re ipsa, tale sicurezza non possono mettere a repentaglio (es. commercianti abusivi)>>[50].

Ex aequo, il contrasto sembra delinearsi con il IV protocollo[51] addizionale della C.E.D.U. dato che, il limite imposto alla libertà di circolazione ex art. 10, comma 1, non sembra necessario[52]  per il perseguimento dei fini indicati dall’art. 2, paragrafo 3, del suddetto protocollo. La stessa criticità sembra emergere anche rispetto al divieto d’accesso disposto dal Questore per quanto riguarda l’incertezza dei contenuti che in concreto andranno a comporre il provvedimento <<entrando quest’ultimo in frizione col principio di legalità, nel senso di accessibilità e prevedibilità dei presupposti che fondano la limitazione della libera circolazione>>[53].

Trovandoci innanzi a provvedimenti di polizia aventi natura sanzionatoria, sarà applicabile l’art. 6 della C.E.D.U. così come interpretato dalla Corte di Strasburgo[54] e pertanto, le nozioni sostanziali di sanzione ed accusa penale ricomprendono qualsiasi atto che produca effetti sanzionatori, indipendentemente dall’autorità che l’ha emanato. In virtù di ciò dovranno essere rispettati i principi del giusto processo quali: l’imparzialità e la terzietà dell’autorità; l’esame equo, pubblico ed entro un termine ragionevole della questione; la disponibilità del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la difesa; svolgimento di un procedimento in contraddittorio; l’informazione in una lingua comprensibile per il destinatario del provvedimento, di tutti gli atti e documenti rilevanti, con assistenza gratuita di un interprete durante l’esame in contraddittorio (o in udienza), se non comprende o non parla la lingua usata; la difesa personale o con l’assistenza di un difensore di sua scelta e, in mancanza di mezzi, gratuita.

Allorquando dette garanzie vengano meno, la Corte, seguendo un <<approccio flessibile>>[55],  “tollera” che queste vengano recuperate nel successivo processo fintanto che questo sia di full jurisdiction.

Sebbene la Corte Costituzionale con la sentenza n. 136/1998 abbia escluso l’illegittimità costituzionale del procedimento di convalida ex art. 6,, commi 2-bis, 3 e 4 della L. n. 401/1989, oggi la questione si pone in una differente prospettiva. I procedimenti sanzionatori in analisi sono connotati dal fatto che[56]:

  1. non vi è distinzione tra soggetto che inizia il procedimento e soggetto che adotta la sanzione, per cui non vi è terzietà ed imparzialità da parte dell’organo decidente;
  2. difetta ogni contraddittorio nella fase procedimentale amministrativa, non essendo ritenuto illegittimo, secondo la giurisprudenza[57] nemmeno la mancata comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione dell’urgenza del provvedere;
  3. nel procedimento non vi è una fase di confronto pubblica con il possibile destinatario;
  4. non è previsto l’informazione in una lingua comprensibile per il destinatario – e ciò rileva particolarmente per gli immigrati – né l’assistenza di un interprete.

Inoltre, la successiva fase processuale, non recupera l’assenza di dette garanzie poiché la convalida del G.I.P. interviene solo all’esame dei documenti e degli atti difensivi, <<senza sentire l’interessato, né consentire un dibattito in pubblica udienza>>[58]. Ancora, il provvedimento del Questore, convalidato dal G.I.P., mantiene la sua esecutività e nemmeno il ricorso in Cassazione ne sospende l’esecuzione, <<dando così efficacia ad un atto limitativo della libertà personale conseguente ad un procedimento amministrativo sanzionatorio che non rispetta le regole di garanzia fissate dalla C.E.D.U.>>[59]: ciò considerato, parte della dottrina[60], ravvisa la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost.

 I provvedimenti emessi ai sensi dell’ art. 10, comma 1 (ordine di allontanamento) e comma 2 (divieto d’accesso fino a sei mesi) appaiono altresì in contrasto con gli artt. 6 e 13 C.E.D.U. poiché <<la mancanza di terzietà non è recuperabile in fase processuale sotto due diversi profili>>: nella prima fattispecie ci troviamo innanzi ad <<un’afflizione di fatto ingiustiziabile>>[61] in quanto, fintanto che si giunga innanzi all’ organo giurisdizionale, la sanzione avrà ormai esaurito i suoi effetti temporali.

 Nel caso dell’art. 10, comma 2, considerando che il ricorso al T.A.R. non determina ex se la sospensione automatica degli effetti del provvedimento questorile, l’effettività del rimedio viene schiacciata <<dalla giurisprudenza amministrativa, affermatasi in tema di “daspo” sportivo, secondo la quale il provvedimenti del questore ha natura ampiamente discrezionale e le sottese valutazioni inerenti alla pericolosità del soggetto e alla ragionevolezza del divieto si sottraggono al sindacato giurisdizionale, perché attengono al merito dell’azione amministrativa>>[62].

 L’art. 10, comma 2, riguardante il divieto d’accesso per un periodo non superiore a sei mesi, non contempla le garanzia della giurisdizione penale in quanto, il provvedimento non riguarderebbe il solo divieto d’accesso a determinati luoghi – comunque non incidente sulla libertà personale secondo la giurisprudenza amministrativa – bensì una limitazione della libertà di circolazione; sennonché l’articolo in analisi prevede che il provvedimento individui altresì <<le modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto>> e pertanto ciò costituirebbe, secondo parte della dottrina[63], un implicito rinvio ad una o più misure dell’art. 13, comma 3, che innegabilmente incidono sulla libertà personale ex art. 13 Cost. Di contro,  è proprio l’assenza di un espresso rinvio da parte dell’art. 10, comma 2, all’art. 13, comma 3, che svelerebbe come le modalità applicative del primo articolo non siano state <<dettate per incidere ulteriormente sulla libertà personale, come nei casi dell’art. 13>>[64].

Infine, bisogna sottolineare il silenzio del Legislatore per quanto riguarda le modalità d’esecuzione dell’ordine di allontanamento disposto dall’organo accertatore, <<specie se si tiene conto che nel nostro ordinamento il principio di legalità ammanta anche la c.d. esecutorietà dell’atto.>>[65], non possono non sollevarsi dubbi circa l’inefficacia della misura, soprattutto considerando l’inefficacia deterrente della sola pena pecuniaria; di contro però, ove il provvedimento fosse assistito da un potere di coercizione, non potrebbe non riscontrarsi una violazione dell’art. 13 Cost.

In ultima analisi, parte della dottrina ipotizza la violazione del principio di legalità ex art. 7 C.E.D.U. da parte dell’illecito amministrativo consistente nella trasgressione del divieto imposto ex art. 13 del decreto: <<le sanzioni pur formalmente qualificate come amministrative, presentano, in base ai noti criteri utilizzati dalla Corte Europea, caratteri sostanzialmente penali, stante il contenuto punitivo e deterrente che svolgono, così da giustificare l’attrazione nelle garanzie convenzionali in materia penale>>[66]. In virtù di ciò, ove le prescrizioni del divieto d’accesso non dovessero essere <<specificamente indicate>>, l’atto sarebbe viziato da indeterminatezza ed ex aequo avverrebbe per il fatto illecito consistente nella trasgressione del divieto.

Infine, recentemente è stato emanato il decreto legge n. 113 del 4 Ottobre 2018.[67], recante (Decreto Salvini) recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata”.[68]

L’art. 21 è intervenuto in relazione all’ ordine di allontanamento ed al “DASPO urbano”, ampliandone l’ambito di applicazione piuttosto che smussarne le criticità: <<All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo le parole “su cui insistono” sono aggiunte le seguenti: “presidi sanitari,”;
  2. b) dopo le parole “flussi turistici,” sono aggiunte le seguenti: “aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,”>>.

 

[1] F.Gatta, Il Decreto Minniti: analisi sul potere d’ordinanza del Sindaco, IUS IN ITINERE, 2018.

[2] V. Antonelli, La sicurezza in città ovvero l’iperbole della sicurezza urbana, Istituzioni del Federalismo, 2018.

[3] Art. 9, comma 1: <<…chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione degli spazi ivi previsti e’  soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  100  a  euro  300. Contestualmente  alla  rilevazione  della   condotta   illecita,   al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le  modalita’  di  cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui e’ stato  commesso il fatto>>.

[4] Da euro 100 a 300.

[5] Art. 688 c.p.

[6] Art. 726 c.p.

[7] Art. 29, D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 114.

[8] Art. 7, comma 15-bis, D.lgs. 30 Aprile 1992, n.285. Inoltre, si segnala che l’art. 16-is del D.l. n. 14/017, conv. in L. n. 48/2017, ha previsto un’elevata sanzione pecuniaria ( da 1.000 a 3.500 €) per <<coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore abusivo o guardiamacchine>>. In ogni caso di applica la confisca delle somme percepite e se sono impiegati minori ovvero si ha reiterazione del fatto, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.

[9] Quest’ultima qualora si renda autore di una condotta che impedisca l’accesso o la fruibilità di detti luoghi.

[10] E. Follieri, Il daspo urbano (artt. 9, 10 e 13 del D.L. 20.02.20117, n. 14), in www.giustamm.it, n.3/2017.

[11] G. Tropea,  I nuovi poteri di Sindaco, questore e prefetto in materia di sicurezza urbana (dopo la legge Minniti), www.federalismi.it, 1/2018

[12] Le quali comunque corrispondono ad un passo in avanti rispetto alla formulazione adottata originariamente, poi modificata in sede di conversione, che contemplava condotte che <<limitano la libera accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture>>.

[13] A tal proposito T.F.Giupponi, Op.Cit..: << Anche una condotta meramente passiva, e non molesta o violenta (come, ad esempio, la presenza di soggetti senza fissa dimora), potrà integrare tali divieti? E in che modo potrà valutarsi l’idoneità di tali condotte ad impedire l’accessibilità e la fruizione dei medesimi luoghi da parte degli utenti?>>

[14] F.Gatta, Il Decreto Minniti: analisi sul potere d’ordinanza del Sindaco, IUS IN ITINERE, 2018.

[15] Tramite ordinanza contingibile ed urgente ex Art. 50, comma 5, T.U.E.L.

[16] Tramite ordinanza contingibile ed urgente ex Art. 50, comma 5, T.U.E.L.

[17] Le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti possono essere altresì tutelate tramite il potere di ordinanza non contingibile ed urgente ex art. 50, comma 7-bis, T.U.E.L.

[18] S. Bedessi, E. Bezzon, G. Napolitano, M. Orlando, F. Piccioni, Il nuovo decreto sicurezza urbana. Il ruolo del Comune e della Polizia Locale dopo il D.l. n. 14/2017 convertito in Legge n. 48/2017, Maggioli Editore, 2017.

[19] Possibilità non lontana dalla realtà considerando la possibile sovrapposizione tra i poteri di ordinanza in virtù della quale vi potrebbero essere ordinanze che, tutelando lo stesso bene, trovano poi la loro legittimazione tanto nei poteri ex art. 50, quanto in quelli ex art. 54.

[20] Ciò considerando il fatto che le fattispecie oggetto delle disposizioni riguardanti il potere di ordinanza potrebbero prestarsi ad individuare tanto i comportamenti quanto le <<aree urbane>>, di cui al comma 3 dell’art. 9,  e questo sia con ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4-bis, per prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità (quali potrebbero essere quelli di cui al comma 2, art. 9) ovvero con ordinanza non contingibile ed urgente a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone (art. 50, comma 7-bis) o ancora con un’ordinanza contingibile ed urgente sempre a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (art. 50, comma 5). I Comuni piuttosto che ai poteri d’ordinanza  dovrebbero rivolgersi ai regolamenti di polizia urbana, come infatti sostiene S. Bedessi, E. Bezzon, G. Napolitano, M. Orlando, F. Piccioni, Op. Cit., facendo anche riferimento al parere del Consiglio di Stato n. 2581/2016.

[21] Ricordiamo che, in generale, il nuovo comma 7-ter dell’art. 50 T.U.E.L. stabilisce che i Comuni possono adottare regolamenti nelle materie di cui al comma 5 dello stesso articolo.

[22] S. Bedessi, E. Bezzon, G. Napolitano, M. Orlando, F. Piccioni, Op. Cit.

[23] Così per S. Bedessi, E. Bezzon, G. Napolitano, M. Orlando, F. Piccioni, Op. Cit.

[24] V.Antonelli, Op. Cit.; E. Follieri, Op. Cit.

[25] V.Antonelli, Op. Cit

[26] V.Antonelli, Op. Cit.; C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto), un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, in Diritto Penale Contemporaneo, 2017

[27] V.Antonelli, Op. Cit

[28]Comunicato stampa del 09/02017, reperibile al:

[29] << Oltre alle sanzioni amministrative relative al commercio abusivo con il sequestro della merce, veniva elevato anche verbale di allontanamento per le successive 48 ore dal luogo dell’illecito così come previsto dalla nuova norma>>.

[30] Come invece era previsto dall’originaria formulazione del decreto.

[31] C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, Op. Cit.; G. Tropea, Op. Cit; M. Pelissero, Il potenziamento delle sanzioni punitive e delle misure di prevenzione personale nel nuovo decreto sicurezza, Studium Iuris, 10/2017; P.Gonnella, Le nuove norme sulla sicurezza urbana: decoro versus dignità, fascicolo 1/2017, in Le riforme in una Democrazia Costituzionale, www.costituzionalismo.it..; S. Bedessi, E. Bezzon, G. Napolitano, M. Orlando, F. Piccioni, Op. Cit.

[31] C. Ruga Riva, R. Cornelli, Op.Cit.

[32] M. Pelissero, Op. Cit.

[33] M. Pelissero, Op. Cit.

[34] Secondo C.Forte, Il Decreto Minniti: sicurezza integrata e “D.A.SPO urbano”, in Diritto Penale Contemporaneo, 2017, <<la disposizione segna, in qualche modo, un ridimensionamento dell’importanza del giudicato penale laddove siano in gioco finalità che attengono più precipuamente a esigenze di controllo del territorio e di contenimento della pericolosità dei consociati>>.

[35] M. Pelissero, Op. Cit.

[36] Di altro avviso è V.Antonelli, Op. Cit, riconduce il concetto all’ <<art. 8-bis della legge n. 689/1981>> secondo cui <<ricorre quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole, considerandosi “della stessa indole” le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni>>. Il legislatore pertanto non richiede una reiterazione specifica ovvero la ripetuta violazione della medesima disposizione:<< elemento di unificazione delle condotte ai fini della reiterazione non è l’unicità del divieto violato quanto piuttosto l’omogeneità spaziale ovvero l’inerenza della violazione alle aree individuate ai sensi del primo e del terzo comma dell’art. 9>>

[37]Secondo l’interpretazione più garantista e pertanto restrittiva, Cassazione, Sez. I, Penale, sentenza n.23641/2014.

[38] M. Pelissero, Op. Cit.

[39] Art. 10, comma 3: << La durata del divieto non puo’ comunque essere inferiore  a  sei mesi,  ne’  superiore  a  due  anni,  qualora  le  condotte  di   cui all’articolo  9,  commi  1  e  2,  risultino  commesse  da   soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona  o  il patrimonio.  Qualora  il  responsabile  sia  soggetto  minorenne,  il questore ne da’ notizia al procuratore  della  Repubblica  presso  il Tribunale per i minorenni>>.

[40] Al Giudice delle indagini preliminari, il soggetto ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni. Contro l’ordinanza di convalida è proponibile ricorso in Cassazione che tuttavia, non ne sospende l’esecuzione. Il divieto d’accesso cessa di avere efficacia se il P.M. non avanza la richiesta di convalida con decreto motivato – per il quale non è richiesta una motivazione specifica e che pertanto può limitarsi ad un richiamo per relationem al contenuto del provvedimento del Questore, Cass. Pen. Sez. III, s. n. 15993/2009 – e se il G.I.P. non dispone la convalida nelle quarantotto ore.

[41] V.Antonelli, Op. Cit.

[42] Inoltre, si segnala che l’art. 10, comma 6-quater, fino al 30 Giugno 2020, si ripristina l’efficacia della disciplina sull’arresto in flagranza differita e sull’applicazione di misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive: C.Forte, Op. Cit.

[43] In relazione al quale, C.Forte, Op. Cit. ipotizza un <<redivivo articolo 75-bis D.P.R. 309/90>>.

[44] In relazione alle quali, l’art. 15 del Decreto Minniti dispone: <<1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 1, comma 1, lettera c) , dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa »; b) all’art. 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3 -bis . Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all’art. 275 -bis del codice di procedura penale.>>

[45] di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico , ovvero in uno

dei pubblici esercizi di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i

[46] Che oscilla da uno a cinque anni

[47] Esattamente come viene previsto anche al comma 2, dell’art. 10.

[48] C.Forte, Op. Cit.

[49] C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, Op. Cit.

[50] G. Tropea, Op. Cit

[51] Art. 2, paragrafo 3, IV Protocollo Cedu: <<L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui>>. Nella fattispecie in esame la problematica attiene al contenuto del provvedimento.

[52] La Corte Edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, ha letto la garanzia del principio di legalità prevista dal IV protocollo nei termini della <<legalità penale, ossia attraverso i parametri dell’accessibilità e della prevedibilità dei presupposti che fondano la limitazione della libertà di circolazione>>, M. Pelissero, Op. Cit.

[53] G. Tropea, Op. Cit

[54] E. Follieri, Op. Cit.;<<In particolare, la Corte Europea ha interpretato l’art. 6 della Convenzione EDU che in via diretta riguarda i processi civili e penali, come estendibile anche alle controversie pubblicistiche attraverso l’operazione ermeneutica che si evidenzia. “Tribunale” deve intendersi qualunque autorità che, pur attraverso un procedimento non formalmente qualificato processo nell’ordinamento interno, adotti atti modificativi della realtà giuridica, incidenti significativamente nella sfera soggettiva di un soggetto privato; “Tribunale” è anche la pubblica amministrazione, in una visione sostanzialistica della funzione che non ritiene rilevante il suo esercizio nell’ambito di una struttura ed organizzazione processuale. Certamente l’autorità amministrativa italiana, quando esercita un potere autoritativo, dovrebbe essere terza ed imparziale, come dispone l’art. 6 della Convenzione EDU per il Giudice, ma la Corte EDU ha adottato un approccio flessibile, in considerazione della diversità degli ordinamenti interni degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, per cui ha individuato un criterio di compensazione: quantomeno la successiva sede processuale deve rispettare i parametri volti a tutelare i diritti conformemente alle prescrizioni dell’equo processo. In altri termini, la carenza delle previste garanzie nel procedimento amministrativo può essere superata, se intervengono successivamente nel processo. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, pur non riguardando tutti i possibili rapporti che si instaurano con l’amministrazione, è molto ampio perché, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la “accusa penale” comprende ogni atto che produca effetti sanzionatori, indipendentemente dall’atto che li ha disposti. Sentenza o provvedimento amministrativo, se hanno carattere afflittivo, non meramente risarcitorio, devono rispettare le regole di garanzia stabilite per l’equo processo. La Corte EDU è guidata dalla natura degli effetti dell’atto se la sanzione ha funzione deterrente e punitiva ed è finalizzata a scopi di prevenzione generale e speciale, concreta la “accusa penale”>>.

[55] E. Follieri, Op. Cit

[56] E. Follieri, Op. Cit

[57] Cons. Stato, Sez. VI, 8.6.2009, n. 3469; TAR Umbria, Sez. I, 18.6.2010, n. 379; Cass. Penale, Sez. III, 23.2.2012, n. 10984; TAR Umbria, Sez. I, 18.2.2013, n. 82; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 10.6.2015, n. 1571; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 23.3.2016, n. 343.

[58] G. Tropea, Op. Cit.

[59] E. Follieri, Op. Cit

[60] E. Follieri, Op. Cit

[61] G. Tropea, Op. Cit.

[62] G. Tropea, Op. Cit; E. Follieri, Op. Cit.

[63] E. Follieri, Op. Cit.

[64] G. Tropea, Op. Cit.: <<Inoltre, in sede di conversione del decreto legge, la formulazione di cui all’art. 10, comma 2, è stata espressamente aggiunta anche per i soggetti di cui all’art. 13, mostrando così evidentemente come l’individuazione delle modalità applicative del divieto d’accesso in questo caso differisca dalle misure di cui all’art. 13, comma 3 non andando quindi ad impattare sull’art. 13 Cost>>.

[65] C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, Op. Cit.

[66] M. Pelissero, Op. Cit.

[67] Su cui si rinvi a C. Svampa, Protezione internazionale: le novità del decreto sicurezza, www.iusinitinere.it.

[68] Si segnale che inoltre all’art. 20 si prevede che << all’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159>> ovvero a coloro i quali <<a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale>>

Federica Gatta

Giovane professionista specializzata in diritto amministrativo formatasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Conseguito il titolo di Dottoressa Magistrale in Giurisprudenza a 23 anni il 18/10/2018 con un lavoro di tesi svolto con la guida del Professor Fiorenzo Liguori, sviluppando un elaborato sul Decreto Minniti (D.l. n. 14/2017) intitolato "Il potere di ordinanza delle autorità locali e la sicurezza urbana" , ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Diritto Amministrativo della rivista giuridica “Ius in Itinere” di cui, ad oggi, è anche Vicedirettrice. Dopo una proficua pratica forense presso lo Studio Legale Parisi Specializzato in Diritto Amministrativo e lo Studio Legale Lavorgna affiancata, parallelamente, al tirocinio presso il Consiglio di Stato dapprima presso la Sez. I con il Consigliere Luciana Lamorgese e poi presso la Sez. IV con il Consigliere Silvia Martino, all'età di 26 anni ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, esercitando poi la professione da appartenente al COA Napoli. Da ultimo ha conseguito il Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo – MIDA presso l’Università Luiss Carlo Guidi di Roma, conclusosi a Marzo 2023 con un elaborato intitolato “La revisione dei prezzi nei contratti pubblici: l’oscillazione tra norma imperativa ed istituto discrezionale”. Membro della GFE ha preso parte alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, Guida Editore; inoltre ha altresì collaborato con il Comitato di inchiesta “Le voci di dentro” del Comune di Napoli su Napoli Est. Da ultimo ha coordinato l'agenda della campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato per Napoli di febbraio 2020 con "Napoli con Ruotolo", per il candidato Sandro Ruotolo. federica.gatta@iusinitinere.it - gattafederica@libero.it

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