martedì, Dicembre 10, 2024
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Il pignoramento di un conto cointestato. La recente giurisprudenza

I creditori di uno degli intestatari del conto corrente possono pignorare le intere somme depositate se il conto corrente è cointestato?

Dopo le recenti modifiche alla materia, a pronunciarsi in modo univoco è stata la Corte di appello di Roma con Sentenza numero 6123 del 2016 stabilendo che i cointestatari di un conto corrente assumono la posizione di debitori solidali solo qualora i debiti siano nei confronti della banca in cui è aperto il conto corrente.

Nella sentenza sopra richiamata, si legge che “Il creditore non può pignorare la totalità delle somme depositate su un conto corrente cointestato a più soggetti, ma deve limitarsi ad aggredire la sola quota del debitore, applicandosi l’art. 1298 c.c. e non il disposto di cui all’art. 1854 c.c., che disciplina soltanto i rapporti tra correntisti e banca, mentre i rapporti interni tra i cointestatari del conto sono regolati dall’art. 1298 c.c. e il credito, salvo prova contraria, si presume ripartito pro quota, in misura uguale, tra i cointestatari.”.

Nel caso mancasse la prova contraria, le quote del conto corrente cointestato di ciascun cointestatario verrebbero considerate uguali.

Nel caso di specie è stato, quindi, accolto l’appello del cointestatario con liberazione dal vincolo della sua quota .

Tale principio ha particolare importanza in quanto il conto corrente non viene bloccato integralmente, ma resta possibile disporre delle somme ancora presenti sul conto e di titolarità degli altri soggetti. Tutti gli eventuali successivi accrediti sul conto saranno inoltre “bloccati” solo per la quota di proprietà del debitore, mentre la restante parte resta nella disponibilità dei correntisti.

L’ atto di pignoramento va comunque notificato ad entrambi i cointestatari altrimenti risulta essere nullo.

La Corte di appello di Roma si è completamente discostata dalla decisione dell’ ABF di Milano che  ha fornito il proprio orientamento in materia di pignoramento di conto cointestato, precisando come “una volta rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte del terzo debitor debitoris, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari.

 

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