sabato, Luglio 27, 2024
Tax Driver

PIR – Opportunità o rischio?

I Pir (piani individuali di risparmio) hanno lo scopo di canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine. I risparmiatori, persone fisiche, indirizzano le loro risorse verso strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate nel territorio italiano. Per questo beneficeranno dell’esenzione dalle imposte dei proventi derivanti da tali investimenti.

Tali piani individuali di risparmio (PIR) possono essere definiti  come dei “contenitori” costituiti da persone fisiche e gestiti da intermediari finanziari abilitati (Banche) o imprese di assicurazione, al cui interno possono essere presenti tutti gli strumenti finanziari del mercato retail.

Nello specifico, con il piano individuale di risparmio, il risparmiatore investe in strumenti finanziari i cui rendimenti sono esenti da tassazione al rispetto di alcuni requisiti:

  • essere realizzato esclusivamente da persone fisiche residenti in Italia che non conseguano i redditi nell’esercizio di impresa commerciale;
  • contenere somme che non eccedano i 30 mila euro per ciascun anno solare e complessivamente i 150 mila euro;
  • deve essere detenuto per almeno 5 anni;

almeno il 70% del valore complessivo degli strumenti finanziari detenuti nel PIR deve essere investito in strumenti finanziari (obbligazioni o azioni, quotati o non quotati) emessi da imprese residenti in Italia o in Stati Membri dell’UE aventi stabile organizzazione in Italia; di questo 70%, il 30% deve essere investito in strumenti emessi da società non presenti sull’indice FTSE MIB di Borsa italiana o su altri indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

La Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016, art. 1, commi 100 – 114), dispone un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR e per i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dalla lettera c-bis alla c-quinquies del TUIR.

Di conseguenza, ai redditi derivanti dagli investimenti effettuati dai PIR non si applicherà il regime ordinario di tassazione degli strumenti finanziari, che, si ricorda, prevede una tassazione pari al 26% sui rendimenti derivanti da partecipazioni non qualificate o titoli e sulle plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate , percepiti o realizzate da persone fisiche residenti non imprenditori.

È quindi di tutta evidenza ,secondo il parere di chi scrive, come il nuovo strumento, alla luce degli incentivi derivanti dalle agevolazioni di natura fiscale, possa diventare uno mezzo importante per veicolare il risparmio delle famiglie verso investimenti nelle piccole e medie imprese  italiane, contribuendo a stimolare canali alternativi di finanziamento e a diminuire l’eccessiva dipendenza dal credito bancario.

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